Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7523 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. II, 08/03/2022, (ud. 24/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12179-2017 proposto da:

D.M.S.A., G.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA AURELIA, 137, presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE

ANGELIS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELA FAGGIANI;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE VERGOTTINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRANTE

PAVERI-FONTANA;

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETITTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO TRANIELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 161/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, nella causa avente ad oggetto due procedimenti riuniti nei quali erano state date dalle parti contrapposte ricostruzioni delle vicende conseguenti al contratto preliminare del (OMISSIS) tra loro stipulato, accoglieva la domanda di G.G. e di D.M.A.S. di risoluzione del suddetto preliminare con condanna di M.G. e V.G. alla restituzione dell’importo versato di Euro 500.000 oltre al saggio legale dal 16 settembre 2010 all’effettivo saldo.

2. Oggetto del contratto riguardava la cessione dell’intero capitale della società immobiliare Garofano S.r.l., proprietaria di un immobile adibito ad autorimessa al prezzo di Euro 2.650.000,00 con versamento da parte della parte promissaria acquirente ( D.M. – G.) di caparra confirmatoria per Euro 500.000.

Il Tribunale riteneva fondata la domanda di risoluzione consensuale, osservando in particolare che la missiva datata 17 giugno 2009 a firma apparente dell’avvocato B.S. per conto dei promissari acquirenti, contenente conferma dell’appuntamento presso il notaio del 15 luglio 2009 per la stipula del contratto definitivo, non era utilizzabile a seguito delle dichiarazioni del difensore dei promittenti venditori.

La missiva datata 8 ottobre 2009 prodotta in copia senza firma e recante la comunicazione di risoluzione del preliminare da parte di M.G. e V.G. (promittenti venditori) per l’inadempimento avversario era priva di valenza probatoria, data la specifica contestazione dell’avvenuta ricezione di tale missiva formulata dalle controparti. Il superamento di tali dati documentali risultava significativo nel senso della verosimiglianza della prospettazione dei promissari acquirenti quanto allo sviluppo nell’estate autunno del 2009 di una serie di incontri tra le parti dal quale sarebbe emersa la comune volontà degli interessati di soprassedere alla stipulazione del contratto definitivo. Tale ricostruzione era avvalorata dalle prove testimoniali che deponevano nel senso che, nel periodo cruciale contiguo alle date del 15 luglio del 3 settembre 2009, vi erano stati ripetuti abboccamenti tra le parti, in particolare tra il D.M. e il M. per trovare una sistemazione dell’affare diversa da quella contenuta nel preliminare del (OMISSIS) e successive integrazioni.

Secondo il Tribunale emergeva che le parti avessero dapprima deciso di procrastinare la stipula del definitivo con dichiarazione del M. di non tener conto di una lettera del suo avvocato già in via di spedizione e, successivamente, ipotizzato una cessione del preliminare ad altra società riferibile al D.M. con risoluzione del contratto e impegno del M. alla restituzione della caparra secca e non doppia, condizionatamente alla conclusione di un nuovo preliminare che egli stava trattando con un soggetto terzo, condizione successivamente avveratasi.

In conclusione, emergeva che lo sviluppo dei rapporti tra le parti era culminato nella risoluzione consensuale del preliminare.

3. M.G. e V.G., con due distinti appelli, impugnavano la suddetta sentenza.

4. D.M.A.S. e G.G. si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che per effetto dell’inadempimento dei promissari acquirenti alla stipula del contratto definitivo nel termine fissato del 3 settembre 2009, il contratto preliminare si era risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. con diritto di M.G. e di V.G. di trattenere la caparra di Euro 500.000, ciascuno in proporzione alla quota del capitale sociale di Euro 46.800 della immobiliare Garofano da essi all’epoca detenuta. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che l’inutilizzabilità delle lettere del 17 giugno 2009 e dell’8 ottobre 2009 non poteva considerarsi rilevante. L’inutilizzabilità della prima lettera del 17 giugno 2009 che conteneva la conferma dell’appuntamento del 15 luglio 2009 presso il notaio per la stipula del contratto definitivo era priva di rilevanza perché gli stessi D.M. e G. avevano ammesso, costituendosi in primo grado, di aver ricevuto pochi giorni dopo la lettera datata 18 giugno 2009 con la quale gli appellanti scrivevano: come da accordi presi con l’ultimo preliminare firmato in data (OMISSIS) con il vostro procuratore avvocato B.S. vi confermiamo l’incontro del 15 luglio 2009 alle 15.00 presso il notaio T.C. (OMISSIS) per il definitivo passaggio delle quote della società immobiliare Garofano e il relativo saldo da parte vostra di quanto dovuto.

Secondo la Corte d’Appello anche l’inutilizzabilità della lettera dell’8 ottobre 2009 con la quale i promittenti venditori dichiaravano di intendere risolto il contratto preliminare non essendo stato rispettato il termine ultimo per la sottoscrizione del definitivo fissato per la data del 3 settembre 2009 non era rilevante dato che l’invio della stessa non era necessario essendosi la risoluzione di diritto già avverata per effetto dello spirare del termine del 3 settembre 2009, fissato con la diffida intimata in nome e per conto degli appellanti dall’avvocato Salvatores con lettera del 16 luglio 2009. Con tale lettera l’avvocato S. aveva diffidato i promissari acquirenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. ad adempiere all’obbligo contratto con la scrittura del (OMISSIS), fissando quale termine ultimo ed essenziale la data del 3 settembre 2009 per le incombenze del caso presso lo studio del notaio T., in (OMISSIS), con avvertimento che decorso inutilmente il suddetto termine il contratto preliminare doveva intendersi senz’altro risolto.

Le dichiarazioni dei testi C.M. ed D.M.U. riesaminate alla luce dei documenti prodotti degli appellanti non potevano essere ritenute attendibili. Con riferimento alle dichiarazioni del C. questi era un teste de relato, avendo riferito solo fatti appresi da D.M.S.A.. Con riferimento ad D.M.U. vi era la prova di un suo interesse in causa come dedotto da M.- V. non soltanto per lo stretto rapporto di parentela con D.M.S.A. (figlio) ma anche per il tenore della sua deposizione dalla quale era emerso che lavorava per alcune società verosimilmente riferibili a sé stesso oltre che al figlio. Tale prova era rafforzata dagli elementi raccolti nel giudizio penale nel corso del quale M.G. e V.G. erano stati assolti dal reato di appropriazione indebita della somma di Euro 500.000 di cui avevano il possesso a titolo di caparra confirmatoria. Prove ammissibili perché formate successivamente alla proposizione degli appelli.

Come riportato nella sentenza del Tribunale penale l’accordo per il differimento del rogito era stato preso da M.G. direttamente con D.M.U. che aveva anche acconsentito ad un piccolo rimborso a favore della immobiliare Garofano e si era inoltre dichiarato disponibile a far cedere il preliminare alla City Park Service Srl di cui era proprietario. In particolare, lo stesso G. aveva dichiarato che da settembre praticamente la maggior parte dei rapporti erano stati intrattenuti da M. e D.M.U.. Lo stesso D.M.S.A. aveva riferito di non essersi occupato in prima persona della trattativa e che ricordava che M. veniva nel suo ufficio per mettersi d’accordo con il padre. Da tali dichiarazioni risultava quindi confermato che D.M.U. aveva un interesse di fatto all’esito della causa che poteva influire sulla veridicità della testimonianza derivante non solo dal rapporto di parentela ma dall’aver direttamente partecipato alle trattative intercorse tra le parti anche nell’interesse di una sua società.

Le dichiarazioni rese da C.M. e D.M.U. in ogni caso non potevano provare che la mattina del 15 luglio 2009, data indicata nell’appendice del preliminare come termine ultimo per la stipula del definitivo, le parti avessero deciso di procrastinare ulteriormente la stipula del definitivo senza indicare un nuovo termine per il rogito e che nella stessa occasione M. avesse detto al D.M. e al G. di non tener conto della lettera dell’avvocato già in via di spedizione.

Pertanto, gli appelli proposti dovevano essere accolti e, accertato l’inadempimento dei promissari acquirenti alla stipula del contratto definitivo nel termine fissato del 3 settembre 2009, il contratto preliminare doveva intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.

Considerato che la risoluzione di diritto del contratto non precludeva alla parte promittente venditrice non inadempiente l’esercizio della facoltà di ritenere la caparra, doveva dichiararsi il diritto di M.G. e V.G. di trattenere la caparra di Euro 500.000, ciascuno in proporzione della quota del capitale sociale della immobiliare Garofano.

6. Avverso la suddetta sentenza Ga.Gi. e D.M.S.A. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

7. M.G. e V.G. hanno resistito con controricorso.

8. Le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: illegittima valutazione operata dal giudice d’appello relativamente all’inutilizzabilità della lettera del 17 giugno 2009, considerata non rilevante ai fini della decisione, motivazione apparente, conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2702,2704 c.c., artt. 115,116,132,221 e 222 c.p.c.

La censura riguarda la confusione che la Corte d’Appello avrebbe fatto tra la lettera del 17 giugno 2009 e quella successiva del 18 giugno 2009. La prima, a firma apparente del difensore della parte promissaria acquirente, non era una mera duplicazione di quella successiva del 18 giugno 2009 a firma dei signori M.- V.. In realtà, le due lettere provenivano dalle parti contrapposte e la prima dimostrerebbe che i promissari acquirenti erano disponibili e pronti alla stipula del definitivo, circostanza assolutamente non vera essendo stata accertata la falsità della suddetta missiva. Al contrario, come si evincerebbe chiaramente dalla missiva del 18 giugno 2009, solamente i signori M.G. e V.G. erano pronti a stipulare il contratto definitivo, circostanza confermata dalle missive inviate il 19 giugno il 22 giugno e il 7 luglio dei promissari acquirenti ai promittenti venditori dalle quali si evincerebbe chiaramente che questi dopo la sottoscrizione del preliminare avevano incessantemente continuato a richiedere una serie di documenti in mancanza dei quali non avrebbero provveduto a stipulare il definitivo.

Dunque, la Corte d’Appello di Milano avrebbe travisato la reale intenzione delle parti, in particolare circa la volontà dei promissari acquirenti di pervenire alla stipula del definitivo una volta fornita dai promettenti venditori la documentazione e la volontà contraria dei signori M.- V. di voler temporeggiare al solo scopo di far saltare l’affare e incassare la cospicua caparra addossando ogni responsabilità relativa alla mancata stipula del definitivo ai signori G.- D.M..

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: illegittima valutazione operata dalla Corte d’Appello relativamente all’inutilizzabilità della lettera dell’8 ottobre 2009 considerata non rilevante ai fini della decisione, motivazione apparente conseguente violazione falsa applicazione degli artt. 27022704 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c.

L’inutilizzabilità processuale della suddetta lettera recante la comunicazione di risoluzione del preliminare per asserito inadempimento dei promissari acquirenti dovrebbe considerarsi determinante ai fini dell’accoglimento delle domande spiegate dal G.- D.M., in quanto idonee a confermare la prospettazione dei promissari acquirenti in ordine all’illegittimità della condotta posta in essere dalle controparti. Subito dopo l’invio da parte dell’avvocato S. della citata lettera di diffida del 16 luglio 2009 vi furono una serie di contatti e di incontri tra le parti ed era emersa la comune volontà di soprassedere alla stipula del definitivo di cessione e ciò deporrebbe per l’intervenuta risoluzione consensuale del preliminare. L’inutilizzabilità della citata lettera determinerebbe l’assenza di un valido elemento documentale idoneo a contrastare e smentire la ricostruzione degli eventi come effettuata dai promissari acquirenti secondo la quale nel periodo compreso tra la metà del luglio del 2009 e la prima metà di settembre dello stesso anno le parti ebbero numerosi e ripetuti incontri al fine di cercare una soluzione che conducesse alla risoluzione del preliminare.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: illegittima valutazione operata dal giudice di secondo grado relativamente all’irrilevanza della testimonianza di C.M. considerata non attendibile e, quindi, non utilizzabile nel processo, motivazione apparente conseguente violazione falsa applicazione degli artt. 115,116,132,244,247,253,254257 c.p.c.

La censura ha ad oggetto la ritenuta inattendibilità della testimonianza di C.M. perché de relato, avendo riferito fatto appresi dalla parte. Secondo i ricorrenti le suddette dichiarazioni in presenza di ulteriori riscontri probatori possono concorrere nella determinazione del convincimento del giudice come accaduto nella fattispecie. Peraltro, mancherebbero elementi concreti da cui desumere la falsità della dichiarazione de relato.

Le dichiarazioni del C., come riportate dettagliatamente nel motivo di ricorso, confermerebbero la tesi dei ricorrenti e sarebbero ulteriormente confermate dalle dichiarazioni rese da D.M.U. e dalle dichiarazioni rese da M. in sede di interrogatorio formale. Quest’ultimo, pur avendo negato di aver prospettato nel dicembre del 2009 la restituzione della caparra, aveva specificato di aver comunicato al D.M. la ricorrenza di trattative con un nuovo possibile acquirente. Tale contratto preliminare era stato stipulato il (OMISSIS) ed aveva sempre ad oggetto le quote dell’immobiliare Garofano s.r.l. promesse in vendita da M.- V. ad altra società terza.

In conclusione, si confermerebbe che le parti si erano adoperate per trovare una sistemazione dell’affare differente da quella contemplata nel preliminare.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: illegittima valutazione relativamente all’irrilevanza della testimonianza resa da D.M.U. considerata non attendibile quindi non utilizzabile, motivazione apparente conseguente violazione falsa applicazione degli artt. 100,105,115,116,132,246,253,254257 c.p.c.

La censura ha ad oggetto la valutazione di inattendibilità di D.M.U. a causa del legame parentale con una delle parti e per un presunto interesse personale nella causa.

Nel motivo vengono riportate le dichiarazioni di D.M.U., confermate con le deposizioni rese nel corso del processo penale, dalle quali invece emergeva ancora una volta il superamento del contratto preliminare del (OMISSIS) delle successive integrazioni avendo le parti prima deciso di rinviare la stipula del definitivo e poi ipotizzato la cessione del preliminare a City Park service così risolvendo il contratto con l’impegno dei promittenti venditori a restituire l’importo di Euro 500.000 versata a titolo di caparra.

5. I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

5.1 Con le censure esposte, infatti, i ricorrenti lamentano soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie.

La corte territoriale ha ritenuto risolto di diritto ex art. 1454 c.c. il contratto preliminare in quanto, dopo il decorso del termine del 15 luglio 2009, data indicata nell’appendice del preliminare come termine ultimo per la stipulazione del definitivo, l’avv.to S. con lettera del 16 luglio 2009, aveva inviato una diffida ad adempiere con termine ultimo per la sottoscrizione del definitivo fissato per la data del 3 settembre 2009 e i promissari acquirenti non si erano presentati per la stipula dinanzi al notaio.

Ciò premesso deve osservarsi che la Corte d’Appello è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento, in particolare quanto all’inattendibilità delle testimonianze del padre del ricorrente D.M. e di C.M. circa la volontà delle parti di procrastinare la stipula del definitivo o di risolvere consensualmente il contratto con restituzione della caparra.

La valutazione di attendibilità delle testimonianze è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Inoltre, deve evidenziarsi che i primi due motivi di ricorso non colgono la ratio decidendi della sentenza che, come si è detto, si fonda sulla risoluzione ex art. 1454 c.c. a seguito di diffida ad adempiere da parte dei promittenti venditori inviata con missiva del 16 luglio 2009 e recante l’indicazione del 3 settembre 2009 come termine ultimo per la stipula del definitivo. Ne consegue che le missive del giugno del 2009 e quelle inviate successivamente, con richiesta di documentazione, che si riferivano alla data del 15 luglio 2009 non assumono alcuna rilevanza posto che sono superate dalla lettera del 16 luglio 2009 inviata dopo lo spirare del suddetto termine per la stipula del definitivo. Le medesime considerazioni valgono per la missiva dell’ottobre del 2009 quando il contratto era già risolto.

I ricorrenti, peraltro, non hanno eccepito alcun inadempimento dei promittenti venditori rispetto alle obbligazioni assunte con il preliminare e, in relazione alla data del 3 settembre 2009, si sono limitati ad affermare che dopo la diffida ad adempiere, le parti si erano accordate per una risoluzione consensuale del contratto con restituzione della caparra versata dai promissari acquirenti.

La Corte d’Appello non ha ritenuto provato tale accordo risolutorio per l’inattendibilità delle testimonianze rese dal padre dei ricorrenti e da C.M. che aveva appreso le circostanze riferite dal ricorrente D.M..

Deve ribadirsi in proposito il consolidato orientamento secondo il quale: La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 20553 del 2021, Sez. 3, Sent. n. 15276 del 2021).

Risulta evidente, pertanto, che la complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, giacché – a fronte dell’anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

In conclusione, le censure di violazione di legge prospettate nella rubrica dei motivi con riferimento ad un lungo elenco di norme del codice civile e di procedura civile si concretizza in una richiesta di rivalutazione in fatto del materiale istruttorio al fine di affermare la rilevanza delle missive del giugno 2009 e l’attendibilità delle dichiarazioni di C. e del padre di uno dei ricorrenti, ciò è precluso al giudice di legittimità.

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4500 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 24 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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