Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7525 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.23/03/2017),  n. 7525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8129-2014 proposto da:

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO CAROLLO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

GE LIGHTING SYSTEMS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 28, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

IOANNUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERGIO GENTILE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/03/2013 R.G.N. 1053/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato IOANNUCI MATTIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27.3.2013 veniva rigettato l’appello proposto da B.A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la domanda proposta dalla detta lavoratrice nei confronti della GE Lighting Systems s.p.a. diretta al risarcimento del danno da malattia professionale (sindrome da tunnel carpale) pretesamente subito a causa dell’attività lavorativa svolta ex art. 2087 c.c..

2. Ricordato che il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza sin dal 1990 della malattia, tanto da avere subito nel 1991 un intervento chirurgico per cui era decorso il termine di prescrizione, la Corte di appello a fondamento della propria decisione, rigettata una eccezione di nullità della notifica del ricorso in appello, osservava che secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione decennale decorre dal momento in cui il danno si è manifestato divenendo obiettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento. Già la sentenza di primo grado aveva accertato che nel 1990 si erano avvertiti i sintomi del tunnel carpale; l’eventuale condotta omissiva del datore di lavoro era irrilevante ai fini della determinazione del decorso del termine prescrizionale. Infine la diagnosi della malattia (in connessione con l’uso frequente dell’avvitatore per lavorare) era avvenuta già nel 1990 e nel 1991 l’appellante era stata sottoposta a due interventi alle mani come risultava con evidenza dallo stesso ricorso introduttivo.

3. Per la cassazione propone ricorso la B. con un motivo corredato da memoria; resiste controparte con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 1, nonchè l’omesso esame di punti decisivi e la carenza di motivazione. Non era possibile il collegamento tra il tunnel carpale e le movimentazioni compiute dalla lavoratrice alla catena di montaggio; solo nel 2004 era stata ascritta la malattia in questione tra quelle la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.

2. Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto il decorso del termine prescrizionale è stato accertato dai Giudici di merito con motivazione congrua e logicamente coerente posto che è stato osservato che la stessa lavoratrice nel ricorso aveva sostenuto specificamente che i primi sintomi si erano manifestati nel 1990 tanto da indurre la B. a ben due interventi chirurgici nel (OMISSIS) e che i sintomi erano stati avvertiti in concomitanza con l’uso frequente da parte della B. dell’avvitatore per cui, usando dell’ordinaria diligenza, la stessa era in condizione di percepire il carattere professionale della malattia stessa. La circostanza per cui solo nel 2004 era stata ascritta la malattia in questione tra quelle la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (circostanza che non è stato comprovato essere mai stata dedotta in precedenza) non cambia comunque i termini del discorso trattandosi solo di una ricognizione dei casi di elevata probabilità di genesi lavorativa di alcune malattie. Pertanto l’accertamento della possibilità di cogliere, usando dell’ordinaria diligenza, sin dal 1990 il carattere professionale della malattia, come detto, è stato motivato congruamente e nel pieno rispetto dei criteri offerti dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre le censure appaiono di mero fatto e come tali inammissibili in questa sede, così come i vizi di motivazione sollevati non appaiono coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 applicabile ratione temporis.

3. Si deve quindi dichiarare inammissibile il proposto ricorso: le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generale al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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