Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7516 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.23/03/2017),  n. 7516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3528-2011 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE DOTTORI COMMERCIALISTI

CNPADC C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

CHIGI 5, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato MARIO

FARAMONDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/01/2010 R.G.N. 3050/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega orale Avvocato PANDOLFO

ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 304/2010, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto la domanda di D.S.F. diretta ad ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla L. n. 21 del 1986, non derogabili da parte del regolamento adottato dalla Cassa nel 2004. A fondamento della pronuncia la Corte affermava che il D.Lgs. n. 509 del 1994, e la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, pur avendo conferito alla Cassa poteri riguardanti i criteri di determinazione della misura del trattamento pensionistico (salvo il pro rata), non avevano attribuito alla stessa Cassa il potere di incidere sulla disciplina contributiva e delle prestazioni e pertanto sui requisiti per l’accesso alle pensioni, salvo i poteri già previsti in base alla normativa preesistente.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti affidando le proprie censure a sette motivi, ai quali resiste D.S.F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la CNPADC lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 38 Cost., comma 2, perchè l’interpretazione accolta dalla Corte di Appello non consente alla Cassa di adeguare i requisiti di accesso alle pensioni per far fronte a situazioni di crisi e di aggiustare il tiro allo scopo di garantire la tenuta finanziaria del sistema.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2 Cost., perchè la soluzione accolta viola il principio di solidarietà.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 3 Cost., in quanto la sentenza impugnata ponendo gli effetti della riforma solo sui giovani iscritti si pone contro il principio di eguaglianza.

4. – Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 2, che attribuisce agli enti previdenziali il potere di deliberare in materia di contributi e prestazioni.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, commi 1 e 2, che attribuendo agli enti previdenziali privatizzati l’autonomia gestionale conferisce agli stessi il potere di emanare provvedimenti in materia di contribuzioni e prestazioni.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che nella sua previgente formulazione prevedeva il diritto delle Casse di stabilire diverse determinazioni dei trattamenti pensionistici.

7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che ha definitivamente riconosciuto l’autonomia normativa delle Casse privatizzate.

8. I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati unitariamente per la connessione che li correla, sono infondati.

9. Sotto il profilo fattuale è pacifico che il Dott. D.S.F., in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla L. n. 2 del 1986, art. 2, si è visto negare dalla Cassa l’erogazione della prestazione pensionistica in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di solidarietà approvato con decreto ministeriale del 14.7.2004 con il quale sono stati elevati i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Circa il potere degli enti privatizzati di emanare previsioni regolamentari la giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata fin dalla sentenza n. 7010 del 05/04/2005 affermando che in relazione alla “potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati, le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 2 e 3) non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (v. Corte Cost. n. 248 del 1995, e n. 15 del 1999), nè sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi, eventualmente, già disponessero, sulla base della normativa preesistente. La L. n. 335 del 1995 ha, poi, perfezionato le disposizioni dirette alla garanzia di stabilità di bilancio dei predetti enti, attribuendo incisivi poteri in materia di contributi e prestazioni quali si evincono dal riferimento, sub L. n. 335 cit., art. 3, comma 12, alla “riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. Ne consegue che, alla stregua del tenore letterale della menzionata disposizione, i poteri attribuiti riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici e non anche i requisiti per l’accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione. Nè tale conclusione è smentita dalla successiva disposizione dello stesso comma, in materia di pensionamenti anticipati di anzianità, per i quali è prevista, con efficacia non retroattiva, l’estensione di disposizioni sui requisiti minimi di età e di contribuzione di cui dalla citata L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 17 e 18.

10. Sulla stessa scia si collocano tutte le successive sentenze (cfr. n. 20235/2010, n. 13607/2012, 14/2015) le quali hanno ribadito l’illegittimità delle deliberazioni adottate nel tempo degli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono stato introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l’assicurato.

11. In particolare questa Corte con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009 ha stabilito che in materia di trattamento previdenziale, gli enti privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare – in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione – atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” – che è stabilito in relazione “alle anzianità già maturate”, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo – e lesivi dell’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.

12. E’ stato pure ribadito (sentenza n. 8847 del 18/04/2011) che sulla violazione della regola del “pro rata” di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale addottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.

13. Gli stessi orientamenti hanno poi ricevuto il suggello delle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, da ritenersi richiamate, le quali hanno disatteso tutte le censure, pure qui sollevate, con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Cassa e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.

14. Si tratta di pronunce fondate su argomenti a carattere generale che valgono anche per le modifiche in peius (introdotte con il nuovo “Regolamento di disciplina del regime previdenziale”, approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dall’1 gennaio 2005) che hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l’acceso a pensione di vecchiaia; modifiche che non possono perciò trovare applicazione al caso di specie.

15. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in Euro 3200, di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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