Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7524 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14409-2006 proposto da:

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLESINE

20, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTER MARIA TERESA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORLETTI SANDRO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SAN DOMENICO N. 3, presso lo studio dell’avvocato

PANETTA MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati SUPINO

VITTORIO, IEZZI LORENZINA, giusta delega in calce al controricorso e

da ultimo domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 667/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/08/2005 R.G.N. 41/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato ORLETTI SANDRO;

udito l’Avvocato SUPINO VITTORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Chieti, sezione lavoro, depositato il 13/04/01 e notificato il 02/05/01 la dott.ssa P.M.L., premetteva che aveva lavorato alle dipendenze della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. dal 4/4/74 al 16/4/00, data di cessazione del rapporto per dimissioni; che dalla data di assunzione era stata assegnata alla Succursale di (OMISSIS), dove aveva svolto tutti i servizi, ad eccezione della Cassa;

che nel (OMISSIS) era stata trasferita alla Sede di (OMISSIS), dove, assegnata al Servizio Contabilità, con successiva gestione delle sofferenze e delle partite “incagliate”; che aveva di fatto svolto tutti i servizi, ad eccezione dei fidi e della cassa; che aveva sempre svolto con competenza e diligenza le sue mansioni, che specificava analiticamente; che in particolare il 1 novembre 1992 veniva promossa al grado di “capo ufficio” e di seguito assegnata, come responsabile, all’area “retro sportello” della succursale e poi all’ufficio “fidi” continuando peraltro ad occuparsi contestualmente di altri servizi della succursale; che con lettere del 11.11.1997 e 29.6.1999 chiedeva, senza esito, alla banca il riconoscimento della qualifica di funzionario di grado 3^ con decorrenza dal 1.1.1994, ossia da quando era rimasto vacante nell’organico un posto di funzionario.

Ciò premesso, domandava in via principale: “Accertato e dichiarato che la convenuta Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti ha – in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede incombenti a suo carico a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c. – ingiustamente escluso la ricorrente dalle promozioni a funzionario che hanno avuto decorrenza dal 16/11/93 o ancora da data successiva, dichiarare, ai soli fini risarcitori, il diritto della medesima alla qualifica di funzionario di grado 3^ con detta decorrenza e, per l’effetto, condannare la Cassa predetta al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni, delle differenze retributive, indennità, premi, gratifiche, differenze per ferie e festività e quant’altro a qualsiasi titolo dovutole per la superiore qualifica, nella misura che sarà determinata a seguito di espletanda C.T.U., e della ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, compensativa della perdita del miglior trattamento di fine rapporto e pensionistico”.

In via subordinata chiedeva: “Accertato e dichiarato che le mansioni svolte dalla ricorrente sono proprie dei funzionari di grado 3^, disporre che alla medesima sia ricostruita la carriera a tutti gli effetti di legge ed economici, attribuendole la detta qualifica a far data dall’1/1/94 ovvero, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, con correlativa progressione economica e professionale, con conseguente condanna della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti al pagamento in di lei favore di tutte le differenze retributive, le indennità, i premi, le gratifiche, le differenze per ferie e festività e quant’altro a qualsiasi titolo dovutogli in virtù del riconoscimento e attribuzione della qualifica richiesta, nella misura che sarà determinata a seguito di espletanda C.T.U.”.

In via di ulteriore subordine domandava: “Accertato e dichiarato che lo violazione da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. degli obblighi di correttezza e buona fede incombenti a suo carico a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c. ha comportato lo perdita da parte della ricorrente delle possibilità di promozione, condannare lo Cassa medesima al risarcimento in di lei favore dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”.

2. La Cassa di Risparmio si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.

Nel corso dell’istruttoria veniva acquisita copiosa documentazione, venivano dalle parti prestati gli interrogatori formali rispettivamente deferiti e venivano espletate ponderose prove testimoniali.

3. In esito all’udienza di discussione dell’8110/03, il Tribunale del lavoro di Chieti, con sentenza n. 1034/03, depositata il 16/01104, così decideva: “in accoglimento del capo di domanda sub 3) del ricorso così provvede: a) condanna la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti al risarcimento per perdita di chance in favore di P.M.L. determinato nella misura del 70% delle differenze retributive tra la qualifica di capo ufficio e quella di funzionario, quantificate nella somma di Euro 72.283,87, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole differenze mensili dal novembre 1993 al saldo; b) rigetta le domande sub 1) e 2) del ricorso; c) condanna la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. alla refusione delle spese processuali in favore di P.M.L., che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 2.500,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorario, oltre quanto dovuto per legge. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.

4. Avverso la predetta decisione proponevano appello, separatamente, dapprima la P. e immediatamente dopo la Carichieti.

La prima si doleva che la decisione impugnata aveva in primo luogo ingiustamente rigettato la domanda di cui al capo 1) delle conclusioni rassegnate in ricorso, erroneamente escludendo la certezza della sua promozione a funzionario qualora la banca avesse osservato i canoni di correttezza e buona fede nel compimento delle operazioni di selezione del personale provvisto della idoneità di base; che, in secondo luogo, aveva ingiustamente contenuto nella riduttiva misura del 70% la chance di promozione che essa P. avrebbe avuto; che, infine, anche con riferimento alla statuita perdita di chance del 70%, aveva quantificato in misura nettamente inferiore a quella reale il danno da essa subito.

La Cassa, all’opposto, censurava la decisione deducendo l’illogicità della reiezione della domanda sub 1 e del contestuale accoglimento di quella sub 3; l’illogicità dell’accoglimento della domanda sub 3, attesa l’insussistenza di qualsivoglia suo comportamento teso ad ostacolare la promozione della P.; l’erroneità della sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio, stante l’accoglimento della sola domanda sub 3 formulata dalla P..

5. Riunite le impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la Corte di Appello de L’Aquila, con sentenza del 16 giugno 2005 – 13 agosto 2005, n. 667/05, così decideva:

“… respinge l’appello proposto dalla P. ed accoglie l’appello proposto dalla spa Carichieti, e per l’effetto respinge le domande proposte dalla P., e compensa tra le parti le spese legali dei due gradi”.

6. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originaria ricorrente.

Resiste con controricorso la banca intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciando la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), formula il seguente quesito di diritto: “Se la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e l’assenza o l’estrema concisione della esposizione dello svolgimento del processo, dei fatti e delle questioni rilevanti della causa e degli stessi motivi di gravame determinino la nullità della sentenza allorchè impediscano totalmente di individuare il thema decidendum proposto dalle parti, di verificarne la corretta individuazione da parte del giudice di appello e di riscontrare la rispondenza ad esso degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, così precludendo, altresì, il controllo dell’osservanza delle forme poste dall’ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione”.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 1362 e segg. c.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), formula il seguente quesito di diritto: a) “Se l’omesso esame di documenti, allorchè si risolva in una totale obliterazione di elementi idonei a fornire la prova di fatti che appaiano decisivi, in quanto atti ad condurre il giudice di merito ad una decisione diversa da quella adottata nella sentenza impugnata, integri il vizio di omessa motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè, ne caso di concomitante totale mancanza di disamina di qualsivoglia altra risultanza istruttoria acquisita al giudizio, violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., le quali, facendo obbligo al giudice, anche nelle controversie di lavoro, di decidere iuxta alligata et probata, vietano di attingere fuori dai processo la conoscenza dei fatti da accertare o comunque di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo”; b) “Se l’interpretazione da parte del giudice di merito delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune sia soggetto in sede di legittimità alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica e se nell’ambito dei criteri interpretativi risulti prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, per modo che l’interpretazione debba arrestarsi a tale significato se risulti già con chiarezza ed univocità la comune volontà delle parti, mentre il ricorso agli ulteriori criteri fissati dagli artt. 1362 e 1371 c.c. deve ritenersi consentito solo quando il dato letterale sia insufficiente ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale”.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione degli arti. 112, 329, 342, 346 e 434 c.p.c. omessa, insufficiente e contradditioria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), formula il seguente quesito di diritto: “Se anche nel rito del lavoro il giudice di appello, in relazione al dovere, imposto dall’art. 112 c.p.c., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cui fa riscontro l’onere gravante sull’appellante, ex art. 434 c.p.c., di specificazione dei motivi di appello, rafforzato dal principio della non devoluzione automatica di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c.), non può ritenere insussistenti o non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la loro sussistenza non ha formato oggetto dell’appello, trattandosi di questione non devoluta nel gravame ed essendosi, conseguentemente formato sull’accertamento di quei fatti il giudicato interno ovvero operando la preclusione al riesame delle questioni cui non si estende l’effetto devolutivo dell’appello”.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2697, 1218, 1223 e 1226 c.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), formula il seguente quesito di diritto: a) “Se, con riguardo alla scelta dei dipendenti da promuovere alla qualifica superiore, la circostanza che le norme della contrattazione collettiva o regolamentari, dopo aver imposto la considerazione di determinati requisiti, affidino alla discrezionalità del datore di lavoro la concreta valutazione di alcuni di essi, non esclude che tale potere discrezionale si inserisca nell’ambito del rapporto contrattuale quale oggetto di una prestazione dovuta e resti regolato dai generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., principi che, so stanziandosi in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall’art. 2 Cost.), impongono a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere da specifici obblighi specifico implicano, in particolare, l’obbligo – cui corrisponde il diritto contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere e che nel caso soggettivo di ciascun candidato – del compimento effettivo di dette valutazioni comparative e della loro imparzialità”; b) “Se, allorchè manchino norme di legge o di regolamenti o collettive, il datore di lavoro abbia l’obbligo di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguate ai fini della selezione e se, una volta predisposte dette regole, egli sia tenuto, secondo 1 canoni di correttezza e buona fede, alla loro osservanza”; c) “Se l’adempimento dell’obbligo del compimento effettivo delle valutazioni comparative e della loro imparzialità, non potendo le valutazioni identificarsi con il loro risultato, debba tradursi in atti motivati del datore di lavoro, al fine di consentire il controllo dell’osservanza sia delle specifiche regole contrattuali, sia dei principi generali di correttezza e buona fede e se, di conseguenza, sul lavoratore che assuma la violazione delle norme comportamentali gravi solo l’onere di provare la esistenza dell’obbligo che lamenta inadempiuto, mentre il datore di lavoro è onerato della dimostrazione della conformità delle operazioni di scelta alle norme suddette nonchè al principio di correttezza e buona fede”; d) “Se, ove il dipendente escluso dalla promozione in violazione delle norme di correttezza e buona fede fornisca la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la violazione di dette norme e la mancata promozione, il datore di lavoro sia tenuto al risarcimento dei danni arrecatigli e se detti danni possano consistere nella differenza tra il complessivo trattamento economico goduto dal lavoratore e quello di cui avrebbe usufruito, sia sotto il profilo retributivo che pensionistico, se avesse goduto della promozione, oltre che in ogni altro pregiudizio riflettentesi sulla persona del dipendente come conseguenza del mancato riconoscimento della promozione (quale la perdita di conoscenze, di esperienze e di professionalità scaturenti dalla qualifica non conseguita, ovvero il mancato raggiungimento di una situazione di maggiore prestigio per i riflessi nell’ambiente di lavoro e nel contesto sociale, ed infine, possibili menomazioni all’integrità psico-fisica ricollegabili alla negazione delle legittime aspettative del dipendente)”; e se, ove la prova del predetto nesso eziologico non sia invece raggiunta, ma la procedura promotiva risulti comunque essere stata espletata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, il datore di lavoro sia tenuto al risarcimento dei danni subiti dal suo dipendente per la perdita delle possibilità di promozione (cd. perdita di “chance” danni ragguagliabili ai medesimi elementi innanzi indicati, ma quantificati con applicazione di una percentuale di riduzione rapportata al grado di probabilità che il dipendente aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente e alla gravita delle violazioni datoriali”.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

E’ vero che l’impugnata sentenza della Corte d’appello effettivamente non contiene le conclusioni delle parti ed inoltre la stessa parte narrativa dello svolgimento del processo è molto sintetica; ma tenendo conto anche del ricorso e del controricorso – ciò non è di impedimento alla comprensione dei termini delle questioni poste dalla ricorrente con l’originario ricorso introduttivo del giudizio.

3. Gli altri tre motivi sono in parte inammissibili in quanto all’evidenza i quesiti, sopra trascritti, asseriscono quanto è ovvio e quindi sono del tutto privi del carattere di decisività nella denuncia del vizio di violazione di legge. In particolare, quanto all’invocato principio di correttezza e buona fede, è vero che se la promozione del dipendente è “discrezionale” – e tale è quella in questione – comunque il datore di lavoro deve agire secondo buona fede e correttezza; ma la ricorrente non indica concreti elementi di fatto, non valutati dalla Corte d’appello, da cui emergerebbe la violazione di tale obbligo. Nè specifica il tipo di mansioni svolte che avrebbero potuto in ipotesi radicare la invocata promozione ex art. 2103 c.c..

Le censure della ricorrente sono invece fondate nella parte in cui denunciano il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza quanto al contestato accoglimento dell’appello incidentale della banca concernente la seconda domanda subordinata, ossia il terzo capo dell’originaria domanda della ricorrente (l’unico accolto dal giudice di primo grado).

Si legge nella sentenza impugnata: “appare evidente che la ‘carrierà della dipendente è stata pregiudicata dallo stato di tensione nel suo rapporto con il datore di lavoro e, per esso, con la dirigenza della Cassa, in quanto non si spiega altrimenti la mancata promozione di una dipendente dotata ed efficiente”. E da ciò la Corte d’appello trae la conclusione: “… sicchè appare razionale, sotto il profilo logico, il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, di un danno da perdita di opportunità”, così chiaramente riferendosi alla seconda domanda subordinata della ricorrente, quella accolta dal giudice di primo grado, la cui pronuncia sembra condividere. Aggiunge poi la Corte – introducendo l’affermazione con un’avversativa (invece) e riferendosi evidentemente alla domanda principale e alla prima domanda subordinata (sopra trascritte in narrativa ed entrambe rigettate dal giudice di primo grado) – che non è “configurabile un diritto, certo ed assoluto, alla promozione”. Quindi è giusto il riconoscimento, in favore della dipendente, di una ragione di danno, ma non sussiste il diritto alla qualifica superiore.

Questa motivazione giustifica si il rigetto dell’appello principale della P., ma è intrinsecamente contraddittoria con l’accoglimento dell’appello della banca con conseguente riforma della sentenza di primo grado che appunto, in accoglimento della seconda domanda subordinata, aveva riconosciuto il “danno da perdita di opportunità”; danno che la Corte d’appello ritiene per altro verso giustamente riconosciuto alla dipendente; ma poi aggiunge che non era stata raggiunta la prova, da parte dell’originaria ricorrente, della “persecuzione operata in suo danno”.

4. In conclusione in questa parte (in cui la Corte d’appello ha accolto l’appello della banca) la sentenza impugnata è contraddittoria e perplessa e va conseguentemente accolto in parte qua il ricorso della dipendente.

La sentenza va cassata nei limiti delle censure accolte con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso parzialmente; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA