Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7523 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1032-2020 proposto da:

S.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto 24091/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositate il

12/11/2019 R.G.N. 84678/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 12.11.2019, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da S.A.B., cittadino del (OMISSIS), della regione di (OMISSIS), sita nella zona est del Pese, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma di reiezione del ricorso proposto dal predetto per il riconoscimento della protezione internazionale; la vicenda narrata era riferita ad un espatrio giustificato dal timore per la propria incolumità e per il rischio di carcerazione conseguenti a ritorsioni che potevano essere messe in atto da parte delle forze governative dopo che lo zio paterno, che era un militare appartenente al corpo delle guardie del Presidente, aveva partecipato ad un tentativo di golpe fallito;

2. il ricorrente aveva narrato di essere giunto in Italia nel marzo del 2006 via mare dalla Libia, dopo avere attraversato Senegal, Mali, Algeria, Tunisia, e di avere presentato domanda di asilo a Genova con esito negativo, di essersi, poi, spostato in altri paesi Europei, dove aveva presentato altra domanda per cui era stato rimandato in Italia (paese di prima accoglienza), per poi presentare ulteriore domanda di protezione;

3. il Tribunale dava conto del fatto che il richiedente era stato attinto da due sentenze irrevocabili di condanna, la prima del 2008 per rapina e la seconda del 2016 per cessione di sostanze stupefacenti, e che era stato assunto quale operaio della Tecno Impianti s.r.l. di (OMISSIS) con contratto a tempo determinato dal 4.1.2018 al 4.1.2020; lo stesso aveva nella sostanza ribadito il racconto fatto dinanzi alla Commissione, che ne aveva escluso la credibilità perchè contraddistinto da contraddizioni e sorretto da timori meramente soggettivi non idonei a giustificare una richiesta di protezione internazionale;

4. quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale, ripercorse le vicende politiche che avevano interessato il (OMISSIS) rendendolo un paese altamente insicuro almeno fino a quando il Presidente uscente, J., aveva lasciato il paese, e sino a quando il Presidente eletto, B.A., aveva disposto le prime scarcerazioni di oppositori politici con la promessa di restaurare la democrazia ed il rispetto dei diritti umani, riteneva che, tuttavia, pur dovendo ritenersi che il periodo di transizione sarebbe stato lungo, era da escludere il pericolo per il ricorrente di subire, in caso di rientro in patria, minaccia grave ed individuale alla vita ed alla persona, tenuto conto dell’attuale situazione del paese;

5. il Tribunale riteneva, infine, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo stata individuata ai detti fini alcuna situazione di particolare vulnerabilità in vista del rientro del S., con rischi di apprezzabile entità, e non potendosi i fattori di vulnerabilità desumersi in astratto dal contesto di provenienza, senza che fosse possibile, sulla base dei fatti allegati (eventualmente ed ove possibile corroborati da riscontri oggettivi) giungere ad una individualizzazione concreta del rischio; aggiungeva che non era neanche emersa una situazione di fragilità da riferirsi ai traumi subiti dal richiedente nei paesi di transito e che, peraltro, non solo la situazione lavorativa attuale non era indice di avvenuta stabile integrazione in Italia, ma non era emerso che il ricorrente potesse correre, tornando in (OMISSIS), un rischio di compromissione dei diritti umani, avuto riguardo alla circostanza che egli aveva studiato nel suo paese per dodici anni e vi aveva lavorato, occupandosi di registrazione delle merci al porto;

6. di tale decisione domanda la cassazione S.A.B., affidando l’impugnazione a quattro motivi;

7. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti, riferito alla condizione di pericolosità ed alla situazione di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS), assumendo che il Tribunale abbia totalmente travisato il dettato normativo regolante la materia, avendo omesso di considerare le notizie riguardanti la situazione attuale del (OMISSIS) nell’affermare che erano in fase di realizzazione le ventilate riforme di avvio del processo di democratizzazione; a tal fine richiama il contenuto del sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri ed il sito di Amnesty International, per evidenziare l’attualità del rischio di esposizione al terrorismo internazionale;

2. con il secondo motivo, il richiedente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui assume di avere diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nonchè omesso esame delle fonti informative, sostenendo che l’esame delle fonti informative non sia stato attualizzato al momento della decisione; si limita, nell’articolazione della censura a richiamare le definizioni di “rifugiato” nonchè l’ampiezza dei poteri officiosi, con particolare riguardo proprio all’esame ed alla consultazione di fonti ufficiali accreditate, con riguardo ai diritti del richiedente in base all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU;

3. con il terzo motivo, il ricorrente ascrive al decreto impugnato violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in conseguenza dell’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni anche socio-economiche del paese di origine, asseritamente integrante un’ipotesi di motivazione solo apparente;

4. con il quarto motivo, si addebitano al provvedimento del Tribunale violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 contraddittorietà della motivazione ed omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria, per essere mancata la necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza, nonchè omesso esame delle fonti relativamente alle condizioni socio-economiche del (OMISSIS), assumendosi la contraddizione della motivazione in ordine al grado di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia, che sarebbe stata negata pure essendo in Italia il S. da oltre tredici anni; si richiama il principio di “non refoulement”, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e in ragione di considerazioni delle “violazione sistematiche e gravi dei diritti umani” nei paesi di provenienza, più che delle condizioni soggettive di vulnerabilità, sull’assunto che la protezione umanitaria rappresenti una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema, anche se parametrata ad una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale dallo stesso vissuta prima della partenza; si assume, in particolare, che, nel caso di dubbio, il Tribunale avrebbe dovuto attivarsi per completare l’istruttoria in merito agli elementi necessari a compiere la detta valutazione comparativa;

5. le critiche articolate in ciascuno dei motivi, che possono trattarsi congiuntamente per essere non del tutto distinguibili i profili affrontati in ciascuno di essi, sono alquanto generiche e non si confrontano con l’iter argomentativo della decisione, in dispregio del principio secondo il quale “in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicchè è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nè essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione” (cfr. Cass. 24.2.2020 n. 4905);

6. il vizio di inammissibilità che deve ravvisarsi nella formulazione dei motivi è bene evidenziato nella recente decisione a ss.uu. di questa Corte S.U. n. 23745 del 2020, che ha sancito il principio alla cui stregua “in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”;

7. tutto ciò manca nel contenuto dei singoli motivi, al di là del richiamo alla violazione delle norme e dell’enunciazione di fatti che integrano una ricostruzione per molti aspetti difforme da quella oggetto di valutazione da parte del Tribunale;

8. non è dato individuare un’apparenza della motivazione, come pure si deduce, posto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009);

9. tali carenze, che l’odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame, della quale è agevolmente riscontrabile il percorso argomentativo che ha indotto il Tribunale a respingere il ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale;

10. ogni altro rilievo è prospettato in termini inammissibili per le considerazioni svolte e, peraltro, va evidenziato, quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che il giudice ha citato quale fonte informativa la COI Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 16 gennaio 2017 per supportare una ricostruzione dello stato del paese di provenienza contenuta nel decreto che non differisce in modo sostanziale da quella delineata nel primo motivo del presente ricorso;

11. per il resto, il ricorrente ha posto richiamo a norme in tema di espulsione dello straniero, che non trovano spazio applicativo alla fattispecie scrutinata;

12. in ogni caso, è principio affermato da questa Corte quello alla cui stregua “in materia di protezione internazionale dello straniero, l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 impone al giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice” (cfr. Cass. n. 3898/11);

13. il ricorrente non allega, tuttavia, nulla di specifico in termini di pericolo di vita o di ragioni personali;

14. per quanto rilevato, invece, in modo pertinente rispetto all’ambito del devolutum, il giudice del merito ha argomentatamente escluso la carenza dei presupposti per la protezione umanitaria, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, valutando il profilo della vulnerabilità nei sensi prospettati dal ricorrente (situazione socio politica del paese di provenienza) come estraneo all’ambito del giudizio necessario agli indicati fini e, comparando la condizione raggiunta in Italia con quella del paese di provenienza, ha escluso una situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. S.U. n. 29459/2019 cit.) con idonea valutazione rimessa al giudice di merito;

15. in base alle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

16. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

17. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicchè al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA