Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7515 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Cooperativa Edilizia Siana S.C. in liquidazione, in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via

Carducci n. 4, presso lo studio dell’avv. Mazzarelli Vito, dal quale

e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Ruffini Nino, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Montecchio Emilia, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Cosseria 2, presso lo

studio Placidi, rapp.to e difeso dall’avv. Saporito Guglielmo, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Emilia e Romagna n. 101/23/07 depositata il

15/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Cooperativa Edilizia Siana S.C. in liquidazione, contro il Comune di Montecchio Emilia e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Reggio nell’Emilia n. 62/2/05 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Il ricorso proposto dalla Cooperativa si articola in due motivi.

Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il Comune di Montecchio ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 nonche’ il difetto, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione circa il presupposto dell’imposta. LA CTR avrebbe erroneamente fatto “coincidere la nascita dell’obbligo di pagare l’imposta con la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprieta’”.

La censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e’ fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (sent. n. 22570 del 01/12/2004;

sent. n. 18294 del 10/09/2004), secondo cui l’obbligo del socio di pagare l’ICI sorge fin dal momento in cui acquista il possesso dell’immobile e non nel momento in cui ne ottiene la proprieta’ con l’assegnazione definitiva. Tali principi risultano confermati anche dalla sentenza n. 21451/2009 laddove, nell’affermare che l’assegnatario con patto di futura vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica non e’ soggetto passivo dell’ICI, si e’ tuttavia precisato che “la situazione in esame non e’ comparabile con quella del socio di cooperativa edilizia nell’intervallo tra l’assegnazione del bene e l’atto di acquisto della proprieta’ nei cui confronti questa Corte ha affermato la debenza dell’ICI. Inammissibili sono le censure in ordine alla motivazione in quanto prive, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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