Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 752 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 752 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 2768-2010 proposto da:
IMMOBILIARE PUCCINI S.R.L. 01014830580 in persona del
legale rappresentante p.t. Sig. GIORGIO PASSERI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI
PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI
RENATO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COREA ULISSE giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

TREVI FINANCE N. 3 S.R.L. 03527590263 e per essa
UNICREDIT

CREDIT

MANAGEMENT

1

BANK

S.P.A.

quale

Data pubblicazione: 16/01/2014

mandataria di UNICREDIT S.P.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, nella qualità di Legale
Rappresentante ai sensi dell’art. 28 del vigente
Statuto Sociale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINI RODOLFO giusta delega in calce al ricorso
notificato;
– controricorrente nonchè contro

BANCA DI ROMA S.P.A., UNICREDIT BANCA ROMA S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 91/2009 del TRIBUNALE di
CIVITAVECCHIA, depositata il 26/01/2009, R.G.N.
3209/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ULISSE COREA;
udito l’Avvocato RODOLFO ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

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NUZZACI VITTORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

I FATTI

Nell’aprile del 2001 la srl Immobiliare Puccini introdusse
dinanzi al tribunale di Civitavecchia un giudizio opposizione
all’esecuzione promossa in suo danno dalla Banca di Roma, che
chiedeva l’adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto un

residua) di mutuo.
Lamentò la ricorrente la nullità del contratto di mutuo
fondiario e degli interessi di mora, prescrizione e la mancata
prova della pretesa azionata, la omessa indicazione dei
criteri di quantificazione della somma intimata, la nullità
della clausola risolutiva espressa invocata dalla banca, la
violazione della legge 108 del 1996 e la conseguente gratuità
del mutuo, l’indeterminatezza/indeterminabilità dei tassi di
interesse applicati.
Il giudice, ritenuta in parte fondata la domanda in
opposizione, ridusse la somma complessivamente dovuta ad E.
744.753, 30, pari a L. 1.442.043.472.
Per la cassazione della sentenza del giudice laziale la
Immobiliare Puccini ha proposto ricorso sorretto da 3 motivi
ed illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Trevi Finance, succeduta nelle
more alla banca di Roma.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve

essere

preliminarmente

esaminata

l’accezione

di

inammissibilità del ricorso sollevata dalla contro ricorrente.

3

/

credito pari a L. 1.646.464.947, vantato a titolo di (quota

L’eccezione è destituita di giuridico fondamento.
Oggetto del presente giudizio, difatti, è una sentenza
pubblicata il 26 gennaio 2009, che definiva in quel grado il
procedimento di opposizione all’esecuzione promossa dalla
Immobiliare Puccini in seno alla procedura esecutiva della

Alla data della pubblicazione della sentenza era, pertanto, in
vigore la norma di cui all’art. 616 c.p.c. nel testo
sostituito dall’art. 14 comma l della legge n. 52 del 2006,
che sanciva con decorrenza primo marzo 2006
l’inappellabilità delle sentenze rese nei giudizi di
opposizione all’esecuzione (limitando al solo ricorso per
cassazione il mezzo di impugnazione esperibile).
Non ha pregio dunque la tesi secondo cui, nella specie, la
disciplina applicabile sarebbe stata quella di cui all’art.
616 c.p.c. nella sua nuova (ri)formulazione

ex lege n. 69 del

2009 – con conseguente reviviscenza del regime impugnatorio
ante riforma 2006 – volta che l’art. 58 della legge 69
limitava la propria applicabilità ai processi che, al 3 luglio
2009, risultassero ancora pendenti in primo grado (e non a
quelli già definiti con sentenza in quella fase del giudizio).
Ne consegue (come questa Corte ha già avuto modo di affermare:
per tutte, Cass. 1201 del 2012) che le sentenze pubblicate tra
il I marzo 2006 ed il 3 luglio 2009 devono ritenersi
inappellabili, e ricorribili soltanto per cassazione.
Nel merito, il ricorso è infondato.

4

/fr

quale ancor oggi si discute.

Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme dell’art. 474 c.p.c. in relazione
all’art. 360 nn.

3 e 4 c.p.c..

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile

Dica

la

Corte

se,

in

materia

di

mutui

fondiari,

l’indeterminatezza e/o l’indeterminabilità del tasso di
interesse convenzionale accertata nel corso del giudizio a
seguito di CTU comporti la nullità o l’inefficacia del titolo
esecutivo per carenza dei requisiti di liquidità ed
esigibilità di cui all’art. 474 c.p.c. e, conseguentemente, la
nullità dell’esecuzione forzata instaurata sulla base di esso
e, dunque, se ha errato la sentenza impugnata laddove, dopo
aver accertato l’indeterminatezza/indeterminabilità del tasso
di interesse convenzionale indicato nel terzo atto di
erogazione e quietanza relativo al contratto di mutuo
stipulato

inter partes,

non ha dichiarato la nullità

dell’esecuzione forzata per carenza

di

liquidità ed

esigibilità del titolo fatto valere, provvedendo invece ad una
ri-determinazione della pretesa del creditore procedente
previa applicazione dell’interesse al saggio legale.
Il motivo è infondato.
Il giudice di merito, difatti, preso atto delle conclusioni
raggiunte dal CTU in ordine ai tassi di interesse applicati
dalla banca, e rilevato che, alla determinabilità degli stessi

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ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):

in relazione alla prima e alla seconda erogazione delle 3
tranche di mutuo previste, non faceva riscontro il medesimo
requisito quanto alla terza erogazione (caratterizzata da
elementi di discrezionalità risultante da alcune clausole
imposte dall’istituto), ha provveduto (in sintonia con le

diacronicamente vigente, in applicazione del disposto
dell’art. 1419 c.c. e della conseguente

regula iuris

conservazione del contratto secondo il principio del

della

vitiatur

sed non vitiat, pienamente applicabile nella specie.
Con il secondo motivo,

si denuncia violazione degli artt. 474,

615 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Dica la Corte se, nell’ambito di un giudizio di opposizione
all’esecuzione,

dopo

aver

accertato

l’indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse
convenzionale previsto nel contratto di mutuo fondiario sulla
cui base il creditore ha iniziato l’esecuzione forzata, e
conseguentemente la nullità o l’inefficacia del titolo
esecutivo per carenza dei requisiti di cui all’art. 474
c.p.c., in mancanza di una domanda delle parti volta ad
accertare l’entità del diritto di credito, il giudice
dell’opposizione si debba limitare ad accogliere l’opposizione
e a dichiarare l’invalidità della procedura esecutiva, senza
poter procedere all’accertamento del diritto sostanziale di
credito vantato dal procedente; dica, pertanto, se ha errato

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conclusioni del consulente) all’applicazione del tasso legale

la sentenza impugnata

là dove,

una volta dichiarata

l’indeterminatezza

tasso di

interesse,

del

ha

invece

accertato, senza alcuna domanda di parte in tal senso, il
minor credito della banca previa applicazione del tasso di
interesse legale

(la nullità/inefficacia della convenzione negoziale di mutuo)
che è stata correttamente esclusa dal giudice dell’esecuzione,
sì che nessuna violazione di legge è addebitabile alla
sentenza impugnata nella parte in cui, facendo proprie le
conclusioni del CTU, essa ha accertato l’indeterminatezza del
(solo) terzo atto di erogazione del mutuo quanto al tasso di
interesse applicato, sostituendo ad esso quello legale, in
applicazione del combinato disposto degli artt. 1815, 1419
c.c.
Con il terzo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 1194 c.c. in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Dica la Corte se, in materia di mutui fondiario, accertata
l’indeterminatezza

e/o

indeterminabilità

del

tasso di

interesse convenzionale a seguito di CTU, le somme
spontaneamente corrisposte dal mutuatario in data anteriore
alla notifica dell’atto di precetto vadano interamente
imputate prima al capitale e solo successivamente agli
interessi, posto che qualora sia indeterminato e dunque

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La censura è infondata, volta che essa muove da un presupposto

illiquido il tasso di interesse, non può operare 11 principio
di cui all’art. 1194 c.c. della previa imputazione del
pagamento agli interessi, e dica, pertanto, se ha errato la
sentenza impugnata laddove, recependo acriticamente le erronee
risultanze della CTU, ha rideterminato il credito della Banca

data antecedente alla notifica dell’atto di precetto prima
agli interessi e poi al capitale.
Il motivo non può essere accolto.
La norma invocata si limita, difatti, a sancire un espresso
divieto, per il debitore, di imputare i pagamenti al capitale
prima ancora che agli interessi, ma non contiene in alcun modo
un sia pur implicito criterio di imputazione che escluda
l’obbligo di prioritario pagamento degli interessi in assenza
di determinazione degli stessi. La mancanza del requisito
della determinatezza/determinabilità, nel caso di specie (che
non equivale ad assenza o caducazione della relativa
obbligazione accessoria) è stata ovviata, del tutto
legittimamente, con il ricorso al criterio del tasso legale,
onde la piena e corretta applicazione proprio della norma il
cui precetto si assume oggi violato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

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mutuante imputando 1 pagamenti effettuali dalla debitrice in

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 15.200, di cui E. 200 per spese.

Così deciso in Roma, li 12.6.2013

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