Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 752 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 14/01/2011), n.752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n. 2, presso lo studio

dell’avv. Massimiliano Figus, rappresentato e difeso dall’avv.

Imperiali Riccardo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., domiciliato in Napoli, Via A. De Gasperi n. 33,

presso lo studio dell’avv. Vittorio Maione;

– intimato –

e contro

D.Z.T., domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avv. Sabbatino Edoardo;

– intimato –

e contro

D.Z.L., domiciliato in

(OMISSIS)

– intimato –

e contro

D.Z.C., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimata –

e contro

D.Z.G., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimato –

e contro

D.Z.M.T. IN R., domiciliata in

(OMISSIS);

– intimata –

e contro

S.V., domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avv. D’Alessandro Aristide;

– intimata –

e contro

S.E., domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio degli avv.ti Cacciatore

Fortunato, Costantino Montesanto e Luigi Grimaldi Filioli;

– intimato –

e contro

S.P., domiciliato in

(OMISSIS) presso lo studio degli avv.ti Cacciatore

Fortunato, Montesanto Costantino e Luigi Grimaldi Filioli;

– intimato –

e contro

F.E., domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio degli avv.ti Fortunato

Cacciatore, Costantino Montesanto e Luigi Grimaldi Filioli;

– intimato –

e contro

C.B., domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio degli avv.ti Fortunato

Cacciatore, Costantino Montesanto e Luigi Grimaldi Filioli;

– intimata –

e contro

F.S., domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avv. Rossano Tristano;

– intimato –

e contro

C.A., domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avv. Rossano Tristanogli avv.ti Fortunato

Cacciatore, Costantino Montesanto e Luigi Grimaldi Filioli;

– intimato –

e contro

C.C., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimata –

e contro

C.M.R. in D.C., domiciliata in

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3877/04 in data 12

febbraio 2004, pubblicata il 2 aprile 2004;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. FINOCCHI GHERSI Renato che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso con decisione nel merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 3 novembre 1978 avanti al Pretore di Napoli, l’ing. S.A., assumendo di aver prestato opera professionale di progettazione e direzione dei lavori per conto di soci della cooperativa edilizia CENS s.r.l. conveniva in giudizio Ca.Ca., S.N., F.G., B.C., D.Z.R. e M.M. in C. ed altri. Il Pretore di Napoli accoglieva la domanda soltanto nei confronti di alcuni dei condomini dell’edificio, rigettandola nei confronti di altri per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. Il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto dal S. nei confronti di N.S. e altri.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’ing. S.A. e.r.a.a.s.d.T.d.N. a.p.l.p.s.s.

C.c.i.r.d.p.s.l.Sabetti Aldo c.a.a.T.i.N.Acanfora Carmela v.

Sc.; S.C., Sc.En., S.P. I.; C.B. ved. F., F.E.; D. Z.M.T., D.Z.L., D.Z.T., D. Z.G., D.Z.C. e C.L. per sentirli condannare pro quota al pagamento, rispettivamente, di L. 97.523 (gli eredi S.); di L. 109.173 (gli eredi F. G.); di L. 54.037 (gli eredi di D.Z.R.), nonche’ (solo questi ultimi) anche al pagamento di L. 338.488 per restituzione delle spese legali pagate a suo tempo quale soccombente;

di L. 139.996 (gli eredi per 666/1000^ di M.M. in C.): importi da rivalutare secondo ISTAT dalla costituzione in mora, oltre interessi e spese.

Si costituivano alcuni degli eredi di S.N., di C. L. e di D.Z.L. che concludevano per il rigetto dell’appello proposto.

Con sentenza pubblicata in data 2 aprile 2004 il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, accoglieva l’appello e condannava i predetti al pagamento in favore dell’ing. S. delle competenze allo stesso spettanti.

Propone ricorso per cassazione F.F. con quattro motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 459 e 460 c.c. e delle norme che regolano l’accettazione dell’eredita’.

Con il secondo motivo si denuncia la nullita’ della sentenza per violazione ed erronea o falsa applicazione degli artt. 110 e 102 c.p.c. poiche’ la riassunzione era avvenuta senza il rispetto delle norme che disciplinano la successione nel processo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2696, 2699, 2700 c.c.; la nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 non essendo stata fornita alcuna prova della qualita’ di erede di F.F..

I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente perche’ connessi; la sentenza impugnata non ha esaminato singolarmente la situazione dei soggetti nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere instaurato il contraddittorio, limitandosi ad osservare che, sulla base delle “visure storiche e situazioni di famiglia” sarebbero state correttamente osservate le regole del contraddittorio. Di conseguenza nessuna motivazione risulta adottata nei riguardi del ricorrente F.F., il quale non rivesti’ la qualita’ di erede ne’ della zia C.R., ne’ della sorella F.M., come emerge dalla documentazione in atti (stato di famiglia di C.R. che aveva tre figli eredi necessari e testamento pubblico di F.M. con il quale la stessa nomino’ erede universale il nipote Fe.Ma.). La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai suddetti tre motivi; la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti, con il rigetto della domanda del S. nei confronti del ricorrente F.F..

Da quanto sopra, resta assorbito il quarto motivo con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione alla riassunzione del processo, non essendo mai stata riassunta la causa nei confronti della figlia di C.C. (deceduta) e cioe’ di F.M. (sorella del ricorrente e ancora in vita al momento dell’interruzione).

In considerazione della complessita’ della situazione successoria che si e’ creata nel corso del presente processo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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