Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7519 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 25/03/2020), n.7519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33725/2018 proposto da:

C.Y., rappresentato e difeso dall’Avv.to Marco Giorgetti

con studio in Ancona Corso Mazzini 100 giusta procura in calce al

ricorso elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona con provvedimento in data 8/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da C.Y. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino bengalese, celibe e senza figli, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese per paura di essere perseguitato dai sostenitori del partito governativo (OMISSIS) in quanto suo padre aveva collaborato con il partito avversario (OMISSIS). Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 nonchè un vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il Tribunale di Ancona inserito nella sentenza impugnata clausole di stile ed interi periodi identici senza riferimenti alle censure formulate con motivazione meramente apparente.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 perchè il Tribunale ha escluso la protezione dello status di rifugiato ritenendo che ad essere perseguitato politico fosse il padre e non il ricorrente personalmente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis in relazione all’art. 8 della Direttiva 2011/95 UE c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale di Ancona ha violato il dovere di cooperazione officiosa in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e confermato il provvedimento di rigetto senza integrare il quadro probatorio prospettato dal richiedente.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il giudice di merito, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria senza tener conto degli atti di violenza fisica e psichica che egli potrebbe subire in caso di suo rimpatrio.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri.

Il Tribunale di Ancona ha osservato che la vicenda narrata dal richiedente, che aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese per paura di essere perseguitato dai sostenitori del partito governativo (OMISSIS) in quanto suo padre aveva collaborato con il partito avversario (OMISSIS), era poco attendibile e non credibile il racconto, osservando come il dichiarante non avesse riferito di procedimenti avviati nei propri confronti di ricerche della polizia o di altri atti persecutori nei propri confronti.

Ad avviso del Collegio tali argomenti appaiono del tutto inidonei a sorreggere, sul piano logico, il convincimento espresso dal giudice del gravame, tanto da determinare una motivazione apparente e perplessa secondo i parametri stabiliti da Cass. S.U. n. 8053 del 2014. Infatti non è sorretta da argomentazione logica nè la dedotta genericità del racconto nè la valutazione d’ inattendibilità ed il giudizio espresso dal giudice del merito sulla genericità del narrato non risulta fondarsi su argomentazioni intellegibili. Nemmeno può attribuirsi rilievo dirimente, sul piano della costruzione logica, all’assenza di riscontri di atti di indagine nei confronti del ricorrente: tanto più che, come è noto, giusta il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti, le organizzazioni che controllano il paese e le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lett. da a) ad e) citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782), oltre che dalla spendita, da parte dello stesso,dei poteri officiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

In conclusione, l’incomprensibilità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per dar conto della non credibilità del richiedente, tale da determinarne – come detto – la mera apparenza, è riconducibile a una delle ipotesi in cui il provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sè: anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti.

La sentenza è cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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