Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7523 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 29/03/2010), n.7523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30246/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI

12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GUERRA Maria giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1464/2005 della OORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 4/11/2005, R.G.N. 2166/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Firenze C.S. e A.M. chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. da loro stipulati.

Accolta la domanda, per entrambe conseguiva la declaratoria dell’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 28.10-4.11.05, rigettava l’impugnazione.

Rilevava il giudice che – nell’ambito del sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare in sede di contrattazione collettiva nuove ipotesi di assunzione a termine – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01 per fare fronte ad “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”. Al fine di legittimare l’apposizione del termine, in forza dell’onere impostogli dalla L. n. 230 del 1962, art. 3, Poste Italiane s.p.a. avrebbe dovuto provare nel concreto il nesso di causa tra la fattispecie astratta e quella concreta, dimostrando che ognuno dei dipendenti assunti fosse stato impegnato a tempo determinato in ragione di una specifica esigenza in riferimento alla situazione dell’ufficio ove era stato destinato ogni singolo dipendente. Essendosi l’appellante limitata ad avanzare esclusivamente richieste istruttorie inerenti non la fattispecie concreta, ma solo quella astratta, la Corte di merito riteneva illegittima l’apposizione del termine.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte di merito ribadiva che il datore corrispondesse le retribuzioni arretrate dalla data di notifica della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previa deduzione di quanto percepito dall’attrice nello svolgimento di altre attività lavorative.

Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione limitatamente alle posizioni di C., la quale si difende con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poste Italiane s.p.a. ha depositato una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la società ha rinunciato al ricorso nei confronti della C. per intervenuta transazione in sede sindacale. Essendo stata la dichiarazione ritualmente notificata alle controparti ai sensi del citato art. 390 c.p.c. comma 3, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e che costituisce il presupposto della rinuncia al ricorso, è conforme a giustizia compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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