Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7519 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. I, 31/03/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13501/2008 proposto da:

F.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. COSSERIA 2, presso il Dott. PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MUSCATELLO Francesco, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. F.F. ha impugnato con ricorso per cassazione articolato in due motivi poi illustrati con memoria il decreto della Corte di appello di Bari pubblicato il 14 febbraio 2008, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze è stato condannato a pagargli la somma di Euro 20.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento da lui promosso davanti alla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per le pensioni militari con ricorso presentato personalmente il 4 ottobre 1978, per l’annullamento del decreto 31 maggio 1978 del Ministero della difesa con cui era stata respinta la sua domanda per riconoscimento della pensione privilegiata a causa dell’infermità invalidante contratta durante il servizio militare di leva, e conclusosi con sentenza di rigetto della Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti depositata in segreteria il 30 gennaio 2007.

La Corte di appello – fissato in tre anni il periodo di ragionevole durata del procedimento presupposto – ha determinato in 25 anni il ritardo ingiustificato lamentato dal sig. F. e gli ha riconosciuto l’indennizzo di euro 800,00 per ciascun anno di ritardo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, al quale il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede, mantenendo il comportamento già tenuto nel giudizio di merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che la durata ragionevole del procedimento presupposto sia stata determinata in tre anni invece che in due anni, avuto riguardo alla semplicità della controversia, come era confermato dal fatto che il giudizio si fosse esaurito in una sola udienza; e che, in ogni caso, il periodo di ritardo ingiustificato sia stato calcolato in 25 anni, senza considerare che la durata complessiva dello stesso procedimento era stata di 28 anni e 3 mesi, invece che di 28 anni.

Delle due censure – mentre la seconda è indubbiamente fondata, in quanto il procedimento presupposto, essendo iniziato con il ricorso presentato il 4 ottobre 1978 ed essendosi concluso con la sentenza pubblicata il 30 gennaio 2007, è durato oltre i 28 anni erroneamente calcolati dalla Corte del merito (e, addirittura, 26 giorni dopo gli ulteriori 3 mesi indicati dal ricorrente) la prima non può, invece, essere condivisa, essendo quello di 3 anni il termine di ragionevole durata del procedimento di primo grado, secondo i parametri considerati normali dalla giurisprudenza di questa Corte e di quella della Corte di giustizia europea, in assenza di particolari motivi di urgenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè la violazione e la mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 6, parr. 1, 13 e 41 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ. – si duole che la Corte del merito abbia determinato l’indennizzo del danno non patrimoniale cagionatogli dall’irragionevole ritardo del procedimento presupposto in ragione di Euro 800,00 per ciascun anno, a fronte di una richiesta di Euro 2.500,00 per anno e senza tener conto dei criteri elaborati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e ai quali il giudice nazionale non può non uniformarsi.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è costantemente ferma nel ritenere che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, sicchè è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili.

Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha natura giuridica, anche il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunciabile dinanzi a questa Corte di legittimità.

In proposito va peraltro considerato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falis et autres c. Italia, del 6 aprile 2010), ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive di importo notevolmente inferiore a quello di 1.000,00 Euro annui normalmente liquidate, con valutazione del danno non patrimoniale che consentono al giudice nazionale di procedere, in relazione alla particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

Conseguentemente, non può non ritenersi ragionevole la valutazione equitativa, compiuta dalla Corte del merito soprattutto con riferimento all’assenza di una condotta sollecitatoria specifica e autonoma da parte del sig. F. pur nell’irragionevole protrarsi della durata del procedimento presupposto, che l’ha condotta a fissare in 800,00 Euro l’indennizzo per ciascuno degli anni dell’irragionevole ritardo.

3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto limitatamente al mancato riconoscimento di ulteriori 3 mesi di irragionevole durata di quel procedimento; e – cassandosi il decreto impugnato in relazione al parziale accoglimento del primo motivo e sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. – l’indennizzo spettante al ricorrente può rideterminarsi in complessivi 20.200,00 Euro con l’aggiunta all’importo di 20.00,00 euro, già liquidato con il decreto parzialmente cassato, quello di 200,00 euro, corrispondente ai 3 mesi (pari alla quarta parte di un anno) non riconosciuti dal giudice del merito.

4. Il così limitato accoglimento del ricorso e l’assenza di ogni attività difensiva, anche in questa sede, da parte dell’Amministrazione giustificano la mancata condanna – anche parziale – di quest’ultima, risultata in minima parte soccombente, al rimborso, sia pure circoscritto, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo limitatamente al mancato riconoscimento di ulteriori tre mesi di durata del procedimento presupposto; rigetta lo stesso motivo nel resto nonchè il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore del sig. F.F., della somma di 20.200,00 Euro, con gli interessi dalla domanda.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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