Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7518 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7518 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 9339-2008 proposto da:
D’ALOIA ANTONELLA DLANNL72P43G793F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo studio
dell’avvocato ABBAMONTE ORAZIO, che la rappresenta e
difende giusto mandato a margine;
– ricorrente 2014
1

contro

D’ALOIA GIUSEPPE, MENAFRA GIULIA, D’ALOIA VINCENZO,
D’ALOIA ROBERTO, PONTEDORA SRL ;
– intimati –

sul ricorso 10017-2008 proposto da:

1

Data pubblicazione: 01/04/2014

D’ALOIA VINCENZO DLAVCN65L20G793U, D’ALOIA GIUSEPPE,
D’ALOIA ROBERTO, domiciliati ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresen’:lati e difesi dall’avvocato AMATO ALFONSO
giusta procura speciale in calce;

contro

LA PONDEROSA SRL , MENAFRA GIULIA, D’ALOIA ANTONELLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 762/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 16/11/2007, R.G.N.
548/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato LUIGI MARIA D’ANGIOLELLA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi;

– ricorrenti –

R.G.N. 9339/08 e 10017/08
Udienza del 8 gennaio 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

La società Ponderosa s.r.I., nell’esercizio della propria attività

commerciale, accumulò tra il novembre del 1995 e il maggio del 1996 un
ingente credito nei confronti del proprio cliente sig. Michele D’Aloia.
Permanendo l’inadempimento del debitore, la società Ponderosa s.r.l.

D’Aloia.

2. La data della cessione è indicata dalla ricorrente Antonella D’Aloia nel
7.6.1996 (p. 1 del ricorso); dai ricorrenti Vincenzo, Giuseppe e Roberto
D’Aloia nel 7.9.1996 (p. 3 del ricorso); la sentenza impugnata indica infine
come data della cessione sia il 7.6.1996 (a p. 4); sia il “settembre 1996” (p.
14, primo capoverso).

3. A titolo di corrispettivo della cessione il sig. Giuseppe D’Aloia consegnò
alla società cedente 60 cambiali, dell’importo di lire 15.000.000 ciascuna e
con scadenza mensile progressiva,

“tratte dalla sig.a Giulia Mena fra

all’ordine del sig. Giuseppe D’Aloia” (così si legge nella sentenza impugnata,
senza chiarire se si trattasse di vaglia cambiari o cambiali-tratte).
L’accordo era completato dalla previsione che, in caso di mancato
pagamento anche di una sola delle cambiali, il sig. Giuseppe D’Aloia sarebbe
decaduto dal beneficio del termine.

4. Dopo che nemmeno i titoli cambiari vennero onorati, la società Ponderosa
s.r.l. il 7.1.1998 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina i
sigg.ri Giulia Menafra, Antonella D’Aloia, Giuseppe D’Aloia, Roberto D’Aloia e
Vincenzo D’Aloia, esponendo che i propri debitori Giuseppe D’Aloia e Giulia
Menafra, con vari atti stipulati tra marzo 1996 e gennaio 1997, si erano
spogliati dell’intero proprio patrimonio immobiliare, alienandolo o
promettendo di venderlo agli altri convenuti, tutti stretti congiunti; la
società attrice chiedeva pertanto che tali atti venissero dichiarati inefficaci
nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c..

e

cedette il proprio credito pro soluto al fratello dell’obbligato, sig. Giuseppe

R.G.N. 9339/08 e 10017/08
Udienza del 8 gennaio 2014

5. I contratto di cui l’attrice chiese la revocazione erano i seguenti:
(a) contratto preliminare di vendita stipulato il 20.3.1996 tra Giulia Menafra
da un lato, e Antonella D’Aloia, Roberto D’Aloia e Vincenzo D’Aloia dall’altro;
(b) contratto definitivo di vendita stipulato il 16.5.1996 tra Giulia Menafra
da un lato e Roberto D’Aloia dall’altro;

da un lato e Antonella D’Aloia dall’altro;
(d) contratto preliminare di vendita stipulato il 10.1.1997 tra Giulia Menafra
da un lato e Vincenzo D’Aloia dall’altro;
(e)

contratto preliminare di vendita stipulato il 10.1.1997 tra Giuseppe

D’Aloia da un lato e Vincenzo D’Aloia dall’altro.

6. Il Tribunale di Sala Consilina con sentenza 4.5.2002 (corretta con
provvedimento del 1°.4.2003) accolse la domanda e dichiarò inefficaci – così
riferisce la sentenza s’appello – i cinque atti indicati nella tabella che
precede.
La Corte d’appello di Salerno, adìta dai soccombenti, con sentenza
16.11.2007 n. 762 rigettò il gravame.
A fondamento della propria decisione, la Corte d’appello osservò:
(a) il fatto che gli atti dispositivi fossero successivi all’insorgenza del credito
della Ponderosa s.r.l. era irrilevante, in quanto vi era la prova del consilium
fraudis;
(b) per gli atti dispositivi stipulati dopo l’insorgenza del credito, esisteva la
prova della scientia damni;
(c) l’azione revocatoria può essere proposta anche per privare di efficacia
un contratto preliminare, sino a quando non sia intervenuta l’eventuale
sentenza di condanna all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con separati
ricorsi dalla sig.a Antonella D’Aloia, sulla base di due motivi; e dai sigg.ri
Giuseppe, Roberto e Vincenzo D’Aloia, sulla base di due motivi.
La Ponderosa s.r.l. non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

(c) contratto definitivo di vendita stipulato il 16.5.1996 tra Giulia Menafra

R.G.N. 9339/08 e 10017/08
Udienza del 8 gennaio 2014

1. Il primo motivo del ricorso di Antonella D’Aloia.
1.1. Col primo motivo del proprio ricorso la sig.a Antonella D’Aloia lamenta
che la sentenza impugnata sia incorsa in una violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c..
Le norme violate sarebbero gli artt. 1175 e 2901 c.c..

(a) la sig.a Giulia Menafra, emettendo le cambiali con le quali Giuseppe
D’Aloia pagò alla Ponderosa s.r.l. la cessione del credito da questa vantato
nei confronti di Michele D’Aloia, assunse le vesti di garante del debito di
Giuseppe D’Aloia verso la Ponderosa s.r.I.;
(b) gli atti compiuti dal garante prima dell’assunzione della garanzia non
sono mai revocabili, nemmeno nel caso di dolosa preordinazione.
In via subordinata, col medesimo motivo si chiede a questa Corte di
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2910 c.c., con
riferimento agli artt. 3, 41 e 42 cost., nella parte in cui consente di
aggredire con l’azione revocatoria gli atti dispositivi compiuti dal garante
anche prima dell’insorgenza del proprio debito, perché tale interpretazione
della norma

“comprimerebbe il diritto di proprietà ed i valori della

circolazione giuridica costituzionalmente garantiti, senza che (…) sussistano
contrapposti valori giuridici a giustificazione del sacrificio”.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato, per almeno tre indipendenti
ragioni.
La prima ragione è che la circostanza secondo cui la sig.a Giulia Menafra,
emettendo 60 cambiali, abbia inteso

garantire

l’adempimento

dell’obbligazione del sig. Giuseppe D’Aloia verso la Ponderosa s.r.I., non
risulta essere mai stata accertata dal giudice di merito: e non potrebbe
dunque essere esaminata in questa sede.
Per quanto a questa Corte è dato sapere, l’assunzione dell’obbligazione
cambiaria da parte della sig.a Giulia Menafra verso la Ponderosa s.r.l.
potrebbe essere avvenuto a titolo di garanzia, ma anche donandi causa,
so/vendi causa, a titolo di compensazione, in virtù di un rapporto di
provvista pregresso, e via dicendo.

et’

La tesi della ricorrente è così riassumibile:

R.G.N. 9339/08 e 10017/08
Udienza del 8 gennaio 2014

La seconda ragione è che l’emittente d’un vaglia cambiario o il traente d’una
cambiale tratta, quand’anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è
sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di
regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario: tanto è
vero che, quand’anche l’obbligazione garantita non sussistesse, l’emittente

La sig.a Giulia Menafra, sottoscrivendo le cambiali date in pagamento alla
Ponderosa s.r.I., ha assunto una obbligazione cambiaria e, così facendo, ha
promesso il fatto proprio, non ha garantito l’adempimento del fatto altrui
(se non in modo indiretto e, dunque, irrilevante in questa sede).
La terza ragione per la quale il primo motivo di ricorso è infondato è che un
debito è sempre un debito: tanto se abbia ad oggetto una obbligazione di
garanzia, quanto se abbia ad oggetto altri tipi di obbligazione: l’art. 2901
c.c. non fa alcuna distinzione tra i due tipi di obbligazione, e vanamente si
cercherebbe nella lettera della legge il pur minimo appiglio alla originale tesi
sostenuta dalla ricorrente.

1.3. Non meno, e non meno manifestamente, è infondata l’istanza volta a
sollecitare il promovimento, da parte di questa Corte, d’un incidente di
legittimità costituzionale dell’art. 2901 c.c., nella parte in cui consente la
revocabilità degli atti dispositivi compiuti dal garante prima dell’assunzione
dell’obbligazione di garanzia.
Chi garantisce l’obbligazione altrui è un debitore come gli altri, ed anch’egli
è tenuto a rispondere dell’adempimento della propria obbligazione con tutto
il proprio patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.). Sicché è proprio
l’interpretazione dell’art. 2901 c.c. auspicata dalla ricorrente che porrebbe
tale norma in netto contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 41 cost..

2. Il secondo motivo del ricorso di Antonella D’Aloia.
2.1. Col secondo motivo del proprio ricorso la sig.a Antonella D’Aloia
lamenta che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio di motivazione, ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..

non potrebbe sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione cartolare.

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Udienza del 8 gennaio 2014

Espone, al riguardo, che la sig.a Giulia Menafra alienò i propri beni alla figlia
Antonella D’Aloia a maggio del 1996, ben prima che sorgesse il credito della
Ponderosa s.r.l. nei confronti di Giulia Menafra.
Tale atto, di conseguenza, poteva essere revocato solo in presenza di una
dolosa preordinazione volta a frodare le ragioni della creditrice (consilium

sussistente dalla Corte d’appello in assenza di validi elementi di prova.

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, per due indipendenti ragioni.
La prima ragione è che esso non è corredato dalla “chiara indicazione del
fatto controverso”, prescritta dall’art. 366

bis c.p.c., applicabile ratione

temporis al presente giudizio.
La seconda ragione è che la motivazione adottata dalla Corte d’appello non
è inesistente, né carente. La Corte d’appello ha infatti ritenuto
effettivamente sussistente la dolosa preordinazione in base a quattro
elementi: la contiguità temporale dei trasferimenti dai debitori ai terzi; i
rapporti di stretta parentela tra le parti degli atti revocandi; il numero e la
rilevanza degli atti compiuti; la capacità finanziaria richiesta dagli acquisti,
non credibile in capo agli acquirenti.
Tale motivazione non è ovviamente carente, ma non è nemmeno illogica, in
quanto fondata su indizi dotati dei caratteri di cui agli artt. 2729 c.c..

3. Il primo motivo del ricorso di Giuseppe D’Aloia, Roberto D’Aloia e
Vincenzo D’Aloia.
3.1. Col primo motivo del proprio ricorso i sigg.ri Giuseppe, Roberto e
Vincenzo D’Aloia lamentano che la sentenza impugnata sia incorsa in un
vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente
il consilium fraudis tra la sig.a Giulia Menafra ed i ricorrenti in assenza di
valide prove in tal senso, e sulla base di argomentazioni non decisive, quali
le gravi difficoltà economiche del sig. Michele D’Aloia, originario debitore
della Ponderosa s.r.I., ma estraneo alla vicenda oggetto del presente
giudizio.

er/

fraudis), dolosa preordinazione la cui sussistenza sarebbe stata ritenuta

R.G.N. 9339/08 e 10017/08
Udienza del 8 gennaio 2014

Aggiungono che a conclusioni opposte (ovvero alla dimostrazione
dell’inesistenza del consilium fraudis) si sarebbe dovuti pervenire in base
alla considerazione che la sig.a Giulia Menafra non ebbe mai alcun tipo di
rapporti con la Ponderosa s.r.I., in quanto si era limitata ad emettere le
cambiali utilizzate da Vincenzo D’Aloia per pagare il corrispettivo della

Di conseguenza, concludono i ricorrenti, non appariva credibile che la sig.a
Giulia Menafra potesse avere ordito un inganno ai danni della Ponderosa
s.r.l. prima ancora che questa avesse ceduto a Vincenzo D’Aloia il credito
vantato nei confronti di Michele D’Aloia.

3.2. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni indicate al g 2.2: e cioè
da un lato l’assenza della “chiara indicazione del fatto controverso”,
prescritto dall’art. 366

bis

c.p.c., e dall’altro la considerazione che

attraverso esso i ricorrenti chiedono in sostanza a questa Corte di valutare
le prove raccolte nei gradi di merito in modo diverso rispetto a quanto fatto

(A9

dal giudice d’appello.

4. Il secondo motivo del ricorso di Giuseppe D’Aloia, Roberto D’Aloia
e Vincenzo D’Aloia.
4.1. Col secondo motivo del loro ricorso, i sigg.ri Giuseppe, Roberto e
Vincenzo D’Aloia lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che la
sentenza impugnata abbia violato l’art. 2901 c.c..
Espongono, al riguardo, che secondo un consolidato orientamento del
giudice di legittimità l’azione revocatoria non può essere proposta contro le
sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Da questo orientamento
traggono la conclusione che non sarebbe esperibile l’azione revocatoria per
far dichiarare l’inefficacia di contratti preliminari per i quali penda il giudizio
finalizzato alla condanna del promittente venditore all’esecuzione in forma
specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c..

4.2. Anche questo motivo è inammissibile.

Pagina 8

cessione del credito vantato dalla Ponderosa nei confronti di Michele D’Aloia.

R.G.N. 9339/08 e 10017/08
Udienza del 8 gennaio 2014

Sebbene esista purtroppo un irrisolto contrasto nella giurisprudenza di
questa Corte in merito alla revocabilità del contratto preliminare [possibilità
ammessa sia da Sez. 1, Sentenza n. 23016 del 09/12/2004 Rv. 578725,
relativamente alla revocatoria fallimentare ma con motivazione suscettibile
di applicazione anche alla revocatoria ordinaria; sia – implicitamente – da

da Sez. 3, Sentenza n. 18528 del 20/08/2009, Rv. 609396 (in
motivazione); da Sez. 3, Sentenza n. 9970 del 16/04/2008, Rv. 602786, e
da Sez. 2, Sentenza n. 20310 del 15/10/2004, Rv. 577709], l’adesione
all’uno od all’altro dei due orientamenti non è necessaria in questa sede, in
quanto il motivo di ricorso come formulato è eterodosso rispetto alla ratio
decidendi della sentenza impugnata.
Questa, infatti, ha ammesso la proponibilità dell’azione revocatoria nei
confronti delle parti d’un contratto preliminare, sul presupposto che “nella
fattispecie non intervenne sentenza” di condanna all’esecuzione in forma
specifica ex art. 2932 c.c. (così la sentenza impugnata, p. 16).
I ricorrenti, invece, lamentano che la sentenza avrebbe violato il principio
secondo cui l’azione revocatoria non sarebbe proponibile avverso le
sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 2932 c.c..
Ma la sentenza impugnata non ha mai affrontato il problema della
revocabilità delle sentenze ex art. 2932 c.c., né vi era necessità di farlo, non
essendo mai stata sollevata tale questione nel presente giudizio. Essa ha
affermato un principio ben diverso, e cioè che può formare oggetto di
revocazione il contratto preliminare, a prescindere dunque dall’esistenza
d’una condanna all’esecuzione in forma specifica.
Ne consegue che il ricorso si duole dell’affermazione d’un principio mai
sancito dalla Corte d’appello, e come tale va dichiarato inammissibile.

5. Le spese.
Non è necessario provvedere sulle spese, a causa della indefensio della
Ponderosa s.r.l.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 383, comma primo, c.p.c.:

Sez. 2, Sentenza n. 15791 del 24/06/2013, Rv. 626930; e negata invece

R.G.N. 9339/08 e 10017/08
Udienza del 8 gennaio 2014

-) riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 8 gennaio 2014.

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