Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7521 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 25/03/2020), n.7521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33771/2018 proposto da:

J.E., rappresentato e difeso dall’Avv.to Antonio Fraternale

con studio in Pesaro Via Castelfidardo 26 giusta procura in calce al

ricorso elettivamente domiciliato in $Roma, Piazza Cavour, presso

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 13/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona con decreto in data 13/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da J.E. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese perchè il padre era un (OMISSIS) ed aveva subito violenza e torture in quanto non voleva sottomettersi agli ordini del Presidente in contrasto con la tradizione religiosa. Pertanto anche il ricorrente temeva di essere incarcerato in caso di rientro in patria.

Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia un vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il Tribunale di Ancona inserito nella sentenza impugnata, come in molte altre sentenze analoghe, clausole di stile ed interi periodi identici senza riferimenti alle censure formulate ed avere omesso ogni verifica in merito alla protezione internazionale richiesta.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale di Ancona ha osservato che la vicenda narrata dal richiedente, che aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese per paura di essere perseguitato perchè il padre era un (OMISSIS) ed aveva subito violenza e torture in quanto non voleva sottomettersi agli ordini del Presidente in contrasto con la tradizione religiosa, era poco attendibile e non credibile, osservando come il dichiarante non avesse riferito di atti persecutori nei propri confronti.

Ad avviso del Collegio tali argomenti appaiono del tutto inidonei a sorreggere, sul piano logico, il convincimento espresso dal giudice del merito, tanto da determinare una motivazione apparente e perplessa secondo i parametri stabiliti da Cass. S.U. n. 8053 del 2014. Infatti non è sorretta da argomentazione logica nè la dedotta genericità del racconto nè la valutazione d’ inattendibilità ed il giudizio espresso dal giudice del merito sulla genericità del narrato non risulta fondarsi su argomentazioni intellegibili. Nemmeno può attribuirsi rilievo dirimente, sul piano della costruzione logica, all’assenza di riscontri di atti di persecuzione nei confronti del ricorrente: tanto più che, come è noto, giusta il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti, le organizzazioni che controllano il paese e le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, dell’art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lett. da a) ad e) citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782), oltre che dalla spendita, da parte dello stesso, dei poteri officiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

In conclusione, l’incomprensibilità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per dar conto della non credibilità del richiedente, tale da determinarne – come detto – la mera apparenza, è riconducibile a una delle ipotesi in cui il provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sè: anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

La sentenza è cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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