Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7522 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7522 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 12635-2010 proposto da:
ERCOLI

VIVALDO

elettivamente

RCLVLD26TO9F606I,

domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAllINI 119,
presso lo studio dell’avvocato BISAZZA TERRACINI
ORESTE, che lo rappresenta e difende giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI
persona

del

suo

(gia’UNIASS SPA),

Procuratore

dott.

in

ALESSANDRO

BETTMANN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 01/04/2014

MARCO ATTILIO 14, presso lo studio dell’avvocato
MATTICOLI MARIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– controricorrente contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 2332/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2009 R.G.N.
7528/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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CUPELLONI CARLO, TAMANTINI RAIMONDO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata il sig. Vivaldo Ercoli
esponeva che, in data 20 agosto 2000, mentre era trasportato
sul sedile anterinre

dell’auto Opel Kadett VT 29047G di

proprietà di Tamantini Rimondo, condotta da Cupelloni Carlo a

controllo, era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a
causa del quale restava ferito e veniva quindi ricoverato
nell’ospedale di Montefiascone. Ciò premesso, conveniva in
giudizio il conducente, il proprietario dell’auto nonché la
compagnia assicurativa Unipol, poi divenuta Uni-One Ass.ni per
ottenere il risarcimento dei danni patiti. In esito al
giudizio in cui si costituiva l’Unipol il Tribunale adito
rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione proponeva
appello il soccombente ed in esito al giudizio la Corte di
Appello di Roma con sentenza depositata in data 16 giugno
2009 respingeva l’impugnazione. Avverso la detta sentenza ha
quindi proposto ricorso per cassazione senza articolarlo in
specifici motivi. Resiste con controricorso la compagnia
assicuratrice Duomo-Unione Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno rilevare preliminarmente che il ricorso non è
stato articolato in motivi specifici, avendo il ricorrente
lamentato genericamente l’illegittimità della motivazione
della sentenza impugnata sulla base di numerosi quesiti, così
come sono ora riportati nella loro essenzialità:

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velocità non consona al tempo ed al luogo, così da perderne il

1)1a sottoscrizione della comparsa di risposta, contenente
un’esposizione del fatto aderente a quella dell’attore,
qualora contenga la procura alle liti, deve essere considerata
confessione sottoscritta dalla parte?
2)

è necessario riformulare la richiesta di giuramento

3) la contraddittorietà della motivazione può emergere dal
fatto di non avvalersi dell’art.345 cpc dopo aver sostenuto
che la prova non era stata raggiunta? E aver indicato
l’art.345 come preclusivo dell’ammissibilità di prova non è
motivazione carente, se non viene spiegato perché?
4) può essere considerato inattendibile un teste che nella
emozione del momento non ricordi la propria data di nascita?
5) è logico che un giudice ometta di motivare riguardo ad un
chiarissimo indizio?
6) è legittimo disattendere una confessione, non ammettere una
prova, disattendere una prova testimoniale sulla base di un
interrogativo al quale non si faccia seguire la motivazione?
7)

si

può

disattendere

un

certificato

che

indichi

genericamente incidente stradale senza indicare che il ferito
fosse trasportato anziché conducente o pedone?
8) si può considerare negativamente il fatto che al posto di
polizia, dove l’Ercoli è giunto in coma, non lo abbiano
interrogato e quindi non siano state indicate le modalità
dettagliate del sinistro?

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decisorio formalizzandola nelle conclusioni dell’appello?

La doglianza è inammissibile per uno svariato ordine di
considerazioni.
In primo luogo, va considerato che, essendo il giudizio di
cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e
vincolato dai motivi di ricorso, il singolo motivo assume una

tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura
formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.
Pertanto, la tassatività e la specificità del motivo di
censura esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio
denunciato rientri nelle categorie logiche di censura
enucleate dal codice di rito (cfr Cass.n.18202/2008) e deve
ritenersi inammissibile un motivo di doglianza con cui il
ricorrente non solo omette di indicare la categoria del vizio
che si adduce ex art.360 co. l cpc e su cui si fonda la
doglianza ma si limita a contrapporsi a mere argomentazioni,
svolte dal giudice del merito, al fine di spiegare le ragioni
per le quali ha ritenuto l’assenza di prove convincenti circa
l’effettivo verificarsi dell’incidente stradale in cui sarebbe
rimasto coinvolto il ricorrente.
L’inammissibilità deriva inoltre dal rilievo che le ragioni di
doglianza, formulate dal ricorrente, come risulta di ovvia
evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate,
concernono la valutazione della realtà fattuale, come è stata
operata dalla Corte di merito; non evidenziano cioè effettive
carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della

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funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione

sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi
fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi
disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze
processuali, trascurando che a questa Corte non è riconosciuto
dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito

logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto
spetta individuare le fonti del proprio convincimento,
valutarne le prove,

controllarne l’attendibilita’ e la

concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Infine, va considerato che i numerosi quesiti, posti a corredo
della doglianza, non risultano formulati in maniera compiuta
ed autosufficiente. Ciò, senza considerare che, qualora si
deduca un vizio motivazionale, come sia pure in maniera vaga
ed approssimativa sembra sia stato fatto nella specie, il
ricorrente non deve formulare un quesito di diritto bensì un
momento di sintesi, il quale contenga sia l’indicazione del
fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la
contraddittorietà

o l’insufficienza della motivazione sia

l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe
inidonea a sorreggere la decisione. Ed è appena il caso di
sottolineare come tale onere non sia stato minimamente assolto
nel caso di specie.

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della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere
dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri
di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi C 4.200,00 di cui C
4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed C 200,00
per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 22.1.2014

compensi professionali.

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