Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 752 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25243-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEF DI F.G. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in atti la CTR Lazio respingendo il gravame dell’erario ha confermato la decisione che in primo grado aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla T.E.F. di F.G. s.a.s. sul rilievo che il questionario ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 inviato alla contribuente in data 29.8.2004 era stato notificato a mezzo posta in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 137 c.p.c..

La CTR, dato atto della correttezza dell’impugnato pronunciamento risultando infatti che il plico è stato spedito tramite raccomandata utilizzando il normale servizio postale, ha invero affermato che “ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, richiamato dall’art. 32 cit. decreto, gli inviti devono essere notificati ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg. e ciò nella fattispecie non è avvenuto per stessa ammissione dell’amministrazione finanziaria”.

Il ricorso erariale si affida ad un unico motivo al quale non ha replicato l’intimato.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso la ricorrente Agenzia deduce la violazione della L. n. 146 del 1998, art. 20 in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 14 e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 60, nonchè artt. 137 e 149 c.p.c., vero che, contrariamente a quanto statuito dal giudice territoriale, è noto che “tutti gli uffici operativi dell’amministrazione finanziaria sono pienamente legittimati alla notifica dei propri accertamenti tributari – come di qualsiasi atto procedimentale – direttamente tramite il servizio postale L. n. 146 del 1998, ex art. 20”, onde la rituale notifica nella specie del questionario inviato a mezzo posta rende dunque palesemente illegittima l’impugnata decisione.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Come questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare, la L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20 stabilisce che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge”. Si è perciò potuto affermare che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente” (17598/10), con l’ovvia doverosa precisazione che, allorchè “la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario” (9111/12).

2.4. Alla luce di tali considerazioni è quindi errato il contrario convincimento espresso dal giudice d’appello, atteso che il questionario costituisce atto endoprocedimentale dell’amministrazione finanziaria, sicchè legittimamene alla sua notificazione, prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, ha provveduto nella specie direttamene l’amministrazione finanziaria a mente della novellata disposizione della L. n. 690 del 1982, art. 14 applicandosi detta ultima disposizione a decorrere dal 15 maggio 1998, essendo stato effettuato il predetto invio il 29.8.2004 e non avendo ovviamente rilevanza alcuna in contrario il fatto che il citato art. 32 rimandi ai fini della notificazione del questionario al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, stante la portata generale della disposizione recata dall’art. 14.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza della CTR qui impugnata va conseguentemente cassata con rinvio della causa avanti al giudice territoriale per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Lazio che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA