Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7525 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 25/03/2020), n.7525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 614/19 proposto da:

Y.Y., elettivamente domiciliato in Gallarate, via G. B.

Trombini 3, difeso dall’avvocato Daniela Vigliotti in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla

quale è difeso ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

Y.Y., cittadino ghanese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento della sua istanza dedusse che, ancora in tenera età, si allontanò dal nucleo familiare di origine perchè bisognoso di cure ospedaliere, ed in quella circostanza venne affidato alla nonna, con la quale convisse per qualche tempo; dopodichè, deceduta la nonna, non avendo più alcun rapporto col nucleo familiare di origine, decise di lasciare il Ghana e dopo avere attraversato vari Paesi giunse in Libia, da dove si imbarcò per l’Italia;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento Y.Y. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con sentenza 24.4.2017;

tale sentenza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 24.10.2018;

la Corte d’appello, rilevato che il gravame investiva unicamente il capo di sentenza con cui era stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, osservò che nella specie non sussistevano i presupposti per il rilascio di tale permesso, a causa innanzitutto “della mancata allegazione” di circostanze teoricamente idonee a rendere pregiudizievole il ritorno nel paese natio dell’odierno ricorrente;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da Y.Y. con ricorso fondato su due motivi;

ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte del giudice di merito, dell’onere c.d. di cooperazione istruttoria; deduce che la Corte d’appello di Milano “non ha in alcun modo preso in considerazione l’attuale situazione” del Ghana; aggiunge che in Ghana vi è una latente minaccia terroristica; che gli atti di criminalità comune sono in aumento; che la situazione sanitaria “è in generale piuttosto carente”; che il virus HIV è molto diffuso; che il sistema giudiziario e carcerario viola i diritti umani;

il motivo è manifestamente inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi;

la Corte d’appello ha infatti rigettato la richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che il ricorrente non avesse “allegato circostanze che possano rendere pregiudizievole il suo ritorno nel paese natio”. Il rigetto, dunque, si fondava su una violazione dell’onere di allegazione;

non solo tale ratio decidendi non viene nemmeno sfiorata dal ricorso, ma quest’ultimo reitera l’omissione già commessa nei gradi di merito, in quanto anche in questa sede nella parte dedicata allo svolgimento del processo (pagina 3 del ricorso) non si indica quali furono le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda di protezione umanitaria;

in ogni caso il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato per il fatto che il dovere di cooperazione istruttoria viene meno dinanzi alla ritenuta inattendibilità del richiedente asilo, come ripetutamente affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01);

col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19;

deduce che la Corte d’appello ha rigettato illegittimamente la richiesta di protezione umanitaria, senza tener conto del livello di integrazione e del radicamento raggiunto in Italia dal richiedente asilo; sostiene che i due elementi rappresentati dalla instabilità del paese di provenienza (deve ritenersi un mero refuso, a pagina 7 del ricorso, l’indicazione di quest’ultimo come Pakistan anzichè Ghana) e dall’integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia di per sè giustificano la concessione di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate con riferimento al primo motivo; in ogni caso è infondato nel merito, in quanto non esiste alcuna corrispondenza biunivoca tra l’avvenuta integrazione in Italia ed il diritto alla protezione umanitaria; una già realizzata ed effettiva integrazione può essere soltanto uno degli elementi da prendere in esame ai fine del giudizio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; e comunque anche l’avvenuta ed effettiva integrazione può giustificare la protezione umanitaria solo se il rientro in patria del richiedente asilo possa incidere sul “nucleo ineliminabile” dei diritti fondamentali della persona, circostanza che ovviamente non può dirsi sussistente per il solo fatto che in patria il richiedente asilo godrebbe di un meno agiato tenore di vita rispetto a quello raggiunto in Italia (Sez. un., Sentenza n. 24960 del 13/11/2019; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 1, Ordinanza n. 21280 del 09/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811);

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto, condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta; incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11 il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

l’istanza di liquidazione dell’onorario proposta dall’avv. Daniela Vigliotti, quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va dichiarata irricevibile in questa sede;

stabilisce, infatti, il D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, comma 2, (testo unico delle spese di giustizia) che la liquidazione dell’onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l’attività svolta nel giudizio di legittimità, sia compiuta dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato per effetto della decisione di legittimità: e dunque, nel nostro caso, la Corte d’appello di Milano.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Y.Y. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre rifusione delle spese prenotate a debito, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA