Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7524 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 31/03/2011), n.7524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. BORRELLI Angela Luigia,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Umberto Cassano in

Roma, Via E. D’Onofrio, n. 43;

– ricorrente –

contro

SO.GE.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Pescara in data 17 marzo

2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “In data 19 gennaio 2009 veniva notificata a S. P. ingiunzione di pagamento, emessa dalla SOGET s.p.a., per l’importo di Euro 197,22, a seguito di contravvenzione all’art. 158 C.d.S., elevata il 4 settembre 2007.

L’ingiunto, deducendo che il processo verbale di accertamento non gli era mai stato notificato, ha proposto opposizione alla cartella, con ricorso depositato il 12 marzo 2009.

Il Giudice di pace di Pescara, con ordinanza in data 17 marzo 2009, ha, in limine, dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, essendo questa stata proposta oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.

Per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 novembre 2009, sulla base di un motivo.

L’intimata non ha resistito con controricorso.

L’unico motivo di ricorso – con cui si lamenta la mancata applicazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S. – è manifestamente fondato.

Questa Corte (Sez. 2^, 7 agosto 2007, n. 17312; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2009, n. 18015) ha già ritenuto che l’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 204 bis C.d.S., e non in quello di trenta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l’esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata. Tale conclusione, peraltro, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico, appare altresì quella più consona ai valori costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione dell’infrazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, giacchè la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza – l’omessa notificazione del verbale – che è imputabile alla sola Amministrazione, finirebbe per favorire, con riferimento al termine perentorio per impugnare, la stessa amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della cartella, che è chiaramente incolpevole dell’omissione.

Da questo principio di diritto il Giudice di pace si è discostato.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere accolto;

che l’ordinanza impugnata deve essere di conseguenza cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Pescara, in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Pescara, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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