Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7513 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Giambelli s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Prestnari 13, presso lo studio dell’avv.

Lovisetti Maurizio e Giuseppe Ramadori, dai quali e’ rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del legale rapp.te pro

tempore, domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 30, presso lo studio

dell’avv. Camici Giammaria, dalla quale e’ rapp.to e difeso,

unitamente all’avv. GUELI Giovanni A., giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 55/2007/46 depositata il 27/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Giambelli s.p.a. contro il Comune di Cinisello Balsamo e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo contro la sentenza della CTP di n. Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in cinque motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Comune di Cinisello Balsamo.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente principale assume violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58. La CTR avrebbe tenuto conto dell’avvenuta costruzione di un albergo sul terreno in questione, circostanza dedotta dal Comune solo in sede di discussione e priva di qualsiasi prova.

La censura e’ infondata trattandosi di circostanza estranea alla valutazione del giudice di merito.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6. La censura e’ inammissibile in quanto la decisione non risulta fondata sull’avvenuta costruzione dell’albergo.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ peraltro privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso. La sentenza non evidenzierebbe l’efficacia della realizzazione dell’edificio nella valorizzazione dell’area.

Anche tale censura e’ inammissibile in quanto la determinazione del valore del suolo non risulta fondata sull’avvenuta costruzione dell’albergo.

Con quarto motivo la ricorrente assume la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe fornito alcuna spiegazione su come sia stato determinato il valore di Euro 4.572.700,00. Analoga censura viene formulata con ricorso incidentale dal Comune di Cinisello Balsamo.

La censura e’ fondata. Nella decisione e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento e, in particolare, alla determinazione dell’importo succitato.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul primo motivo di ricorso incidentale.

Con quinto motivo la ricorrente lamenta la omessa pronuncia in ordine alla disapplicazione delle sanzioni ed interessi, richiesta con appello incidentale.

La censura e’ inammissibile non assumendo la ricorrente che tale richiesta sia stata formulata tempestivamente con il ricorso alla CTP di Milano.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermati e per la liquidazione delle spese.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li accoglie, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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