Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 752 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 19/01/2010), n.752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TERAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore

dott. C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Trionfale n. 5637 presso e nello studio dell’avv. D’AMARIO Fernando

che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.C. n. 453 del

19.07.2004;

– ricorrente –

contro

DI CARLANTONIO S.p.A., incorporante della C.A.P.P.A. Srl, gia’

incorporante della C.A.M.A. Srl, in persona del legale rappresentante

pro tempore D.C.G., in sentenza indicata come

C.A.P.P.A. Cementi Armati Prefabbricati Precompressi Atlante,

corrente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa dal dott. Menaguale Fabrizio;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/06/03 pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di L’Aquila, Sez. 06, il 28 ottobre 2003,

depositata il 18 novembre 2003 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. MARINUCCI Giuseppe;

udito, per il ricorrente Comune di Teramo, l’avv. Ferdinando

D’Amario, il quale ha dichiarato che la controversia e’ stata

definita inter partes e, all’uopo, deposita atto di definizione e di

transazione, sottoscritto tra le parti in data (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti, a fronte di una dichiarazione di una superficie imponibile di mq 1.065, il Comune di Teramo, accertata una superficie di mq. 12.389, notificava alla societa’ contribuente avviso di accertamento per la differenza di mq 6.121, relativamente agli anni dal 1997 al 2000, esclusi gli altri mq. 6.298, produttivi di rifiuti speciali non assimilabili.

Avverso tali atti impositivi, la Carlantonio S.p.A. presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo che, con la sentenza n. 38/02/2002, pur dichiarando dovuta la tassa per il periodo 01.01.1997 – 22.05.1998, annullava totalmente l’accertamento sul presupposto della violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73.

Avverso detta decisione, il comune abruzzese proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, deducendo l’ultrapetizione della statuizione, dal momento che la ricorrente avrebbe limitato la censura alla sola e semplice omissione del preavviso di accesso, senza nulla eccepire in ordine sia all’invito ad esibire atti e documenti, sia alla documentata autorizzazione all’accesso.

Deduceva, inoltre, l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7 e art. 49, comma 14, e la contraddittorieta’ del dispositivo della sentenza.

La C.T.R., con la sentenza n, 72/06/03, pronunciata il 28 ottobre 2003 e depositata il 18 novembre 2003, rigettava l’appello del Comune.

Avverso tale sentenza, il Comune di Teramo proponeva ricorso per Cassazione sorretto da un motivo.

Non svolgeva attivita’ difensiva l’intimata societa’.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La transazione, incidendo nel diritto sostanziale in contestazione, comporta la cessazione della materia del contendere (Cass. 2647/03).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che la parte intimata non ho svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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