Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7513 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7513 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 7299-2013 proposto da:
GANGAROSSA

ISIDORO

LORENZO

GNGSRL51A05L331Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FANTIGROSSI
UMBERTO;
– ricorrente –

2014
370

contro

ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI MILANO
p.i.80024530158, in persona del suo Presidente legale
rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 31/03/2014

G. FERRARI,12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE
SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PENNASILICO ENRICO;
MINISTRO SALUTE

P.I.80242250589,

IN

PESONA DEL

MINISTRO IN CARICA P.T., elettivamente domiciliato in

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MILANO;
– intimata –

avverso

la

decisione

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI

n.

58/2012

SANITARIE

di

della
ROMA,

depositata il 15/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Smedile Sergio difensore dell’Ordine
Provinciale Medici Chirurghi Odontoiatri che in via
preliminare ha fatto presente un difetto di notifica
del ricorso ed ha chiesto quin l’integrazione del
contraddittorio, in subordine, il rigetto del ricorso,
depositando in udienza n. 3 cartoline di avvenuta
notifica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Isidoro Lorenzo Gangarossa propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva
memoria, contro l’Ordine dei Medici-Chirughi e degli Odontoiatri di Milano ed il
Ministero della Salute, che resistono con controricorso, ed il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione

15.21.2013, che ha respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare
dell’avvertimento adottata dalla Commissione Medica dell’OMCe0 del
29.11.2011, depositata il 20.11.2011, notificata in data successiva al 29.11.2011 a
mezzo posta.
Il provvedimento impugnato, premesso che dopo segnalazione della ASL di Milano
circa il rinvenimento di volantini pubblicitari all’intero di un centro medico, il cui
responsabile era il dott.Isidoro Gangarossa, quest’ultimo era stata convocato il
24.6.2001 per conferire col Presidente dell’Ordine ai sensi dell’art. 39 DPR n.
221/1950; che nella seduta del 29.6.2001 la commissione medica aveva deliberato
di avviare un procedimento con l’addebito di aver consentito.. .la diffusione di un
volantino pubblicitario privo dei requisiti di trasparenza previsti dal codice
deontologico, artt. 55-56-69; che l’incolpato aveva presentato memoria deducendo
che era stato responsabile del centro per circa 14 anni e che il volantino, predisposto
per pubblicizzare un open day programmato per il 13.12.2010, era stato trovato in
data 30.3.2011 , senza che ne fosse a conoscenza; che la commissione aveva
ritenuto l’esistenza dell’infrazione; ciò premesso rigettava il ricorso sul presupposto
della regolarità dell’accertamento e della congruità della motivazione.
Si denunziano : 1) Eccesso di potere giurisdizionale e violazione del’art. 112 cpc; 2)
violazione del DPR n. 221/1950 art. 47 e difetto di motivazione; 3) violazione del
predetto DPR sotto il profilo della motivazione apparente; 4) omesso esame di fatto

Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie n. 58/2012, depositata il

decisivo ovvero violazione dell’art. 116 cpc; 5) Omesso esame di fatto decisivodifetto di istruttoria.
Osserva questa Corte Suprema:
E’ stato pacificamente accertato, a seguito di segnalazione della Asl del 13 aprile
2011, che erano stati rinvenuti volantini pubblicitari all’interno del centro medico di

la precisazione che trattavasi della publicizzazione di un incontro avvenuto mesi
prima e che l’incolpato non era mai stato a conoscenza dei volantini.
La circostanza obiettiva del rinvenimento e la responsabilità del centro in capo al
ricorrente comportavano che dovesse essere quest’ultimo a provare l’esistenza di
esimenti tali da escludere qualsiasi addebito.
Del resto la sanzione dell’avvertimento inflitta consiste nel diffidare il colpevole a
non ricadere nella mancanza commessa.
Stando così le cose, le odierne censure, tendendo ad un riesame del merito senza
dedurre circostanze decisive a suffragio delle tesi esposte e non contestando nella
sostanza l’accertamento in fatto riportato in atti, sono inidonee a ribaltare la pur
sintetica decisione assunta che, basata su sintetiche considerazioni finali in diritto,
dà luogo ad una articolata e meticolosa premessa in fatto che la integra e ne
costituisce il presupposto.
Il ricorrente non nega i fatti contestati e ribadisce, in questa sede, le tesi
precedentemente esposte senza impugnare adeguatamente la ratio decidendi della
sua responsabilità in ordine ai doveri di vigilanza e di sorveglianza che è di tipo
oggettivo o presunto in mancanza di prova liberatoria.
La motivazione della sentenza di appello che contenga espliciti riferimenti alla
pronunzia di primo grado, facendo proprie le argomentazioni in punto di diritto, e
da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pure

cui il ricorrente era responsabile, circostanza sostanzialmente ammessa sia pure con

sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate nell’atto di
appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e
corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte
motiva delle due sentenze (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3636).
In ogni caso le censure sono generiche e non autosufficienti.

i confini della propria giurisdizione nello sforzo ricostruttivo di corredare di
motivazione un provvedimento disciplinare che ne è del tutto privo, senza tuttavia
osservare i canoni della dedotta violazione dell’art. 112 cpc.
La Commissione non esercita una mera giurisdizione di annullamento e la
motivazione è sufficiente in quanto, avendo considerato che l’incolpato aveva
ammesso l’infrazione contestata, non vi era bisogno di una ulteriore giustificazione
della decisione adottata dall’Ordine.
La seconda deduce che la Commissione si è limitata a riportare le controdeduzioni
del ricorrente dichiarando tautologicamente di ritenere che il medico “abbia
effettivamente commesso l’infrazione” ma ammette che l’imputazione originaria
consisteva nell’aver consentito la diffusione di un volantino.
La terza lamenta una motivazione perplessa e incoerente, in ultima analisi del tutto
apparente, in ordine alla graduazione della sanzione disciplinare, denunziando la
contraddizione derivante dalla circostanza accertata che il ricorrente non ha
collaborato alla elaborazione del volantino, senza dimostrare l’incidenza di detta
affermazione.
La quarta si duole essere state pretermesse le misure adottate dal sanitario, che,
tuttavia, non hanno impedito l’accertamento per cui è causa.
La quinta lamenta il mancato accoglimento dell’istanza istruttoria- non riportatasulla quale la decisione impugnata ha sufficientemente dedotto che è respinta la

La prima si limita a lamentare che la valutazione dell’organo giudicante ha valicato

richiesta di escussione di un teste, la proprietaria del centro, la cui dichiarazione a
favore del ricorrente è già in atti e che non apporterebbe alcun elemento utile in
quanto è stato valutato che l’interessato non ha collaborato alla elaborazione del
volantino.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 2200, di cui
2000 per compensi, oltre accessori , in favore di ciascun controricorrente.
Roma 4 febbraio 2014.

PER QUESTI MOTIVI

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