Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7513 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28273-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via F.

CONFALONIERI n. 1, presso lo studio dell’Avvocato TROIANI ANTONIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE del LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla

via di VAL GARDENA n. 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

LUCIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ENTE STRUMENTALE alla CROCE ROSSA ITALIANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1998/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.R., che aveva pignorato crediti della Croce Rossa presso la BNL S.p.a., nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, concluso con sentenza del Tribunale di Roma, di cessazione della materia del contendere, a seguito di ammissione a procedura concorsuale della Croce Rossa Italia, vide compensate le spese di lite, nei rapporti con la B.N.L. S.p.a., terza pignorata

M.R. impugnò la sentenza del Tribunale di Roma, chiedendo la riforma della pronuncia sulle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale e in danno, quindi, della B.N.L. S.p.a.

L’appello è stato rigettato e il Maruggi è stato condannato alle spese del grado, nonchè al pagamento di ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tre motivi, M.R..

La B.N.L. S.p.a. resiste con controricorso.

L’Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana è rimasto intimato. La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata.

Non sono state depositate memorie.

Il primo mezzo deduce violazione di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il secondo mezzo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1853 c.c., nonchè degli artt. 91 e 92 c.c..

Il terzo, e ultimo, motivo censura la condanna inflitta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il primo mezzo è inammissibile, in quanto deduce vizio di omesso esame a fronte di una valutazione di cd. doppia conforme tra la sentenza di primo grado e quella d’appello circa il diverso conto corrente esistente presso la B.N.L. S.p.a. ed intestato alla CRI ed avente saldo positivo, preso in esame dalla motivazione del giudice d’appello sia a pag. 2 (espressamente) che, implicitamente (riferimento alla documentazione a pag. 3) e si infrange, quindi, contro il divieto di impugnazione di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5.

Il secondo mezzo è infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato che la previsione dell’art. 1853 c.c. fosse stata correttamente applicata dal primo giudice non in quanto formulata mediante la proposizione di un’eccezione (che nella prospettazione del ricorrente sarebbe tardiva) bensì “nella valutazione sulla ragionevole probabilità di rigetto della domanda del Marimi allo stato degli atti in considerazione dell’insussistenza dell’obbligo del terzo”, con la conseguenza che la compensazione delle spese in primo grado era pienamente giustificata. Il motivo all’esame non consente a questa Corte di procedere all’unica valutazione di legittimità, di controllo che le spese non siano state poste sulla parte integralmente vittoriosa (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 – 01), ma richiede, impropriamente, il riesame di circostanze di fatto valutate dal giudice di merito.

Il terzo mezzo è del pari infondato: la Corte d’Appello ha esaustivamente motivato sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, e la valutazione risulta coerente con la giurisprudenza in tema di questa Corte (Scz. Ti n. 9912 del 20/04/2018 Rv. 648130 – 02): “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente finfondate.ua o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza” anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in Euro 60,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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