Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7513 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. III, 08/03/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 08/03/2022), n.7513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38537/2019 proposto da:

O.G.U., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA ROSARIA FAGGIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a sei motivi, O.G.U., cittadino di origine (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha impugnato il decreto del Tribunale di Lecce, comunicato il 14 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Lecce, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine per timore di subire rappresaglia da parte della polizia locale, per esser stato, nel maggio del 2016, l’organizzatore di una manifestazione del movimento indipendentista del (OMISSIS) “(OMISSIS)”) era “poco credibile, complessivamente fumoso e generico” (sui rilievi per cui, fra gli altri, non (era) in grado di riferire il nome dei due studenti che assume(va) essere stati uccisi nel corso della manifestazione (…) non sa(peva) addurre alcun motivo per essere stato rivestito di una sì significativa carica”); b) per quanto, in base a report COI del 2019, fosse certo che “gli attivisti (OMISSIS) (venissero) arrestati arbitrariamente”, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. a) e b); c) non poteva riconoscersi la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) citato D.Lgs., in quanto, in base a report (OMISSIS) del 2019, non era riscontrabile, nella zona di origine del richiedente, una situazione di conflitto armato caratterizzata da violenza indiscriminata; d) non poteva riconoscersi la protezione umanitaria sulla scorta dell’assenza di allegazione d’una condizione soggettività di vulnerabilità, in quanto “il ricorrente, pur essendo orfano, non (aveva) prospettato particolari privazioni di mezzi di sussistenza” né allegato lo svolgimento di attività lavorativa nel Paese d’accoglienza.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente atto di costituzione al fine della partecipazione ad eventuale udienza di discussione.

4. – Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE in ordine alla mancata audizione, dinanzi al giudice del merito, del richiedente la protezione internazionale, là dove, già “nel ricorso introduttivo, si rilevava l’assoluta inesistenza e/o nullità del verbale di audizione e della decisione della Commissione territoriale, in quanto, nel primo, oltre ai dati anagrafici del ricorrente, non viene indicato espressamente il nome e il cognome di chi vi ha preso parte e in particolare non è possibile sapere chi ha condotto l’intervista”, tanto quanto quale fosse la composizione della Commissione.

2. – Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice del merito omesso pronuncia sulla domanda di annullamento, specificamente formulata nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio nonché ribadita nelle relative conclusioni, del verbale di audizione assunto dalla Commissione territoriale siccome illegittimo per i suesposti motivi.

3. – Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 61 c.p.c., in relazione alla mancata valutazione di prova documentale, ossia la tessera confermativa dell’affiliazione del richiedente all'(OMISSIS), corredata dalla richiesta di autorizzazione, dal medesimo rivolta agli organi di polizia, della dedotta manifestazione del maggio 2016, e depositata con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Altresì viene contestata la mancata ammissione di CTU al fine della traduzione dei medesimi atti in lingua italiana.

4. – Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non aver il Tribunale ritenuto la credibilità del racconto sulla scorta della summenzionata prova documentale, la cui valutazione sarebbe stata omessa.

5. – Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, della direttiva 2011/95/UE, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, per aver il giudice del merito mancato di riconoscere all’odierno ricorrente lo status di rifugiato. E difatti – argomenta parte ricorrente – in base a report EASO del 2018, trascritto nel corpo del motivo di ricorso, “il solo fatto di essere un sostenitore di (OMISSIS) è sufficiente per essere perseguitato, arbitrariamente arrestato, accusato di alto tradimento” nonché “condannato a morte”, per essere tale organizzazione stata dichiarata, dal (OMISSIS), di matrice terroristica siccome antagonista alle forze governative.

6. – Con il sesto motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) b) e c), in quanto, nella prospettazione di parte ricorrente, sarebbe bastato soffermarsi sulla gravità delle notizie riguardanti le persecuzioni in danno degli affiliati a (OMISSIS) e (OMISSIS), affinché il Tribunale dichiarasse sussistente almeno la protezione sussidiaria”.

7. – Con il settimo motivo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, in ordine al mancato riconoscimento dell’invocata tutela umanitaria, per non aver il giudice del merito adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria in ordine alla situazione oggettiva del Paese d’origine, omettendo di tenere in considerazione l’attestato del corso di addetto al ricevimento e (quello) della parrocchia della (OMISSIS)”.

8. – I primi due motivi – con i quali si lamenta, in sostanza, una assenza o apparenza di motivazione in ordine alla richiesta di audizione del richiedente – sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Questa Corte ha precisato che, in caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, il giudice di merito deve procedere alla verifica delle ragioni giustificative addotte e pronunciarsi su di esse, non potendo limitarsi a rigettare l’istanza sulla base della mera constatazione della presenza in atti del verbale dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale (Cass. n. 25216/2021).

A tal riguardo, il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell’istanza di audizione può essere impugnato: per “error in procedendo” ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l’ammissibilità dell’incombente in una delle ipotesi in cui e’, invece, astrattamente esperibile; per “violazione o falsa applicazione di legge”, nel caso in cui il giudice abbia escluso l’audizione sulla base dell’erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; per l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l’assoluta mancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Cass. n. 18311/2021).

Nella specie, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito il richiedente deduceva l’inesistenza e/o nullità del verbale di audizione e conseguente inesistenza e invalidità del procedimento e della decisione della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale”; rilievo specifico, questo, che il Tribunale non ha affatto considerato, non rendendo alcuna motivazione al riguardo.

9. – Vanno, quindi, accolti i primi due motivi e dichiarati assorbiti i restanti, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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