Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7518 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 11/11/2019, dep. 25/03/2020), n.7518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.D., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Marco D’Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Lecce, via Manzoni 1;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE depositato il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2019 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3011/2018 del 28 novembre 2018, il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce.

2. Avverso il decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione del principio dell’onere della prova attenuato e il mancato esercizio di poteri istruttori d’ufficio in relazione alla verifica della situazione del paese di provenienza del richiedente; 2) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in relazione alla protezione sussidiaria, per il mancato riconoscimento dell’esistenza di una minaccia grave alla vita e all’incolumità e la mancata considerazione della situazione del paese di provenienza, nonostante l’interessato abbia riferito di temere di essere arruolato forzatamente da un gruppo ribelle; 3) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria, per la mancata considerazione sia della situazione del paese di provenienza, sia dell’integrazione del richiedente nel territorio italiano; protezione applicabile ratione temporis nonostante l’abrogazione della relativa disciplina, da ritenersi comunque incostituzionale; 4) la violazione dell’art. 10 Cost., per il mancato riconoscimento del diritto di asilo.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze del ricorrente consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti dall’interessato al Tribunale in relazione a una situazione di persecuzione e minaccia alla quale egli sarebbe sottoposto nel suo paese di origine, in quanto teme di essere arrestato per avere tagliato abusivamente alberi in un’area protetta e teme di essere forzatamente arruolato da un gruppo di ribelli. Sul punto, il decreto impugnato reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia l’assoluta inverosimiglianza della versione dei fatti fornita, del tutto priva di credibilità intrinseca. Si rileva, in particolare, che il ricorrente: ha riferito circostanze del tutto generiche circa il suo timore di arruolamento forzato e circa l’illecito che avrebbe commesso, non essendo stato in grado di riferire neanche se per tale illecito sia effettivamente ricercato.

1.1. Tali considerazioni rendono inammissibili il primo e il secondo motivo di doglianza. A fronte dei generici rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (ex plurimis, Sez. 1, Ord. n. 21881 del 30/08/2019, Rv. 655165 – 01; Sez. 1, Ord. n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624 – 01). Ha altresì correttamente evidenziato che non sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, perchè i fatti specificati, quanto al paese di origine e quanto, più in generale, alla situazione personale, non configurano una persecuzione o danno grave, nè un pericolo di persecuzione o di danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.2. Quanto alla protezione umanitaria, oggetto del terzo motivo di doglianza, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che – come visto – ha ritenuto non credibile la versione fornita dall’interessato; cosicchè non può essere ritenuto sussistente alcun pericolo di trattamenti inumani. Il Tribunale ha anche verificato l’insussistenza di una situazione generalizzata di pericolo nel paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la prospettazione dell’interessato, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, presa in considerazione d’ufficio, giungendo ad accertare che egli non presenta profili di vulnerabilità nel suo paese di origine. In particolare, nel provvedimento impugnato si evidenzia che la situazione della provincia di (OMISSIS), della quale l’interessato afferma di essere originario, è sensibilmente migliorata nell’ultimo periodo; circostanza che trova conferma nell’elenco dei “paesi di origine sicuri” contenuto nel D.M. 4 ottobre 2019, art. 1, che include fra questi l’intero Senegal, senza distinzione di aree. Quanto ai documenti relativi all’integrazione del richiedente in Italia, che si riferiscono a corsi di formazioni e attività lavorative, gli stessi sono stati correttamente ritenuti insufficienti, considerato che i suoi riferimenti familiari si trovano nel paese di origine; e ciò rende irrilevanti anche le considerazioni – peraltro genericamente svolte con il ricorso – circa pretesi maltrattamenti nei paesi di transito. Dunque, il Tribunale ha esaminato nel merito la richiesta di protezione umanitaria, applicando la disciplina previgente rispetto all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e disposizioni consequenziali, in conformità con quanto statuito dalle sezioni unite di questa Corte (n. 29459 del 13/11/2019), che ritengono che tale disciplina debba ancora essere applicata in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge. Ne deriva l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta con il ricorso per cassazione, in quanto avente a oggetto la nuova disciplina, non applicabile nel caso in esame.

1.3. Infine, in relazione allo status di rifugiato, oggetto dell’ultimo motivo di doglianza, è sufficiente qui osservare che il Tribunale ha ben evidenziato l’insussistenza dei relativi presupposti, sul rilievo che i fatti narrati dall’interessato – anche qualora fossero ritenuti veritieri – non attengono comunque a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche, appartenenza a un gruppo sociale. E deve ricordarsi che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (ex multis, Sez. 6 – 1, Ord. n. 11110 del 19/04/2019, Rv. 653482 – 01; Sez. 6 – 1, Ord. n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01).

2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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