Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7515 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7515 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

-regolamento
amichevole-prova-

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 13007 e 15529/08 proposti da:

Felice FLORIO (c.f.: FLR FLC 39B11 C271W);
Albina CASCINI ( c.f.: CSC LBN 41M07 C271H)
Parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Felice Leonasi, insieme al quale sono
elettivamente domiciliate in Roma, presso l’avv. Angela Nletttiere, viale Parioli n. 76, in
forza di procura estesa a margine del ricorso
– Ricorrenticontro

Gaetano DE MARE ( c.f.: DMR GTN 28A30 C2710)

rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, dagli avv.ti Francesco Alliegro e
Nicola Rivellese, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Degli Scialoja n.3 ,
giusta procura a margine del controricorso, contenente ricorso incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale —

Avverso la sentenza n. 71/08 della Corte di Appello di Potenza, pubblicata
il 4/04/08; non notificata

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~the.e4 –

Data pubblicazione: 31/03/2014

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6febbraio 2014 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Francesco Allegro per la parte ricorrente, che ha insistito per
raccoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;

Lucio Capasso , che ha concluso perii rigetto di entrambi i ricorsi, previa loro riunione .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Gaetano De Mare citò, con atto notificato nell’ottobre del 1993, innanzi al
Tribunale di Lagonegro i coniugi Felice Moho ed Albina Cascini, proprietari di un lotto
in Castelsaraceno, a confine con un terreno di cui si assumeva proprietario per averlo
acquistato, con scrittura privata datata 10 agosto 1968, e da quella data pacificamente
posseduto, chiedendo che fossero condannati ad arretrare un fabbricato costruito a
ridosso del confine, in violazione del regolamento edilizio vigente, nonché a risarcirgli i
danni; i convenuti eccepirono innanzi tutto la carenza di legittimazione del De Mare,
per l’assenza di prova di un titolo idoneo che lo dichiarasse proprietario — ciò per
l’informalità della scrittura privata, priva di data certa e senza l’autenticazione delle
sottoscrizioni, e per la non identificazione del lotto compravenduto, essendo lo stesso
indicato genericamente in una quota del mappale- e contestarono poi la fondatezza
della domanda, assumendo di aver costruito per primi sul confine; l’adito Tribunale
respinse la domanda con sentenza resa il 28 marzo 2000, ritenendo che l’attore non
avesse dato prova di esser proprietario del fondo prospiciente a quello dei convenuti; il
De Mare propose appello innanzi alla Corte di Appello di Potenza; il giudice
dell’impugnazione, pronunziando nel contraddittorio dei Florio/Cascini, accolse il
gravame, condannando le parti appellate all’arretramento di metri 3,50 dal confine,
come risultante dai rilievi catastali.

2 – La Corte distrettuale osservò innanzi tutto che l’azione del De Mare poteva essere
assimilata ad una negato ria servitutis e quindi non era necessaria la prova rigorosa

AwA.”.~…

– 2 –

-54″

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.

dell’acquisto della proprietà, essendo a ciò sufficiente una scrittura privata, quale quella
prodotta, pur se non autenticata nelle sottoscrizioni e priva di data certa; negò inoltre
che fosse di ostacolo al riconoscimento della legittimazione dell’originario attore la
circostanza che l’oggetto del trasferimento fosse una quota sola del fondo; ncl merito

dimostrato — come invece sostenuto dalle parti appellate – che le parti avessero
raggiunto un accordo per una diversa collocazione del confine; negò altresì che potesse
invocarsi il principio della prevenzione — come opinato dall’appellante- atteso che esso
poteva trovare applicazione nel caso in cui il regolamento edilizio avesse disciplinato la
distanza solo dalle costruzioni, mentre lo strumento urbanistico comunale avrebbe
regolato la distanza tra i confini.

3 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i coniugi Fiori°, facendo
valere due motivi di annullamento; ha risposto il De Mare con controricorso, svolgendo
ricorso incidentale sulla base di un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti a’ sensi dell’art. 335 cpc, essendo rivolti contro una medesima
sentenza

Ricorso n.r.g. 13007/2008
I — Con il primo motivo vengono denunziate la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 1372; 2072; 2704 cod. civ. nonché degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e dell’art. 116
cpc , assumendo le parti ricorrenti che la scrittura privata non autenticata con la quale,
nel 1968, un terzo aveva ceduto al controricorrente una porzione del terreno a confine,
essendo atto del terzo non aveva bisogno di essere contestato specificamente con un
disconoscimento di firma né era soggetto, come invece ritenuto dalla Corte potentina,
alla disciplina sostanziale ex art. 2702 cod. civ., potendo, al più, costituire un elemento
indiziario della provenienza dall’apparente sottoscrittore, a condizione: a – che non vi
fosse stata — come invece in concreto era accaduto- una contestazione della parte

identificò il confine con quello risultante dalle mappe catastali, non essendosi

contro la quale la scrittura doveva far prova; b — che fossero concorsi altri elementi di
valutazione che ne confermassero la provenienza ed il contenuto; al contrario il giudice
dell’appello ritenne corroborata la forza indiziaria del documento — quanto alla data solo dal decesso del suo presunto autore, avvenuto nel 1983, prima dell’inizio della

I.a — Il motivo è infondato in quanto, innanzi tutto, il contratto del 1968 non venne
considerato dalla Corte del merito come fonte di diritti ed obblighi per le parti — di qui
l’inesattezza del richiamo al difetto di sussunzione della fattispecie nell’ambito
applicativo dell’art. 1372 cod. civ. — bensì come fatto storico da cui traeva origine la
legittimazione attiva dell’odierno controricorrente; in questa prospettiva appare altresì
contraddittorio anche il sottolineare — come fanno le parti ricorrenti a fol 6 del ricorsola loro ferma contestazione della idoneità della volontà traslativa espressa nella scrittura

inter alios del 1968 al fine di riscontrare la legittimazione del De Mare, atteso che la
contestazione dei coniugi Florio non avrebbe potuto interessare l’intrinseco del negozio
ma solo se una determinata volontà traslativa si fosse determinata tra le parti di quel
contratto e se avesse avuto ad oggetto il predio , la cui titolarità — pur se pro quota —
avrebbe potuto legittimare il De Mare alla propria azione

I.a.1 — Stabilito che l’atto sopra richiamato poteva fornire un elemento di un quadro
indiziati() relativo alla sussistenza della legittimazione del De Mare, da integrarsi con
altri elementi valutativi , appare irrilevante l’insistenza di una contestazione “immediata,
specifica e ripetuta ” ( così a fol 7 del ricorso, con deduzione fieramente avversata dal
contro ricorrente che ha riportato verbatitn le deduzioni difensive delle parti in primo
grado) del contenuto della scrittura, se non venga in contestazione la titolarità del
trasferente a cedere al De Mare la quota del fondo frontistante ; né è corretto assumere
che, ragionando altrimenti, vi sarebbe stata l’inversione dell’onere dimostrativo,
gravante invece sul De Mare, atteso appunto che la produzione di una scrittura privata

causa.

costituiva già di per sé l’adempimento di quell’elemento di prova ( indiziaria) valutabile
ai limitati fini di cui s’è detto.

I.b — Ne deriva che il quesito di diritto — di necessaria formulazione , stante la vigenza
ratione temporis del disposto dell’art. 366 bis cpc — strutturato nei seguenti termini : ” Se il

specdicamente contestato di veridicità da una delle parti ed ancorchè non impugnato per falsità, pur in
costanza di altri elementi indkiari, possa assurgere a rango di prova piena e, quindi, posto a
fondamento di una decisione” non è idoneo a cogliere la specificità della fattispecie — in cui
oggetto della dimostrazione era il presupposto di una formale situazione di
legittimazione e non già il diritto nascente da quella scrittura — e di conseguenza a far
formulare alla Corte la regula juris da applicare al caso

— Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione dell’art.
873 cod. civ. in relazione alla variante del programma di fabbricazione del Comune di
Castelsaraceno nonché un vizio di motivazione sulla data di approvazione di quel
provvedimento amministrativo.

II.a — Deducono in proposito i ricorrenti l’errore in cui sarebbe incorso il consulente
tecnico di ufficio — e, di riflesso, la Corte di Appello che alle sue conclusioni si era
rifatta — allorquando aveva ritenuto che il programma di fabbricazione comunale
sarebbe stato approvato nel 1975 — e dunque prima dell’edificazione da parte loro,
databile agli anni 1979-1980- mentre in realtà la “variante” ( che introduceva la
prescrizione di distanza dai confini) sarebbe stata approvatft nel dicembre 1982; dal
momento che la costruzione del fabbricato era avvenuta quando il lotto dei vicini era
ancora inedificato, ne sarebbe derivata l’applicabilità della prevenzione.

II.a.1 — La censura non può essere accolta in quanto le parti ricorrenti affermano che in
sentenza si sarebbe dato conto di una variante “prescrittiva” di un nuovo assetto delle
distanze come approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Basilicata del 1975 mentre essa sarebbe intervenuta nel 1982 ma tale errore

documento (scrittura privata non autenticata) proveniente da ter.zi estranei alle parti in causa,

interpretativo della realtà documentale non appare sussistere in quanto la Corte
potentina attribuì valore precettivo dell’assetto urbanistico esistente negli anni 19791980 ad uno strumento urbanistico — piano di fabbricazione — approvato dal Presidente
della Giunta Regionale della Basilicata con decreto 1510 del 17 novembre 1975 e che la

considerazione né dal CTU né dalla stessa Corte del merito per la ragione che essa non
introduceva il distacco minimo dai confini di tre metri e cinquanta bensì lo aumentava —
sopprimendo, nel Comune di Castelsaraceno, la Zona Urbanistica C’ — a cinque metri

II.a.2 — A ciò si aggiunga che il principio della prevenzione per il quale al primo
costruttore è riservata la facoltà di costruire sul confine od a distanza legale od inferiore
alla legale del confine, determinando con ciò in concreto la distanza dalla sua
costruzione che il secondo costruttore deve osservare, non è applicabile quando i
regolamenti locali, nell’intento di realizzare un più armonico e razionale sviluppo
urbanistico, impongono di osservare distanze inderogabili rispetto ai confini (così un
orientamento consolidato della Sezione: Cass. Sez. II: n.7754/1992; n. 7944/1994; n.
2294/1995; n. 3397/1996; n. 8231/1997; n. 12103/1998; n. 1326/2000; n. 11899/2002)
e nulla stabiliscano sulla possibilità di costruire “in aderenza” od “in appoggio” ( così
Cass. Sez. II n.8465/2010)

-Ricorso n.r.g. 15529III — Lamenta, parte controricorrente, la erronea identificazione del confine dal quale
operare l’arretramento di controparte, nella linea confinaria coincidente con quella
catastale e non con il confine di fatto : a tale scopo denunzia la violazione o la falsa
applicazione degli artt. 88; 112; 116 cpc: dell’art. 950 cod. civ. e dell’art. 111 Costà
nonché la sussistenza di un vizio di motivazione da ricondurre alle tre ipotesi
contemplate nell’art. 360, II comma n.5 cpc

III.a – Sostiene sul punto che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale sarebbe
stato — sia pure in via incidentale per la determinazione dell’entità dell’arretramento-

successiva deroga operata dalla ricordata variante non venne per nulla presa in

ultra petita e violativo dell’interpretazione di legittimità sul principio di non
contestazione, laddove avrebbe omesso di considerare che la linea in allineamento della
quale era stata edificata la costruzione dei ricorrenti non era stata contestata nel suo
valore certificativo di limes tra le due proprietà.

del ricorso — applicabile anche al controricorso — non è stato riportato il contenuto
dell’atto introduttivo di entrambe le parti ma solo degli estratti di atti difensivi dei
ricorrenti, insufficienti al fine di valutare la non contestabilità della circostanza che la
linea ove era stato edificato il manufatto degli stessi ricorrenti corrispondesse ad un
confine, difforme rispetto a quello indicato dai titoli e dalla trasposizione nel terreno
delle risultanze catastali; non è dato nemmeno di valutare, dal tenore del motivo, quale
sia l’interesse del contro ricorrente a richiedere il rispetto del diverso confine , non
avendo chiaramente affermato che quello di fatto, risultasse arretrato rispetto al primo,
così diminuendo la superficie del proprio lotto o, in alternativa, limitando il richiesto
arretramento rispetto alla facciata del proprio edificio frontistante quella dei vicini

III.a.2 — Né potrebbe sostenersi la fondatezza del motivo — sub specie della falsa
applicazione dell’art. 950 cod. civ. — mettendo in rilievo la circostanza che, non
trattandosi di una causa in cui la determinazione dei confini dovesse formare oggetto di
accertamento con forza di giudicato, la gerarchia dei criteri di identificazione dei confini
stabiliti dalla norma in questione avrebbe dovuto cedere alla primaria importanza del
confine di fatto rispetto al quale le parti avevano strutturato le loro difese: in contrario
infatti andrebbe osservato che la questione dell’eventuale discrepanza tra i confini
individuati secondo le due differenti modalità, non formò oggetto di controversia,
atteso che la pretesa acquiescenza del De Mare alla eliminazione di ostacoli per la
collocazione delle fondazioni dell’edificio delle controparti fu valutata solo in termini di
insufficienza di prova di uno spostamento convenzionale del confine.
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III.a.1 — Il motivo non appare fondato perché, in violazione del principio di specificità

IV — Sussistono giustificati motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare le
spese

P.Q.M.
La Corte
Così decisti in Róma il 6 febbraio 2014, nella camera di consiglio della 2” Sezione Civile

della Corte di Cassazione.

Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese.

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