Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7520 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 795-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E

L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER

L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO – UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso accoglimento n. cronologico 24115/2019 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 8/112019 R.G.N. 23210/2018;

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma, con provvedimento del 8.11.2019, accoglieva il ricorso proposto da T.A., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’interno – Dipartimento delle Libertà Civili Immigrazione ed Asilo Unità Dublino, con il quale era stata dichiarata l’incompetenza dell’Italia all’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente in data 23.11.2017 ed era stato contestualmente disposto il trasferimento del predetto in Francia, considerandola paese sicuro e non ravvisandosi particolari motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumerne la competenza; infatti, in tale ultimo paese il ricorrente – stando alla consultazione del sistema EURODAC – aveva in precedenza presentato identica domanda in data 25.12.2015, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE n. 604/2013 (cd. Regolamento “Dublino”, concernente “i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in un uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide”);

2. il Tribunale, premesso che l’Italia aveva presentato alla Francia richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 18, lett. b) del Regolamento Dublino III, che, con nota del 26.1.2018, aveva riconosciuto la propria competenza ai sensi del cit. articolo, lett. d), osservava che l’art. 4 del regolamento 604/13 prevedeva il dovere delle competenti autorità di fornire previamente per iscritto in una lingua che il richiedente comprendesse o che ragionevolmente risultasse allo stesso comprensibile, ovvero, se necessario, anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all’art. 5 ed il corrispondente diritto del richiedente a ricevere una serie di informazioni funzionali alla partecipazione effettiva e consapevole dello stesso alla procedura relativa al riconoscimento della protezione internazionale, garantendo in tal modo i suoi diritti fondamentali;

3. rilevava che le indicate prescrizioni costituivano un aspetto essenziale ed indispensabile nel sistema di garanzie partecipative garantito dal regolamento, finalizzato alla tutela di valori meritevoli di tutela e protezione;

4. osservava che, alla stregua di quanto avallato da decisioni della CGUE, il diritto di informazione (art. 4) ed il colloquio personale (art. 5) costituivano adempimenti necessari per mettere il richiedente nelle condizioni di fornire le indicazioni per individuare lo Stato competente, e che lo stesso dovesse necessariamente adempiere tale obbligo prima dell’adozione del provvedimento di trasferimento, salvo che nei casi tassativamente ed espressamente indicati;

5. poichè il Ministero non aveva dato prova di avere proceduto a tanto ed i documenti depositati non permettevano di verificare il concreto rispetto delle suddette garanzie partecipative, il provvedimento andava annullato e gli altri motivi di ricorso restavano assorbiti;

6. di tale decisione domanda la cassazione il Ministero, affidando l’impugnazione ad unico motivo. Il T. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. si denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg (UE) 604/2013, osservandosi che la documentazione relativa alla verbalizzazione della domanda ed al colloquio del ricorrente era stata prodotta dall’Ufficio nel precedente grado di giudizio con un deposito integrativo, successivo alla costituzione in giudizio, ma precedente alla discussione, e che tale documentazione dimostri per tabulas che gli adempimenti sono stati rispettati e che il ricorrente è stato assistito da un interprete per assicurargli la piena comprensione delle informazioni procedurali;

2. in particolare, quanto all’avvenuto assolvimento delle garanzie informative, il Ministero assume di avere assunto le dichiarazioni verbalizzate in sede di colloquio personale e di avere compilato il modello C3 contenente le stesse informazioni del modulo sul colloquio personale oltre altre rilevanti in fase di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale; adduce, inoltre, che il ricorrente aveva sottoscritto il suddetto modulo assistito dell’interprete e che le informazioni richieste erano state fornite attraverso un opuscolo approvato dalla Commissione Europea;

3. evidenzia come nel caso di specie l’Unità Dublino italiana abbia correttamente avviato la procedura ed il ricorrente non abbia fornito alcuna informazione che avrebbe potuto condurre a modificare la competenza dello stato membro designato ai sensi del REG UE 604/13 e che, in ogni caso, la supposta violazione non ha determinato alcuna nullità dell’atto, in quanto non ha comportato una reale impossibilità per il richiedente di fornire elementi utili che avrebbero potuto portare a stabilire la competenza di un diverso stato membro, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inefficacia dei provvedimenti adottati in violazione degli obblighi informativi dallo stesso sanciti, finalizzati alla comprensione della sostanza delle specifica procedura attivata con l’istanza di protezione;

4. va richiamato, a base della fondatezza della critica espressa dal Ministero, il principio affermato da questa Corte con pronuncia 27.10.2020 n. 23585, alla cui stregua “l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. Pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo”;

5. infatti, il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l’art. 78 TFUE (V. anche le successive Cass. 23586/20 e 23587/2020);

6. è stato anche evidenziato che il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cd. procedura Dublino), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, sia dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d’ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (art. 20), che, all’art. 4, intitolato “Diritto di informazione”, prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico opuscolo comune, redatto in conformità al medesimo regolamento, che serve ad informare l’interessato sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso; sulle conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente; sui criteri di determinazione dello Stato membro competente; sul colloquio personale e sulla possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni; sulla possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e di chiederne la sospensione; sul diritto di accesso ai propri dati. Si tratta, dunque, di informazioni dettagliate e specifiche e come tali disciplinate – sia con riferimento ai loro contenuti che alle loro modalità – dalla normativa UE, onde assicurare le garanzie partecipative connesse alla procedura. Non vi è dubbio, pertanto, che le citate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che prevedano, in capo agli Stati membri, lo specifico obbligo di informare il richiedente protezione, nel momento della presentazione della domanda, per iscritto, in modo sistematico e oggettivo in ordine alle scansioni della procedura e ai diritti ad essa connessi, attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo, quale l’opuscolo informativo comune, che mira a garantire la certezza che l’informazione sia stata fornita in forma oggettiva completa (cfr. Cass. 7.10.2020 n. 21553);

7. a fronte dell’allegazione da parte del Ministero dell’Interno dell’adempimento degli obblighi informativi discendenti dall’attivazione della procedura di protezione internazionale, comprovato dalla sottoscrizione, da parte del richiedente, al momento della presentazione della domanda, del modello C3, recante la dichiarazione di ricezione di tutte le informazioni riguardanti la procedura, e, comunque, dalla circostanza, non contestata dal richiedente medesimo, dell’assistenza linguistica ricevuta (attraverso la traduzione fornita da un interprete), sia in fase di formalizzazione della domanda che di verbalizzazione del colloquio di cui all’art. 5 del Reg. UE 604/2013, nulla è detto, nel decreto impugnato, di quali sarebbero state le concrete conseguenze, subite dal richiedente, della denunciata lesione dei diritti di informazione previsti dall’art. 4 del Reg. EU n. 604 del 2013;

8. alla stregua di tutte le svolte considerazioni, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato; posto che la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, secondo periodo, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la stessa va decisa con il rigetto del ricorso proposto da T.A. avverso il provvedimento di trasferimento in Francia emesso il 9.2.2018 (e notificato il 26 marzo 2018), prot. (OMISSIS), dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione l’asilo, Unità Dublino;

9. i rilevanti profili di novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 385 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da T.A. avverso il provvedimento di trasferimento in Francia emesso il 9.2.2018 (e notificato il 26 marzo 2018), prot. (OMISSIS), dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione l’asilo, Unità Dublino.

Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerate, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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