Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7524 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1271-2020 proposto da:

O.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati SAMANTHA ROMA, e FILIBERTO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA – SEZIONE DI

FROSINONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 24218/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

08/11/2019 R.G.N. 74001/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 8.11.2019, rigettava il ricorso proposto da O.S., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale aveva negato al predetto il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 ed il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; il racconto del richiedente, ritenuto non credibile dalla Commissione, e ribadito dinanzi al Tribunale, era basato su episodio di sequestro da parte di criminali locali chiamati “(OMISSIS)”, che lo avrebbero costretto ad entrare nella loro confraternita dopo averlo prelevato da casa e picchiato duramente; la vicenda narrata proseguiva con il riferimento alla fuga del ricorrente dal suo paese, dopo che aveva denunziato invano alla polizia l’episodio di cui era stato vittima, con il successivo arrivo in Libia, ove era stato nuovamente picchiato e maltrattato e, a seguito del pagamento di un riscatto, all’approdo in Italia via mare;

2. il Tribunale escludeva che il timore riferito dal richiedente potesse integrare il rischio effettivo di subire una persecuzione, in quanto le fonti informative più accreditate sulla (OMISSIS) riferivano che le sette legate a culti tradizionali erano bandite della Costituzione, che le attività violente erano perseguite dalla legge e che, in linea di massima, le associazioni segrete tradizionali non operavano un reclutamento forzato (Report EASO 2017);

3. il Tribunale capitolino evidenziava che l’influenza degli (OMISSIS) era molto in calo a partire dagli anni ‘90 e che le informazioni più recenti di Amnesty International del 2016/2017 circoscrivevano al Nord Est del paese l’epicentro delle violenze di (OMISSIS), laddove nella zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) il rischio di attacchi di gruppi ribelli riguardava le infrastrutture petrolifere e la diffusione della criminalità, inferiore rispetto a quella della maggior parte degli stati della regione, non giustificava la concessione della protezione sussidiaria; non erano, infine, integrati neanche i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c in assenza di riscontri individualizzanti;

4. per la protezione umanitaria neanche emergevano situazioni di fragilità con riferimento a traumi subiti nei paesi di transito;

5. il ricorso per cassazione proposto avverso il suindicato decreto dall’ O. è affidato ad unico articolato motivo;

6. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. preliminarmente, va dato atto della sussistenza dello ius postulandi in capo all’Avv. Marco Lanzilao, posto che nella procura conferita al difensore si fa puntuale riferimento all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Roma e che nel sistema generale impugnatorio il rimedio avverso il decreto del Tribunale è unicamente il ricorso per cassazione;

2. tutte le censure riguardano la deduzione di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia e si incentrano sulla situazione del paese di provenienza, asseritamente diversa da quella tratteggiata nel decreto del Tribunale, evidenziandosi che solo il 20% dei poliziotti è impegnato a proteggere la vita delle persone ed a garantire la pace, mentre il restante 80% è impegnato a garantire la sicurezza di alcune “persone di spicco” e richiamandosi giurisprudenza di legittimità a conforto della sussistenza dei presupposti quanto meno della protezione umanitaria, sul rilievo che si fossero creati i presupposti per la regolarizzazione della sua posizione in Italia, ove, dal 4 11 2019, il ricorrente era stato regolarmente assunto dalla società Egan srl come operaio di I livello del CCNL Metalmeccanici; si richiamano anche esigenze della sua famiglia, composta da due figlie minorenni in condizioni di salute precarie;

3. le censure, articolate inammissibilmente secondo la vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più vigente con riguardo alle decisioni pubblicate dopo il 12.9.2012, attingono il merito e, peraltro, con riguardo ai rilievi sulla inattendibilità delle fonti informative utilizzate per valutare la situazione esistente in (OMISSIS), il Tribunale ha rispettato l’onere, previsto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alla parte la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. n. 13449 del 2019; v. pure 13897 del 2019);

4. rispetto alla situazione quale delineata sulla base delle fonti citate, non sono indicate dal ricorrente in modo adeguato fonti informative alternative e più recenti e ci si limita a formulare critiche affatto generiche inidonee a scalfire l’iter argomentativo posto a fondamento del decisum;

5. in base alle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

6. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

7. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicchè al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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