Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7514 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso n. 14594-2020 proposto da:

F.R. e D.V.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, alla via APPIA NUOVA n. 251, presso lo studio dell’avvocato

SARACINO MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

F.R.;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di CARPINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 8114/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

D.V.F. e F.R., il secondo quale difensore difeso in proprio, hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 08114, depositata il 23/04/2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Carpino nei confronti del Di Viesti e avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari depositata il 29/08/2017, ha condannato l’ente pubblico alle spese in favore del controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore del Di Viesti, avvocato F.R., che ne aveva fatto istanza;

il Comune di Carpino non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

non sono state depositate memorie;

ritenuto che l’avvocato F.R., difensore del controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez. U n. 16037 del 07/07/2010; Cass. n. 00293 del 10/01/2011; Cass. n, 08578 del 11/04/2014);

il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 08114, depositata il 23/04/2020, alla pag. 4, sia integrata come segue, dopo la parola “dispositivo”: “e da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del difensore del controricorrente” e il dispositivo sia corretto aggiungendo dopo le parole “per legge” “e da distrarsi in favore dell’Avv. F.R. ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che la motivazione dell’ordinanza n. 08114 depositata il 23/04/2020 alla pag. 4 sia integrata come segue, dopo la parola “dispositivo”: “e da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del difensore del controricorrente” e il dispositivo sia corretto aggiungendo “e da distrarsi in favore dell’Avv. F.R. ai sensi dell’art. 93 c.p.c.” dopo le parole “per legge”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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