Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7516 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. III, 08/03/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 08/03/2022), n.7516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38012/2019 proposto da:

I.O., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MARIA DE GIORGI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, I.O., cittadino di origine (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha impugnato il decreto del Tribunale di Lecce, comunicato il 20 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Lecce, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine per timore di subire ritorsioni dai familiari della vittima che aveva ucciso, a seguito d’una rissa, sorta per la spartizione dei proventi derivanti dalla comune attività politica) non era credibile (che “il richiedente fosse stato raggiunto dai familiari della vittima presso la stazione di polizia (…) e che fosse ricercato dalla polizia non avendo notizie in tal senso, malgrado i contatti con il fratello”) e comunque integrante “questioni afferenti al diritto penale ordinario, ed in particolare alle vicende relative alla uccisione di un compagno di partito”; b) non erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; c) non poteva riconoscersi la protezione umanitaria sulla scorta del rilievo per cui non era allegata una condizione specifica di vulnerabilità soggettiva, ritenendosi “insufficiente” l’attività lavorativa documentata.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per aver il Tribunale ritenuto non credibile la vicenda narrata “malgrado il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi”.

2. – Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. c) e art. 4, per non aver il giudice del merito, ritenuto incredibile il racconto, “valutato la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente al fine di valutare se, in base ad esse, gli atti cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave”.

3. – Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19 per aver il primo giudice mancato di riconoscere lo status di rifugiato “senza una valutazione della situazione personale” dell’odierno ricorrente.

4. – Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione, in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) ed h), per esser connotata la (OMISSIS) da una situazione fortemente problematica sotto il profilo della tutela dei diritti umani, in particolare “dalla vigenza della pena di morte, dall’altissimo livello di corruzione delle forze dell’ordine e dal susseguirsi di gravissimi fatti di sangue a causa del larghissimo ed improprio uso della violenza esercitato dalla polizia”.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Le censure veicolate con tutti i motivi del ricorso, per un verso,

sono affatto generiche in riferimento alla ratio decidendi che attiene alla non credibilità del narrato ritenuta dal giudice di merito e, per altro verso, non impugnano l’ulteriore – e di per sé idonea a sorreggere da sola la statuizione di rigetto delle richieste forme di protezione internazionale – ratio decidendi consistente nella valutazione di rilevanza meramente privata del medesimo narrato.

6. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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