Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7517 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7517 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18688-2008 proposto da:
MAULICINO

STANISLAO

C.F.MLCSNS25S15D289H,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 48,
presso lo studio dell’avvocato

Mg.

MARIELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUAGLIANO ITALO;

2014
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ricorrente

Nonché da:
MIN FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA, E
L’AGENZIA DEL DEMANIO IN PESONA DEL LEGALE RAPP.TE IN
CARICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 31/03/2014

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti incidentali

avverso la sentenza n. 527/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 13/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ORICCHIO;
udito l’Avvocato Guagliano Italo difensore del
ricorrente che chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

udienza del 07/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 aprile 1982
Mulicino Stanislao conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Catanzaro L’Amministrazione finanziaria
dello Stato onde ottenere in suo favore sentenza
terreno sito in agro di S. Maria del Cedro ed in atti
individuato, con vittoria di spese in caso di opposizione.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il
rigetto dell’avversa domanda erk spiegava domanda
riconvenzionale per la condanna dell’attore al rilascio del
medesimo terreno.
All’esito della svolta istruttoria e previa riunione del
processo ad altra causa avente ad oggetto la declaratoria
di appartenenza alla Stato dei medesimi suoli, nonché
opposizione ad ingiunzioni di pagamento per abusiva
occupazione di suolo demaniale, l’adito Giudice di prime
cure, con sentenza in data 23 settembre/20 ottobre/1988,
rigettava la domanda di usucapione avanzata dal
Maulicino Stanislao, revocava le ingiunzioni emesse
dall’Ufficio del Registro di Belvedere Marittimo in data
6 settembre 1986 e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta dall’Amministrazione
finanziaria, condannava Maulicino Stanislao al
pagamento, a titolo di indennità per l’abusiva
occupazione del terreno, della somma di £. 5.200.000,
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dichiarativa dell’intervenuto acquisto per usucapione del

oltre interessi dalla decisione al soddisfo, al rilascio dei
suoli abusivamente occupati e alla refusione delle spese
del giudizio.
Avverso tale decisione interponeva appello il Maulicino.
Resisteva al proposto gravame l’Amministrazione,
valutazione, per difetto, dell’indennizzo ad essa
spettante.
Con sentenza n. 52/2007 la Corte di Appello di
Catanzaro rigettava sia l’appello principale che quello
incidentale, dichiarando interamente compensate fra le
parti le spese di lite.
Per la cassazione della detta decisione della Corte
territoriale ricorre Maulicino Stanislao con atto fondato
su tre motivi motivi assistiti dalla formulazione di quesiti
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, proponendo altresì ricorso incidentale.
MOTIVI della DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso principale si
denuncia il vizio di “violazione e falsa applicazione
degli artt. 1140, 1141, 1165 e 2944 cod. civ.”
Al riguardo si propone il seguente testuale quesito ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c. :
“sono idonee le richieste di regolarizzare il rapporto
effettuate dal possessore animo domini nei confronti del
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proponendo appello incidentale, lamentando l’erronea

proprietario ad interrompere o a non far maturare il
periodo necessario richiesto dalla legge ai fini
dell’acquisto della proprietà per usucapione, tenuto conto
della perdurante inerzia del proprietario per più di trenta
anni, oltre che del possesso animo domini per lo stesso
Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Le allegate “richieste di regolarizzazione” del rapporto
innanzi citate sono, in effetti, delle domande di acquisto
dei beni demaniali occupati.
Orbene proprio tali domande(e la loro costante
reiterazione negli anni -1961, 1971 e 1986- dei decenni
precedenti) escludono ogni possibilità di sussistenza
dell’animus possidentk, elemento necessario ed
indefettibile al fine dell’eventuale postulata intervenuta
usucapione in favore dell’odierna parte ricorrente.
2. Con il secondo motivo del ricorso in esame si

lamenta il vizio di “violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 c.p.c. (formulazione anteriore alla modifica
della L. 353/1990).
Si sottopone al vaglio di questa Corte il seguente testuale
quesito di diritto :
“applicando l’art. 345 c.c. nella sua formulazione
anteriore alla legge 350/1990, sono validamente prodotti
in grado di appello nuovi documenti dopo che la causa è
stata rimessa al Collegio, ma, successivamente, dallo
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periodo?”

stesso rimessa sul ruolo per il solo espletamento di
CTU?”.
La produzione di nuovi documenti (nella concreta ipotesi
consistenti in missive) dopo la rimessione sul ruolo da
parte della Code di Appello territoriale era, sotto la
di cui alla legge n. 353/1990, ammissibili.
Infatti la rimessione, da parte del Collegio, per istruttoria
non precludeva l’ulteriore acquisizione di prove.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
3. Con il terzo motivo del ricorso si censura “Error in

procedendo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.”.
Al riguardo si formula, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il
seguente testuale quesito :
“può essere posta a fondamento di una decisione di
merito una prova documentale acquisita in sede
dibattimentale, senza che vi sia stata pronuncia sulla sua
utilizzabilità”.
Il motivo in esame non può essere accolto.
Non viene esposta, nello stesso, la necessaria denuncia
della norma violata.
Peraltro la prova documentale di cui al riportato esposto
si sostanzia, in concreto, nella documentazione di cui
innanzi si è già detto e che doveva ritenersi, per i
medesimi motivi già esposti, acquisibile e valutabile.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
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vigenza dell’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla novella

4.- Con il primo motivo del proposto ricorso incidentale
si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione
dell’art. 166 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 3
Al riguardo si sottopone al vaglio di questa Corte il
seguente testuale quesito di diritto :
“dica la Suprema Corte se debba ritenersi ritualmente
proposta in base all’art. 167 c.p.c. — nel testo anteriore
alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353,
vigente alla data del giudizio introdotto dal Maulicino
con atto notificato il 2 aprile 1982- la domanda con la
quale la parte convenuta chiede, in via riconvenzionale,
il risarcimento dei danni derivanti da occupazione
abusiva, da determinarsi in corso di giudizio,
riservandosi di provare l’ammontare; e se, pertanto,
abbia errato la Corte di Appello che ha ritenuto irrituale
tale domanda sul presupposto che l’Amministrazione ne
avrebbe specificato il contenuto soltanto nella comparsa
conclusionale dopo averne provato il suo ammontare “.
Il motivo, finalizzato a censurare la tardività della pretesa
risarcitoria, non è accoglibile.
La Corte di Appello territoriale, con la decisione oggetto
—in punto- di censura, ha correttamente valutato la

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c.p.c.”.

tardività della domanda azionata dall’odierno ricorrente
incidentale.
Tanto ) atteso che l’Amministrazione ha —di fattospecificato inammissibilmente la domanda e la sua
concreta quantificazione solo in sede di comparsa
Il motivo va, pertanto, rigettato.
5.- Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale,

esaminati congiuntamente, vanno entrambi dichiarati
inammissibili.
In particolare con il secondo motivo del ricorso
incidentale si lamenta “contraddittorietà ed illogicità
della motivazione su un fatto controverso e decisivo per
il giudizio”.
Il motivo denuncia in modo inammissibile il presunto
vizio, atteso che manca la specifica indicazione del fatto
controverso e decisivo al fine del decidere.
In punto non può che rinviarsi al principio che questa
Corte ha già avuto modo di affermare, per cui:
“il motivo di ricorso con cui —ai sensi dell’art. 360, n.5
c.p.c. così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40- si denuncia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, deve specificamente
indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al
quale la motivazione si assume carente, dovendosi
intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto”
8

conclusionale.

della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un
fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto
costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od
anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in
funzione di prova di un fatto principale), purchè
2011, n. 2805).
Con il terzo motivo si lamenta “violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art.
360, n. 4 c.p.c.”.
I motivo, in sostanza, denuncia, in modo inammissibile,
l’eventuale

omesso

esame

della

domanda

riconvenzionale asseritamente svolta
dall’Amministrazione in sede di costituzione nel lontano
l° giugno 1982 nel corso del giudizio poi riunito a quello
nel corso della cui prosecuzione è intervenuta la sentenza
oggi impugnata.
Tuttavia il motivo manca del tutto del necessario
requisito di autosufficienza rispetto a tale aspetto della
censura, che non può essere delibato (a maggior ragione
in considerazione della pronuncia su altra domanda
riconvenzionale del 31.12.1986) per la mancata
indicazione e allegazione degli elementi quantomai
necessari —oggi- per l’esame.

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controverso e decisivo” (Cass. civ., sez. V, 5 febbraio

6.- Alla stregua di quanto fin qui affermato devono
essere rigettati sia il ricorso principale che quello
incidentale.
7.- Le spese vanno compensate per reciprocità di
soccombenza.
La Corte
rigetta i ricorsi e compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 7
febbraio 2014

P.Q.M.

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