Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7516 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4336-2016 proposto da:

PRESIDENZA E ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DELLA

REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano, in ROMA, ALLA

VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente-

contro

D.F.E., S.M.C., A.G.,

R.S., M.P., SI.GI., SA.GI.,

MI.MA., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO CASTALDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 938/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/08/2015 R.G.N. 2124/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 5 agosto 2015 n. 938 la Corte d’Appello di Palermo confermava, per quanto ancora in discussione, la sentenza del Tribunale della stesì sede nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta dagli odierni controricorrenti, dirigenti o funzionari della REGIONE SICILIA in servizio presso il Dipartimento di BRUXELLES, per il ripristino della misura dell’indennità di servizio estero corrisposta dalla REGIONE SICILIA fino al mese di settembre 2009 e per la condanna della Amministrazione al pagamento dei maggiori importi maturati allo stesso titolo.

2.La Corte territoriale così ricostruiva il quadro normativo:

– l’ufficio regionale di BRUXELLES era stato istituito con L.R. SICILIA n. 6 del 1997, art. 34; la legge istitutiva aveva rimesso ad un decreto del Presidente della Regione, previa Delib. di Giunta, la determinazione dell’indennità da riconoscere ai dipendenti ivi assegnati. In esecuzione della disposizione la Giunta regionale, con Delib. 19 agosto 1999, n. 224, aveva stabilito che la indennità fosse pari a quella riconosciuta dalla REGIONE TOSCANA ai propri dipendenti con funzioni analoghe (quest’ultima corrispondente a quella spettante al personale del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI);

– successivamente la L.R. SICILIA n. 2 del 2002, art. 92, aveva riconosciuto al personale destinato all’ufficio di BRUXELLES una indennità pari a quella fissata dalla tabella A del D.Lgs. n. 62 del 1998, secondo i livelli funzionali corrispondenti: la tabella era relativa all’indennità-base del personale del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI addetto agli uffici situati all’estero;

– la norma era stata modificata dalla L.R. SICILIA n. 9 del 2002, art. 35, comma 1, lett. A, che aveva riconosciuto al personale addetto all’ufficio di BRUXELLES le indennità mensili aggiuntive fissate dal D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti. Il legislatore regionale aveva rinviato all’indennità prevista per il personale statale, come risultava dal riferimento ai livelli funzionali; la modifica aveva estenso al personale regionale, oltre all’indennità-base, tutte le indennità previste dal D.Lgs. n. 62 del 1998.

3. Nel merito, riteneva illegittima la riduzione della indennità disposta con Delib. Giunta n. 348 del 2009, con la quale al personale regionale addetto alla sede di BRUXELLES veniva applicato il regime meno favorevole della indennità di servizio estero previsto per i dipendenti degli enti pubblici non economici (D.Lgs. n. 62 del 1998, art. 23). La illegittimità derivava da un duplice rilievo: la indennità aveva una disciplina propria (fissata dalla legge regionale); la REGIONE SICILIA non poteva essere assimilata ad un ente pubblico non economico.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza la PRESIDENZA e l’ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA della REGIONE SICILIA, articolato in tre motivi, cui i dipendenti hanno opposto difese con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L.R. n. 2 del 2002, art. 92 come modificato dalla L.R. n. 9 del 2002, art. 35; della L.R. n. 19 del 2008, art. 2, comma 2, e del D.Lgs. n. 62 del 1998.

2. Hanno censurato la interpretazione della normativa regionale posta a base della sentenza impugnata, sostenendo che il legislatore regionale, facendo rinvio alle tabelle relative al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, non aveva cristallizzato l’importo della indennità di servizio all’estero in una cifra intangibile ma individuato, piuttosto, un termine di raffronto.

3. Con la impugnata Delib. GIUNTA n. 348 del 2009, in un’ottica perequativa, si era stabilito, per un verso, di fissare l’ammontare della indennità di servizio all’estero nella misura minima prevista per gli enti pubblici non economici dal D.Lgs. n. 62 del 1998, art. 23 (il 75% del trattamento spettante al personale del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI) e, nel contempo, riconoscere al personale regionale anche altre indennità previste per il personale MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – in particolare, la indennità di sistemazione in seguito al trasferimento all’estero e la indennità di richiamo dall’estero – benchè esse non avessero carattere mensile.

5. Il motivo è infondato.

6. La questione di causa verte sulla interpretazione della L.R. SICILIA 26 marzo 2002, n. 2, art. 92, che al comma 2, nel testo sostituito dalla L.R. Sicilia 9 agosto 2002, n. 9, recita:

2. Al personale destinato all’Ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti.

7. Il richiamato D.Lgs. n. 62 del 1998 disciplina il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in servizio all’estero. Il capo I contiene le disposizioni relative al personale dell’AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI; il capo II le diposizioni concernenti il personale degli ENTI PUBBLICI ECONOMICI; il capo III (poi abrogato dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64) le disposizioni per il personale in servizio presso le ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI; il capo IV le disposizioni per il personale del MINISTERO DELLA DIFESA in servizio all’estero presso gli uffici degli addetti dell’esercito, della marina e dell’aeronautica.

8. Il rinvio operato dalle L.R. del 2002 riguarda le indennità determinate in misura fissa (“indennità fissate”) e per livelli funzionali. Si tratta, dunque, delle indennità quantificate nella tabella A del D.Lgs. n. 62 del 1998, relative ai dipendenti del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

9. Di ciò è conferma attraverso il raffronto con il testo originario della L.R. n. 2 del 2002, art. 2 del seguente tenore:

“Al personale destinato all’Ufficio di Bruxelles è riconosciuta una indennità mensile forfettaria aggiuntiva rispetto al trattamento economico spettante pari a quella fissata dalla tabella A del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 secondo i livelli funzionali corrispondenti”.

10. Nel testo storico il comma 2 riconosceva al personale regionale destinato all’ufficio di Bruxelles un’unica indennità mensile forfettaria, pari alla misura base della indennità di servizio all’estero dei dipendenti del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; nel testo sostituito la norma regionale ha riconosciuto, in luogo dell’unica indennità forfettaria, le (varie) indennità mensili di cui al D.Lgs. n. 62 del 1998, sempre relative al personale del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

11. Trattandosi di indennità determinate in misura fissa, la Giunta Regionale non era legittimata ad intervenire unilateralmente sul loro importo.

12. Soltanto in epoca precedente alla emanazione della L.R. n. 2 del 2002 la legge istitutiva dell’ufficio di Bruxelles (L.R. SICILIA n. 6 del 1997) aveva rinviato ad una Delib. di Giunta regionale la determinazione della misura della indennità per il servizio all’estero.

13. Corretta appare dunque la interpretazione della normativa regionale posta a base della sentenza impugnata.

14. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.

15. Si denuncia l’omessa motivazione in ordine alla questione – sollevata dalla difesa erariale con l’atto di appello – del riconoscimento con la Delib. di Giunta n. 384 del 2009, la cui legittimità era contestata, di indennità previste per i dipendenti del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ma non aventi carattere mensile (indennità di sistemazione in seguito al trasferimento all’estero e indennità di richiamo dall’estero) sicchè dall’eventuale illegittimità della Delib. sarebbe derivato il diritto della REGIONE a ripetere il quantum corrisposto a detto titolo, detraendolo dalle differenze dovute ai dipendenti.

16. Con la terza censura le amministrazioni hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella Delib. n. 384 del 2009, nella parte in cui riconosceva al personale in servizio a BRUXELLES l’indennità di sistemazione e l’indennità di rientro, che avrebbero dovuto essere detratte dal credito vantato dai dipendenti.

17. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

18. Con le due censure si rappresenta che la amministrazione aveva opposto in compensazione un proprio credito per la ripetizione di indennità che, in ipotesi di accoglimento della domanda dei dipendenti, sarebbero risultate indebite.

19. Trattasi di un credito diverso da quello che costituiva oggetto della domanda dei dipendenti e, dunque, di una questione nuova, non esaminata nella sentenza impugnata e presupponente accertamenti di fatto (il pagamento delle due indennità).

20. Le amministrazioni ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere pertanto gli atti di causa attraverso i quali detta questione era stata introdotta nel giudizio di merito.

21. Il ricorso riporta un estratto dell’atto di appello mentre non risulta che il fatto del pagamento di indennità non dovute fosse stato allegato sin dalla costituzione nel primo grado, in modo da formare ritualmente oggetto del contraddittorio (trattandosi di indennità diverse da quelle oggetto di causa).

21. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

22. Le spese di causa si compensano tra le parti per la novità della questione trattata.

23. Trattandosi di contributo prenotato a debito non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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