Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7518 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.23/03/2017),  n. 7518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16449-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, ELISABETTA

LANZETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 907/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/06/2010 R.G.N. 868/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 907/2010 la Corte d’Appello di Firenze in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello proposto da P.A. riconoscendo che egli avesse diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod. per l’esposizione all’amianto subita nel periodo dall’1.6.1979 al 30 giugno 1989. A fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva – contrariamente al primo giudice il quale aveva accertato che l’esposizione significativa del lavoratore fosse avvenuta per un periodo di 9 anni e sette mesi – che lo stesso ctu di primo grado avesse in realtà affermato che, oltre al periodo dall’1.6.1979 al 31.12.1988 in cui risultava che l’esposizione rilevante del lavoratore fosse certa, con molta probabilità l’esposizione fosse proseguita per un numero imprecisato di mesi anche oltre il 31.12.1988 per la pulizia degli ambienti dove per anni erano state utilizzate ingenti quantità di polveri e di amianto in fibra; e che tale elevata probabilità configurasse il parametro sufficiente per il riconoscimento del diritto al beneficio in discorso.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS affidandosi ad un motivo di censura. L’intimato non ha resistito al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo il ricorso denuncia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la Corte non avrebbe dato sufficiente motivazione delle ragioni che l’hanno indotta a reputare perdurante l’esposizione qualificata all’amianto in danno del P. sino al 30 giugno 1989, e dunque per un periodo superiore a dieci anni.

2. Il motivo è infondato. Anzitutto deve essere ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il beneficio in questione presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza nel luogo di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991. Al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è però necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16119 del 01/08/2005, Sez. L, Sentenza n. 19456 del 20/09/2007).

3. Nel caso in esame è vero che il ctu ha distinto in due periodi l’intensità dell’esposizione subita dal lavoratore. Da una parte ha ritenuto certa un’esposizione qualificata per il periodo dall’1.6.1979 al 1.12.1988 (per un periodo complessivo di 9 anni e 7 mesi, insufficiente ai fini del conseguimento del diritto previsto dalla legge solo in caso di superamento del decennio ” per oltre un decennio”). E dall’altra parte ha affermato che con molta probabilità l’esposizione fosse proseguita per un numero imprecisato di mesi, anche oltre il 31.12.1988 per la pulizia degli ambienti dove per anni erano state utilizzate ingenti quantità di polveri e di amianto in fibra.

4. Tale accertamento (aldilà delle perplessità e dell’opinioni esternate dal ctu) integrava, secondo la valutazione del giudice di appello, il presupposto richiesto dalla legge per il conferimento del diritto in oggetto, avendolo ritenuto tale da raggiungere un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia voluta dalla legge. Nè dalle considerazioni e risposte fornite dal ctu, sulla scorta degli accertamenti effettuati, risulta con certezza che sul punto del livello quantitativo di fibre quella consumatasi nel periodo successivo al 31.12.1988 fosse una esposizione inferiore a quella qualificata consumatasi nel periodo precedente alla stessa data; e come tale non utile ai fini del conseguimento del beneficio. Risulta bensì vero che essa fosse stata un’esposizione meno intensa rispetto a quella precedente, ma non sicuramente una esposizione non rilevante ai fini del raggiungimento della soglia espositiva. Talchè, alla luce della stessa ctu, manca un accertamento di fatto decisivo non sufficientemente considerato dalla Corte territoriale nel senso preteso dall’Istituto ricorrente. E ciò, si ripete, aldilà delle perplessità e dei dubbi che le risposte del ctu possono pur consentire di sollevare; ma che non possono essere fugate con il motivo di impugnazione azionato essendo noto che il vizio di motivazione in oggetto non consente di denunciare una mera illogicità o una qualsivoglia aporia logica della motivazione, ma solo quella motivazione che risulti omessa, insufficiente o contraddittoria rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, ossia di tale portata che dalla sua considerazione derivi un diverso esito del giudizio.

5. In realtà qui si controverte di fatti che sono stati considerati e che hanno portato ad un determinato accertamento secondo una tipica valutazione che attinge il merito, in conformità ai poteri conferiti al giudice nell’ambito del giudizio di secondo grado all’interno del quale l’INPS non si era nemmeno costituito essendo rimasto contumace.

6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso. Nulla deve essere disposto per le spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato esercitato attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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