Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7520 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 25/03/2020), n.7520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33743/2018 proposto da:

S.Z.H., elettivamente domiciliato in Firenze Via

Antonio Gramsci 22 presso lo studio dell’Avv.to Rosa Vignali giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 da Dott. MELONI MARINA;

lette le requisitoria scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 23/10/2018 il Tribunale di Ancona dichiarò inammissibile in quanto tardivamente notificato oltre il termine di legge il ricorso proposto da S.Z.H. avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale di Ancona per il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità del procedimento e del provvedimento finale per violazione dell’art. 276 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè vizio di costituzione del giudice ex art. 158 pc censurando l’intervenuta delega ad un giudice onorario del Tribunale a tenere l’udienza fissata per la comparizione del richiedente asilo e per la discussione della causa, in quanto la possibilità di ricorrere alla nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli non opererebbe per le controversie in materia di protezione internazionale, che risultano attribuite alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità del procedimento e del provvedimento finale per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Giudice Territoriale ha ritenuto inammissibile il gravame rilevando d’ufficio la tardività del ricorso senza assegnare termini alle parti per il deposito di memorie sulla questione.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, dell’art. 28 bis, comma 2 ed art. 35 bis, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale ha ritenuto che il termine dimezzato per proporre impugnazione previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 valesse sia per il primo che per l’art. 28 bis, comma 2 mentre al contrario il termine di impugnazione di gg. 30 dalla notifica vale solo per il comma 1 ed il termine dimezzato di gg 15 vale solo per il comma 2 nel caso in cui l’infondatezza manifesta è stata delibata dalla Questura.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità del procedimento per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Giudice Territoriale in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 non aveva ravvisato i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente nonostante la difficoltà di interpretazione delle norme.

Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri. Infatti il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 prevede il termine di gg 30 per proporre ricorso dalla data di notifica del provvedimento che nega la protezione internazionale e “nei casi di cui all’art. 28 bis, comma 2…i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà”.

Quindi la riduzione dei termini previsti da 30 giorni al termine dimezzato di giorni 15 per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l’iter accelerato espressamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2.

L’iter accelerato di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 28 bis, comma 2 ricorre nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata già dal Questore mentre, nel caso di specie, la valutazione di manifesta infondatezza è stata effettuata dalla Commissione territoriale all’esito di una procedura non accelerata ma ordinaria. Pertanto il termine da applicare per il ricorso avverso il provvedimento della Commissione era quello di giorni trenta. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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