Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7519 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30351/2006 proposto da:

C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PORZIO CALCEDONIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.S.V.E.I.M.E.R. S.P.A. – ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

DELL’ITALIA MERIDIONALE – in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 50, presso lo studio degli avvocati NAPOLITANO – SALVATORI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ABIGNENTE Angelo, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2006 R.G.N. 6578/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato ABIGNENTE ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da C.M. nei confronti dell’ISVEIMER s.p.a. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento subito dal ricorrente in data (OMISSIS).

Riteneva in primo luogo infondata la tesi, sostenuta in via preliminare dalla società appellata, che la fattispecie dovesse essere inquadrata nell’ambito della risoluzione consensuale del rapporto e non già in quella del licenziamento. Escludeva poi che il provvedimento espulsivo subito dal C. potesse essere considerato come avvenuto nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale.

Concludeva nel senso che si era trattato di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rispetto al quale era stata fornita la prova della soppressione della posizione lavorativa alla quale il C. era addetto. Non si poneva inoltre un problema di violazione del c.d. repechage essendo pacifico che la società stava dismettendo i vari rapporti di lavoro nell’ottica di una progressiva attuazione della cessazione di attività.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso C.M. affidato a due motivi. l’ISVEIMER s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa interpretazione degli accordi sindacali 6 marzo 1997 e 20 marzo 1997 oltre che della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24; denuncia altresì vizio di motivazione. Deduce in particolare che avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere la configurabilità di un licenziamento collettivo trascurando la circostanza che il provvedimento espulsivo trova origine e regolamentazione nell’accordo sindacale 20 marzo 1997 richiamato anche nella lettera di licenziamento.

Col secondo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione del licenziamento de quo e conseguente violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24.

Contesta la statuizione della Corte territoriale secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova che il numero dei lavoratori licenziati era stato superiore a cinque. Deduce che mai l’istituto datore di lavoro aveva dedotto l’insussistenza del requisito numerico per la configurabilità del licenziamento collettivo, nè aveva dedotto alcuni rapporti di lavoro si erano conclusi a seguito di dimissioni.

I due motivi che, in quanto logicamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Deve preliminarmente osservarsi che è inammissibile la doglianza basata sull’assunto della violazione degli accordi sindacali 6 marzo 1997 e 20 marzo 1997. Ed infatti l’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, non consente tale censura nè nella sua originaria formulazione, applicabile al caso di specie atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20 febbraio 2006 e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, nè nella nuova formulazione introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. citato, che consente l’impugnazione per violazione o falsa applicazione dei soli contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, e non quindi degli accordi in questione, intervenuti fra l’azienda e le organizzazioni sindacali.

Quanto alla falsa interpretazione dei suddetti accordi deve essere in questa sede ribadito il principio più volte espresso da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 18 aprile 2008 n. 10203) secondo cui l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell’asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.

Nel caso di specie il ricorso è privo di ogni indicazione concernente il criterio di ermeneutica legale che si assume violato.

Per quanto riguarda l’allegazione circa la sussistenza di un vizio di motivazione essa è assolutamente insufficiente risolvendosi in una mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito basata sulla contrapposizione della diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.

Ciò premesso deve osservarsi che la parte ammissibile della doglianza espressa nei due motivi di ricorso riguarda l’applicazione che la Corte di merito ha fatto della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 (che disciplinano i licenziamenti collettivi), applicazione che ha indotto la Corte ad escludere la riconducibilità del recesso in esame alla fattispecie disciplinata dalle norme predette.

La conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale deve considerarsi assolutamente corretta, in quanto basata su motivazione completa ed esente da vizi logici oltre che su una esatta applicazione della legge. Ed infatti la sentenza impugnata osserva che il richiamo, contenuto nella lettera di licenziamento del C. (in data (OMISSIS)), all’accordo del 20 marzo 1997 intervenuto fra l’ISVEIMER e le rappresentanze sindacali aziendali, concernente una procedura di riduzione di personale, non era di per sè sufficiente a far rientrare il provvedimento di recesso in esame nell’ambito di quella procedura di riduzione di personale, atteso che il citato accordo faceva esplicitamente salva la posizione di 52 dipendenti – fra i quali era pacificamente compreso anche il C. – non inquadrati nella qualifica di funzionario e privi di copertura previdenziale, per i quali il Banco di Napoli aveva manifestato la propria disponibilità all’assunzione previa risoluzione del rapporto di lavoro con l’ISVEIMER. La sentenza osserva inoltre che la motivazione del recesso, contenuta nella lettera di licenziamento del C., è basata sulla soppressione della posizione lavorativa dallo stesso ricoperta, e che tale motivazione è tipica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nè può accogliersi la seconda doglianza del ricorrente nella parte in cui aveva considerato infondato l’assunto secondo cui anche la risoluzione del rapporto dei 52 dipendenti doveva essere disciplinata, in relazione al numero dei recessi da operare, dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24.

Premesso che, ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e dell’applicabilità della relativa disciplina, il dato testuale contenuto nella L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 1, fa riferimento ad almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, la Corte di merito ha correttamente osservato che era onere della parte che sosteneva la violazione della disciplina contenuta nella suddetta legge – e, quindi, nel caso di specie, del lavoratore – provare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della stessa. Tale prova non è stata fornita, non essendo stato nemmeno allegata dal lavoratore la circostanza dei cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni.

La sentenza ha pure escluso che in senso contrario possa valere la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio libero in data 2 giugno 2000, dichiarazione secondo cui contestualmente al ricorrente si è risolto il rapporto di lavoro con diversi altri lavoratori. Ha osservato in proposito che il fatto che ci siano state risoluzioni del rapporto di lavoro non dimostra che esse siano derivate da licenziamenti. Tale rilievo è conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 22 febbraio 2006 n. 3866) secondo cui ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il termine licenziamento va inteso in senso tecnico, non potendo ad esso parificarsi qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti.

Nè può invocarsi, come fa il ricorrente, una sorta di inversione dell’onere della prova che deriverebbe dal testo della lettera di licenziamento nella parte in cui tale lettera fa riferimento al citato accordo sindacale 20 marzo 1997. Come si è infatti prima osservato, il richiamo a detto accordo non giova alla definizione della natura del licenziamento in questione, tanto più ove si consideri che la stessa lettera, come prima rilevato, fa riferimento esplicito alla soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal C., che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, richiama il giustificato motivo oggettivo di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, piuttosto che la fattispecie del licenziamento collettivo.

Rilevato pertanto che correttamente la sentenza impugnata ha inquadrato il licenziamento in esame nell’ambito del giustificato motivo oggettivo e che sul profilo della ritenuta sussistenza di tale motivo non sono state proposte censure il ricorso deve essere rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 27,00, oltre Euro 2500,00 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, I.V.A., C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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