Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7518 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. I, 31/03/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26494/2005 proposto da:

SIRCA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del

consiglio di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso l’avvocato PAOLETTI Nicolò, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMUCCI LINO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO I.S.E. S.R.L.;

– intimato –

sul ricorso 1582/2006 proposto da:

FALLIMENTO I.S.E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

rag. G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAETANA 13-

A, presso l’avvocato GRAZIANI UMBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURO ALESSANDRO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SIRCA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 450/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

A. MAURO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso principale, rigetto nel resto, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 25/29 luglio 1991 del Tribunale di Udine, la società ISE, all’epoca costituita in forma di s.p.a., venne ammessa alla procedura d’amministrazione controllata.

Con decreto 12.2.93 il medesimo Tribunale dichiarò cessati gli effetti della procedura con rimessione in bonis della società, intanto trasformatasi in s.r.l., ma pochi mesi dopo, con sentenza 8/11 ottobre dello stesso anno, ne dichiarò il fallimento.

Il curatore fallimentare, con citazione notificata il 18.5.1998 chiese la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei pagamenti eseguiti in L. 839.675.795 dalla ISE in favore della società SIRCA s.p.a. nell’anno anteriore all’apertura del fallimento, dunque anche durante l’amministrazione controllata, quale corrispettivo di forniture effettuate in favore della fallita.

Nel contraddittorio della convenuta, che contestò nel merito entrambi i presupposti della domanda e dedusse la natura prededucibile dei crediti maturati in corso di procedura, il Tribunale adito, con sentenza 5/15.10.2002, ne dispose il parziale accoglimento, pronunciando la revoca dei pagamenti eseguiti dalla ISE nel corso dell’amministrazione controllata a partire dal 22 ottobre 1992 sino alla data del 12 febbraio del 1993, in cui era stato emesso il provvedimento di cessazione dell’amministrazione controllata.

La decisione venne impugnata dalla soccombente innanzi alla Corte d’appello di Trieste che, per quel che rileva in questa sede, ripropose nel merito l’eccezione, respinta dal primo giudice, di prededuzione dei crediti cui si riferivano i pagamenti controversi in ragione della consecuzione fra le due procedure e ne contestò la revocabilità.

In via incidentale il curatore fallimentare chiese l’accoglimento integrale della domanda.

La Corte territoriale, con sentenza n. 450 depositata il 20 giugno 2005, ha confermato la precedente statuizione. Avverso tale decisione la società SIRCA ha proposto il presente ricorso per cassazione affidato a due motivi resistiti dal curatore fallimentare intimato con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo resistito dalla ricorrente principale con controricorso. La ricorrente principale ha altresì depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè sono stati proposti avverso la medesima decisione.

Col primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111, n. 1, artt. 188, 167 e 168;

artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c., e correlato vizio di motivazione.

Ascrive al giudice d’appello errore di diritto per aver operato commistione tra la questione relativa alla prededucibilità dei crediti sorti durante la procedura d’amministrazione controllata ai sensi e per gli effetti della L. Fall., art. 111, e quella relativa alla stabilità nell’instaurazione degli atti compiuti durante l’amministrazione controllata, che operando su piano distinto, esclude la revocabilità dei pagamenti estintivi di quei crediti.

Trascurando suddette esigenze di stabilità, che operano a fortiori, i pagamenti controversi non potevano essere revocati.

Il curatore resistente replica alla censura deducendone infondatezza.

La questione posta dal ricorrente è stata risolta, in un caso assolutamente identico da questa Corte con sentenza n. 9289/2010 che ha accolto le censure della creditrice in quel processo, in tutto analoghe a quelle esposte nel motivo in esame, affermando che la situazione di crisi sottostante l’ingresso alla procedura minore è di certo ontologicamente equivalente allo stato d’insolvenza che procura il fallimento L. Fall., ex art. 5, ma non esprime, per ciò solo ed in concreto, un unico fenomeno. Il giudice di merito è anzi pervenuto a conclusione contraria, correttamente motivata ed dunque incensurabile, valorizzando il lasso temporale di otto mesi intercorso tra la chiusura della prima, che si era risolta col ritorno in bonis della società ISE, e l’apertura del fallimento, reputandolo sintomo univoco ed indiscutibile della non consecuzione tra le procedure, in quanto tali ascritte a cause diverse tra loro e non collegate funzionalmente. Tanto accertato e presupposto in punto di fatto, l’errore della Corte territoriale è consistito nell’aver coltivato il dato solo per escludere la prededuzione invocata dalla convenuta, omettendo la specifica e necessaria indagine, non certo sull’insolvenza, ma sull'”identità” tra l’insolvenza sorta in seguito al rientro in bonis della ISE, che ne procurò il fallimento, e la condizione di crisi in cui essa versava in corso di procedura con riferimento alla frazione di tempo in cui si è concretato il periodo sospetto. L’omessa relativa indagine ha concretato error in procedendo. Postulandola, il giudice di merito non l’ha giustificata attraverso un’apposita indagine di merito che, di regola superflua in caso di esito negativo della procedura conservativa sfociata in quella liquidatoria, si rendeva invece necessaria in ragione della buona riuscita del tentativo di risanamento, certificata, seppur in via incidentale ed in ambito endofallimentare (Cass. n. 8164/1999), dal decreto di chiusura anticipato rispetto alla scadenza naturale della procedura d’amministrazione controllata, di cui pur aveva affermato il valore dirimente sebbene, come rilevato, ad altro fine.

“A conferma, l’art. 67 comma 2, lett. e) modificato dal D.L. n. 35 del 2005 art. 2, comma 1 convertito nella L. n. 80 del 2005, non applicabile al caso di specie ratione temporis, ma sintomatico dell’esigenza di dare certezza ai rapporti giuridici sorti nel corso delle procedure alternative, inserisce tra i casi non soggetti) alla revoca “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata – indi soppressa a norma del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 147, era dunque necessario verificare se nella procedura minore” (Cfr. Cass. n. 9657 del 1992, in un caso di vendita di un bene eseguita nel corso della procedura d’amministrazione controllata con l’autorizzazione del giudice delegato che ha escluso la revocatoria di un atto di vendita siccome eseguita nella presunzione di convenienza dell’atto per i creditori e di esclusione perciò di pregiudizio).

In conclusione, “la stabilità dei rapporti giuridici sorti nel corso dell’amministrazione controllata, assunto a valore di certezza delle situazioni ivi sorte, indispensabile per il conseguimento dello scopo della procedura stessa, in presenza di una consecuzione solo temporale ma non funzionale col successivo fallimento della ISE, imponeva la verifica in concreto dell’identità della condizione di insolvenza”.

Il ricorso perciò è fondato e merita accoglimento.

Il ricorso incidentale, che denuncia violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di revoca avente ad oggetto i pagamenti successivi all’apertura del fallimento, è inammissibile. Impaginato confusamente sia nell’originale che nelle copie, non consente di cogliere il necessario collegamento tra i passaggi logici ivi argomentati, nè dunque di comprendere, sulla base della sua sola lettura, il senso delle censure ivi esposte.

Tutto ciò premesso, il ricorso principale deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessarie ulteriori indagini, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal fallimento.

Le spese possono essere compensate in relazione alla controvertibilità della situazione dedotta dalle parti.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi. Accoglie il principale e rigetta incidentale.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del fallimento.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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