Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7524 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. III, 08/03/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 08/03/2022), n.7524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33036/2019 proposto da:

E.O.W., (alias E.O.W.), domiciliato ex lege

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO D’ANTONIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, E.O.W. (alias E.O.W.), cittadino (OMISSIS), originario del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 10 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Lecce, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine per timore di subire ritorsione da parte di un suo creditore rimasto insoddisfatto dal risarcimento della ascritta distruzione di un veicolo) non era credibile (per la ragione, fra le altre, dell’inverosimiglianza della circostanza per cui “il veicolo acquistato contraendo debiti (fosse) andato distrutto in un sinistro, tenuto conto del fatto che lo stesso non (era) stato in grado di riferire alcuni elementi significativi dell’incidente e del soggetto proprietario del veicolo antagonista); b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. a) e b); c) non poteva riconoscersi la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) citato D.Lgs., poiché, in base ai reports Amnesty International del 2017 e 2018 nonché (OMISSIS) del 2018, non era ravvisabile, nella zona di origine del richiedente, una situazione di conflitto armato caratterizzata da violenza indiscriminata; d) non poteva riconoscersi la protezione umanitaria sul rilievo sul rilievo dell’assenza di allegazione di una condizione soggettività di vulnerabilità.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “nullità della sentenza o del procedimento per la violazione del potere (e) dovere del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti” ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonché “per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, e tanto per non aver il Tribunale, “nonostante la provenienza del ricorrente dall'(OMISSIS) e la lamentata situazione di insicurezza ivi esistente (…), svolto alcuna indagine per verificare se i timori espressi siano fondati, ovvero se la presenza di gruppi criminali rendano la zona insicura”, limitandosi, in maniera contraddittoria, a negare applicazione al caso concreto delle informazioni tratte dal report di Amnesty International, attestanti, invero, la presenza in (OMISSIS) dell’organizzazione terroristica “(OMISSIS)” nonché, nella zona d’origine dell’odierno ricorrente, d’una situazione epidemica dovuta alla febbre di Lassa.

2. – Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14, poiché il giudice del merito non avrebbe adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria in ordine all’accertamento sulla situazione oggettiva del Paese d’origine sulla scorta della non credibilità del narrato del richiedente.

2.1. – Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

Come più volte affermato da questa Corte, è principio consolidato quello per cui, in tema di protezione internazionale, le dichiarazioni inattendibili dello straniero non rendono necessario un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

In riferimento, poi, alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), il primo giudice ha indicato le fonti, aggiornate e attendibili (reports Amnesty International del 2017 e 2018), di convincimento dell’insussistenza di una situazione, nella zona di origine del richiedente, di conflitto armato caratterizzata da violenza indiscriminata, che il ricorrente non ha fatto oggetto di alcuna specifica e congruente critica.

3. – Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione agli artt. 10 Cost., comma 3 e D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, per aver il Tribunale rigettato, con “motivazioni erronee, insufficienti e comunque contraddittorie”, altresì l’invocata tutela umanitaria.

In particolare, il giudice del merito avrebbe erroneamente valutato la domanda di protezione umanitaria siccome denegata sulla scorta dei medesimi presupposti sottesi al riconoscimento delle altre forme di protezione internazionale. Inoltre, avrebbe altresì omesso di attivare il proprio potere officioso in ordine al rilievo d’una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente.

3.1. – Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso sono veicolate critiche affatto e generiche, che non colgono la ratio decidendi, giacché il giudice del merito ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria sulla scorta dell’assenza dell’allegazione di una condizione soggettiva di vulnerabilità, che, per l’appunto, avrebbe dovuto parte ricorrente prospettare e non invero, come essa pretenderebbe, essere rilevata officiosamente.

4. – Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la nullità della sentenza o del procedimento, per violazione o falsa applicazione di norma di diritto circa il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3”.

4.1. – Il quarto motivo è inammissibile.

In conformità all’orientamento consolidato di questa Corte (cui si è attenuto il giudice del merito), il diritto di asilo, al momento della pronuncia della decisione impugnata, era interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituito dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non residuando alcun margine di diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3 (tra le altre, Cass. n. 19176/2020; Cass. n. 16362/2016; Cass. n. 10686/2021).

5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

 

 

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