Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7521 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 907-2020 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO, 14, presso lo studio dell’avvocato GAETANO VENCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 20993/2019 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 21/10/2019 R.G.N. 69383/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma, con decreto del 21.10.2019 rigettava il ricorso proposto da B.M., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma di reiezione del ricorso proposto dal predetto per il riconoscimento della protezione internazionale. La vicenda narrata era riferita ad episodi di aggressioni subite, quando il richiedente era arruolato nell’esercito del suo paese in un clima di insicurezza generatosi dopo le rivolte della (OMISSIS), ed al timore di essere arrestato in (OMISSIS) per avere lasciato l’esercito senza permesso;

2. il Tribunale escludeva i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, per non essere giudicata come credibile la narrazione in ordine al’asserito diretto coinvolgimento in vicende aventi connotazioni politiche;

3. quanto alla protezione sussidiaria, lo stesso Tribunale, con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) rilevava che la situazione del paese d’origine del richiedente era del tutto mutata, emergendo nei rapporti dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che la (OMISSIS), dopo la fuga dal paese del presidente B.A., a partire dal 2011, aveva fatto molti progressi per la tutela dei diritti umani ed aveva visto un generale processo di pacificazione sociale, ciò che induceva ad escludere il pericolo per il ricorrente di subire, in caso di rientro in patria, minaccia grave ed individuale alla vita ed alla persona, non emergendo conflitti armati o contrasti tra fazioni opposte integranti un pericolo di coinvolgimento del predetto;

4. il Tribunale riteneva, infine, l’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, non essendo rilevabile ai detti fini alcuna situazione di particolare vulnerabilità in vista del rientro dell’istante con rischi di apprezzabile entità, non potendo i fattori di vulnerabilità desumersi in astratto dal contesto di provenienza, senza che fosse possibile, sulla base dei fatti allegati (eventualmente ed ove possibile corroborati da riscontri oggettivi), giungere ad una individualizzazione concreta del rischio, per non essere neanche emersa una situazione di fragilità da riferirsi ai traumi subiti dal richiedente nei paesi di transito;

5. di tale decisione domanda la cassazione il B., affidando l’impugnazione ad unico motivo, variamente articolato;

6. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. è denunciata violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non avere valutato correttamente la credibilità del richiedente alla luce di parametri stabiliti dal suddetto decreto legislativo, nonchè in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. dello stesso D.Lgs. per non avere riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante alla situazione oggettiva esistente nel paese d’origine; in particolare, rileva di avere precisato di avere subito varie aggressioni, una delle quali con arma da taglio perchè indossava la divisa quale militare; aggiunge di avere depositato copiosa documentazione medica dalla quale si evidenziava, oltre che lo stato morboso della patologia psichiatrica che lo costringeva ad un continuo ciclo di cure presso l’Ospedale (OMISSIS), anche il riscontro delle dichiarazioni rese prima in Commissione Territoriale e poi dinanzi al Tribunale di Roma;

2. con riguardo alla protezione umanitaria, lamenta che non siano stati correttamente valutati sia lo stato morboso psichiatrico, sia la sussistenza di motivi di protezione sociale;

3. la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (cfr., da ultimo, ex aliis, Cass. 9.7.2020 n. 14674, Cass. 16925/20, Cass. 11924/20, Cass. 8367/20);

4. il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va, peraltro, opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 271 del 2007, art. 14, lett. c) (Cass. 31.1.2019 n. 3016).

5. nello specifico, la situazione di pericolo paventata con riguardo ai dedotti conflitti permanenti caratterizzanti la situazione socio politica tunisina attuale non è stata indagata in maniera idonea attraverso il riscontro a livello di fonti informative internazionali riferite alla situazione attuale del paese e le patologie descritte, ai fini della concessione della protezione umanitaria in ragione della ritenuta sussistenza di una situazione di vulnerabilità – riconducibile sia a problemi psicologici per cui il ricorrente era in cura presso l’Ospedale (OMISSIS), sia anche alla ferita di arma da taglio in seguito ad aggressioni subite in (OMISSIS), di cui lo stesso Tribunale fa cenno riportando le allegazioni del richiedente – ugualmente andavano considerate, sia pure in un contesto comparativo con il grado di integrazione raggiunto nel tessuto sociale italiano in ragione anche dell’attività lavorativa ivi eventualmente svolta;

6. in particolare, quanto al primo profilo, come rileva il ricorrente già solo sul sito di (OMISSIS) si avverte che la (OMISSIS) è attualmente un Paese particolarmente a rischio per quanto riguarda gli attacchi terroristici ai danni dei turisti e, anche se le operazioni di polizia sono frequenti, così come sono diffusi i posti di blocco e di controllo, la Farnesina avverte i viaggiatori che la (OMISSIS) è influenzata allo stato anche da una forte instabilità interna, causata da una decisa precarietà economica;

7. anche la sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto di una vita dignitosa, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non è stata adeguatamente scandagliata alla luce di fonti informative internazionale più aggiornate, che in ipotesi potrebbero legittimare uno spazio applicativo per la protezione reclamata, in ragione di specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili al richiedente;

8. pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione anche delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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