Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7513 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. I, 31/03/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2291/2008 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO Ernesto,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA

depositato il 18/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 18 gennaio 2007, la Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo in parte la domanda di equa riparazione proposta dal signor P.G. contro il Ministero della Giustizia a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, liquidò il danno non patrimoniale spettante al richiedente in Euro 694,34, oltre agli accessori.

Per la cassazione di questo decreto ricorre il signor P., per due motivi, illustrati anche con memoria.

Il ministero, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha prodotto cinque copie del decreto impugnato, una delle quali inserita nel fascicolo d’ufficio e le altre inserite nel suo fascicolo di parte, tutte notificate ad istanza del suo procuratore nel giudizio di merito, avvocato Ernesto Fiorillo, al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Reggio Calabria, Via Plebiscito 15, in data 4 aprile 2007.

Il ricorso per cassazione, notificato nel gennaio del 2008, ben dopo il decorso del termine breve per impugnare, è conseguentemente tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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