Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7519 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. II, 08/03/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 08/03/2022), n.7519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7609-2017 proposto da:

T.P., T.A., nella qualità di legale

rappresentante della società in liq. GIUSEPPE s.r.l., rappresentata

e difesa dagli avv. FILIPPO PAOLINI, e LORETO RUSCIO per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ORIGINAL PARQUET s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. GIAN LUCA

ALNI, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata l’8/2/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. T.P., in qualità di legale rappresentante della Giuseppe s.r.l., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, la Original Parquet s.p.a., domandando la risoluzione del contratto con cui quest’ultima gli aveva venduto il parquet che, una volta installato nella sua abitazione, aveva rivelato anomale striature, rilevanti – a suo dire – quali vizi ex art. 1490 c.c. Costituitasi in giudizio, la società venditrice eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c. Il Tribunale rigettava l’eccezione (opinando – in accordo con la c.t.u. espletata – che i vizi fossero emersi solo al momento della levigatura del parquet, successivamente alla posa in opera dello stesso), e accoglieva la domanda di risoluzione, condannando la convenuta alla restituzione dell’acconto di Euro 4.820,37, nonché al pagamento delle spese sostenute per il montaggio e il successivo smontaggio del parquet, oltre al risarcimento dei danni (quantificato in Euro 4.800,00).

A seguito dell’impugnazione della sentenza da parte della Originai Parquet, la Corte d’Appello di L’Aquila ribaltava la sentenza di primo grado, accogliendo l’eccezione di decadenza, sul presupposto che i vizi in questione fossero evidenti e riconoscibili sin dal momento della consegna della merce (secondo quando ricostruito dal consulente tecnico d’ufficio). Pertanto, a fronte di una consegna eseguita il 9.11.2006, senz’altro tardiva doveva considerarsi la denuncia effettuata nel gennaio 2007, dopo il montaggio del parquet.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Giuseppe s.r.l. sulla base di tre motivi.

Original Parquet s.p.a. ha depositato controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per “difetto di motivazione e motivazione apparente”. Secondo la ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente esplicitato il ragionamento su cui fondarono la conclusione che il T. potesse avvedersi dei vizi, usando l’ordinaria diligenza, soprattutto a fronte della testimonianza del sig. G., incaricato della posa in opera del parquet, il quale aveva affermato di non aver notato le striature in discorso, se non dopo il montaggio, al momento della levigatura.

Il motivo è infondato, dovendosi ribadire il consolidato orientamento di questa Corte, nel senso che “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6″ (ex multis, Cass., n. 13248/2020; si veda anche Cass., n. 3819/2020; alla cui stregua, “in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito”). Nel caso di specie, la Corte di merito ha fornito una motivazione adeguata, dando conto di aver esaminato la deposizione testimoniale richiamata dalla ricorrente, e spiegando la ragione per la quale ha ritenuto di privilegiare il parere tecnico del c.t.u. (legata anche alla non decisività delle dichiarazioni del teste, avendo questi riferito essenzialmente una propria valutazione, di per sé non in grado di escludere che il legale rappresentante della società acquirente si fosse avveduto dei vizi in epoca precedente).

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e il difetto di motivazione, per avere omesso la sentenza impugnata qualsivoglia riferimento agli elementi di prova rappresentati dalle dichiarazioni (contenute nei documenti e atti processuali indicati nel ricorso), nelle quali la venditrice sosteneva che il parquet oggetto del contratto non presentasse vizi di sorta, bensì semplicemente delle macchie oleose tipiche di quella specie di legno. Da ciò si sarebbe dovuto desumere che mai, ad un occhio non esperto, tali macchie sarebbero potute apparire come difetti, a differenza, invece, di quelle successivamente apparse in sede di levigatura.

Anche questo motivo non ha pregio, mirando – come il precedente – a infirmare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, che è attività a questi riservata e ‘non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento” (Cass., n. 1414/2015). Nella specie, gli elementi valorizzati dalla Corte d’Appello appaiono senz’altro coerenti con la conclusione raggiunta in punto di decorrenza del termine di cui all’art. 1495 c.c., comma 1, tanto più che l’assunto secondo cui il T. era stato indotto a ritenere che le striature non integrassero un’anomalia è fondato sulla non dimostrata circostanza che si trattasse di striature diverse da quelle che – manifestatesi, a dire del ricorrente, al momento della levigatura – furono da lui inequivocabilmente interpretate alla stregua di vizi.

4. Il terzo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), rappresentato dall’affermazione del c.t.u., secondo cui le medesime macchie lamentate dalla ricorrente erano presenti anche sui listelli non posati, ma sulla faccia posteriore (ovvero quella destinata a essere incollata al suolo): da ciò, infatti, si sarebbe dovuto arguire che, per quel che riguarda la parte dei listelli destinata a rimanere a vista, le striature sarebbero comparse solo al momento della levigatura.

Anche questo motivo è infondato, poiché il fatto storico dedotto dalla parte ricorrente è stato, invero, valutato (dal c.t.u. e, quindi) dal giudice, che anzi lo ha valorizzato per corroborare la conclusione della riconoscibilità del vizio al momento della consegna della merce (giudicando irrilevante, ai fini che in questa sede occupano, la circostanza che il vizio obiettivamente visibile – riguardasse la parte destinata ad essere incollata sul massetto).

5. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato. Poiché esso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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