Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7518 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 76-2020 proposto da:

M.A.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA

VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2082/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2019 R.G.N. 1635/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 10.5.2019, respingeva il gravame proposto da M.A.H., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso del predetto avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 1.9.2016, con il quale la Commissione territoriale aveva negato lo status di rifugiato e respinto la domanda di protezione sussidiaria ed, in subordine, di riconoscimento del diritto al permesso per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19;

1.1. la Corte, riassunto il quadro normativo posto a fondamento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e richiamati i principi sulla valutazione di veridicità e credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale, riteneva che il gravame fosse infondato, per essere il racconto del ricorrente generico in ordine all’addotta militanza politica, al contenuto dell’attività politica asseritamente svolta, alla mancanza di riscontro delle addotte denunce, che avrebbero attinto anche la sua famiglia provenienti da fazione avversa, ed in ordine alle ulteriori circostanze indicate;

1.2. secondo le più recenti fonti informative COI il governo del (OMISSIS) aveva rafforzato la lotta contro le fazioni terroristiche e non sussisteva un conflitto generalizzato idoneo ad incidere nella valutazione della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c;

1.3. infine, neanche sussistevano – secondo la Corte distrettuale – i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo state allegate situazioni personali che integrassero la sussistenza dei relativi presupposti;

2. di tale decisione domanda la cassazione M.A.H., affidando l’impugnazione a due motivi;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, censurando la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente;

2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 dell’art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 8CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

3. quanto al primo motivo, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. E’ stato precisato che detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (cfr., da ultima, ex aliis, Cass. 9.7.2020 n. 14674, Cass. 16925/20, Cass. 11924/20, Cass. 8367/20);

3.1. la critica non si fonda su precisi rilievi relativi alla violazione di ciascuno dei criteri posti per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e, peraltro, la soluzione non muta anche a volere aderire al più estensivo orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. n. 10286 del 2020, n. 8819 del 2020, n. 2954 del 2020 e n. 3016 del 2019) secondo cui il suddetto principio “vada opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), qualora la mancanza di tali presupposti emerga ex actis, ed il dovere del giudice di cooperazione istruttoria “una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” (cfr. Cass. 8819/20 cit.);

3.2. nel caso in esame, invero, la Corte di Milano ha motivatamente argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, quanto alle ipotesi di cui all’art. 14 cit., lett. a) e b) evidenziando la mancanza di elementi di dettaglio idonei a contestualizzare i fatti narrati ed a dare concretezza alla vicenda narrata, ciò che precludeva, in ragione della situazione specifica – che non era quella di non potere il richiedente fornire riscontri probatori, ma di carenza riferibile alla stessa narrazione degli episodi – di dispiegare ogni intervento istruttorio officioso;

4. con riguardo al secondo motivo, la Corte distrettuale ha escluso la carenza dei presupposti per la protezione umanitaria, valutando il profilo della vulnerabilità nei sensi prospettati dal ricorrente (situazione socio politica del paese di provenienza) come estraneo all’ambito del giudizio necessario agli indicati fini, escludendo il valore decisivo dei tirocini formativi sul rilievo che gli stessi non integrassero i motivi personali rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per tale forma di protezione;

4.1. pure essendo la relativa valutazione rimessa al giudice di merito e pure essendo privo di rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (cfr. Cass. S.U. 13.11.2019 n. 29459; Cass. 17.7.2020 n. 15319), le affermazioni della Corte non si confrontano con una evoluzione segnata – a livello di parametro per una giurisprudenza evolutiva, rispettosa dei principi di cui all’art. 10 Cost., comma 3 – dal D.Lgs. n. 130 del 2020, che sia pure ratione temporis inapplicabile, delinea un percorso di valorizzazione del lavoro del richiedente;

4.2. ciò impone una correzione della motivazione, ex art. 384 c.p.c., comma 4, per essere il dispositivo, pur conforme a diritto, fondato su erronea affermazione in diritto che va, pertanto, corretta nel senso della irrilevanza dell’assunto del ricorrente sul piano della mancanza di elementi circostanziali idonei a definirne la portata, essendo omesso ogni riferimento al contesto familiare e ad elementi di valutazione ulteriori di significativa valenza nel giudizio comparativo da effettuare;

5. alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va complessivamente respinto;

6. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

7. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicchè al rigetto del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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