Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7522 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 31/03/2011), n.7522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3943/2008 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CANTARINI Marco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.F., R.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI

LIVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ORTENZI Massimo, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 387/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

20/09/07, depositata il 06/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Cantarini Marco, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’odierno ricorrente, C.E., impugna la sentenza n. 387 del 2007 della Corte di appello di Ancona, che accoglieva l’appello proposto dagli odierni intimati, D.C.F. e R.A., così rigettando le sua originaria domanda tendente ad accertare l’esistenza di una servitù di passaggio tra il proprio fondo e quello degli intimati.

La Corte territoriale, accogliendo l’appello degli odierni intimati, riteneva generica e indeterminata la domanda dell’odierno ricorrente, C.E., ritenendo inoltre, non sussistere i presupposti per affermare l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.).

2. – C.E. formula unico motivo di ricorso col quale denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, articolando il seguente quesito di diritto:

“vero che la Corte territoriale, pur richiesta di pronunciarsi sul punto, peraltro decisivo per la definizione controversia, ha errato nell’applicazione della norma di cui all’art. 1062 cod. civ., nonchè nell’applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ed ha motivato in modo erroneo, contraddittorio ed insufficiente”.

3. – Resistono con controricorso D.C.F. e R. A..

4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

5.1 – Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

5.2 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della suprema Corte che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti, ratione temporis, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’asse portante della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1^, n. 20409/2008).

5.3 – Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258;

SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); e) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

Il principio di diritto deve, quindi, consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interprelazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico. E’ inoltre inammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (sentenza, sez. 1^, n. 14682/2007 e, da ultimo, sentenza, sez. L., n. 28280/2008) o che “si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (ordinanza, sez. 1^, n. 19892/2007 e, più recentemente, sentenza, sez. 3^, n. 11535/2008 e ordinanza, sez. 3^, n. 16569/2008) o, ancora, che, consista, nella prospettazione, dopo l’evidenziazione dell’espressione “quesito giuridico”, di una mera elencazione di norme, asseritamente violate, senza che – a conclusione o nel corpo del mezzo impugnatorio – risulti formulato il quesito in ordine al quale si chiede alla S.C. l’enunciazione del correlativo principio di diritto (sentenza, S.U., n. 19811/2008).

In altri termini, “il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatela della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. sent. n. 3519/2008, cit.). Si è, perciò, ulteriormente chiarito che “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi dì fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso dì specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente dì accertare se vi sia stata o meno la violazione dì una determinata disposizione di legge” (v., da ultimo, ordinanza, sez. 3^, n. 19768/2008 e sentenza, sez. 3^, n. 24339/2008). Infine, si è ribadito in proposito che “il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al “decisum”, deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro” (v. sentenza, sez. L., n. 17064/2008).

5.4 – Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3^, n. 16002/2007; ord., sez. 3^, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit, nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3^, n. 16567/2008).

5.5 – Il ricorso in esame non risponde agli indicati requisiti.

Infatti, il quesito dedotto è il seguente: “vero che la Corte territoriale, pur richiesta di pronunciarsi sul punto, peraltro decisivo per la definizione controversia, ha errato nell’applicazione della norma di cui all’art. 1062 cod. civ., nonchè nell’applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ed ha motivato in modo erroneo, contraddittorio ed insufficiente”.

Anche a non voler considerare la commistione operata nel quesito tra due distinti motivi, il quesito col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme si riduce ad un inammissibile interpello alla Corte al riguardo (ordinanza, sez. 1^, n. 19892/2007 e, più recentemente, sentenza, sez. 3^, n. 11535/2008 e ordinanza, sez. 3^, n. 16569/2008), mentre quello col quale si deduce violazioni dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude con una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3^, n. 16567/2008).

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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