Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7512 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7512 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 8302-2008 proposto da:
CAPUTO EPIFANIO C.F.CPTPFN46D01G348D, CAPUTO GIOVANNI
C.F.CPTGNN56A30G348D, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato
SABATINI FRANCO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SANCI EDOARDA;
– ricorrenti –

2014
contro

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DISTILLERIA BERTOLINO SPA, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE

P.T.

P.I.00119730828,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo

Data pubblicazione: 31/03/2014

studio dell’avvocato SAMPATARn ELENA, rappresentata e
difesa dall’avvocato LENTINI GIOVANNI;
– controricorrente nonchè contro

UNIPOL COMP ASSIC SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

– intimata –

avverso la sentenza n. 1171/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 11/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Augusto Sinagra con delega depositata
in udienza dell’Avv. Sabatini Franco difensore dei
ricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA ghe ha concluso per il
rigetto del ricorso.

P.T.;

Ritenuto in fatto
l. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Palermo, notificata il 21 gennaio 2008, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distac-

la Distilleria Bertolino s.p.a. nei confronti dei sigg.ri Epifanio e Giovanni Caputo, ed accolto la riconvenzionale da questi proposta.
1.1. – Con citazione del 3 giugno 1997, la Distilleria
Bertolino aveva convenuto in giudizio i sigg.ri Caputo chiedendo che fossero condannati ad arretrare il fabbricato costruito in area limitrofa a quella di proprietà dell’attrice,
sulla quale insisteva lo stabilimento industriale, in quanto
posto a distanza inferiore a quella minima prevista dal piano
regolatore vigente.
I convenuti avevano contestato la fondatezza della pretesa, assumendo che il fabbricato era stato edificato al posto
di una costruzione che preesisteva all’entrata in vigore del
piano urbanistico, e, in via riconvenzionale, avevano chiesto
la condanna della Distilleria al risarcimento dei danni causati dai reflui provenienti dallo stabilimento industriale.
1.2. – Era intervenuta in causa la Unipol assicurazioni
s.p.a., in qualità di società assicuratrice della Distilleria
Bertolino per la responsabilità civile verso terzi, ed aveva

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cata di Partinico, che aveva respinto la domanda proposta dal-

chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la quantificazione del danno in euro 490.6.
1.3. – All’esito dell’istruttoria, il Tribunale aveva respinto la domanda dell’attrice e, in accoglimento della doman-

mento dei danni causati alla controparte, quantificati in euro
13.518,20.
2. – Proponeva appello la Distilleria Bertolino s.p.a.
chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si

costituivano

gli

appellati

ed

eccepivano

l’improcedibiltà del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito, con vittoria di spese.
2.1. – La Corte d’appello, dichiarata la contumacia della
Unipol Assicurazioni s.p.a., accoglieva parzialmente
l’appello, condannando i sigg.ri Caputo ad arretrare il fabbricato di loro proprietà fino a raggiungere la distanza di 20
metri dallo stabilimento industriale, e confermava la condanna
della Distilleria Bertolino al risarcimento dei danni in favore della controparte.
2.2. – Osservava la Corte d’appello che – contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice di primo grado – l’assenza, nel
piano urbanistico del Comune di Partinico, di una disciplina
specifica delle distanze tra costruzioni ricadenti in ambiti
disomogenei non rendeva applicabile l’art. 873 cod. civ. Con
orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità af-

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da riconvenzionale, aveva condannato la predetta al risarci-

fermava infatti che, nel caso di proprietà confinanti che si
trovino ai limiti di zone disomogenee, ciascun proprietario
può pretendere dal confinante il rispetto delle distanze previste per la zona in cui si trova l’edificio dello stesso con-

lati erano tenuti ad osservare la distanze previste per la zona E2 in cui ricadeva la loro proprietà, e cioè la distanza di
20 metri dallo stabilimento della Distilleria e di 10 metri
dal confine.
Precisava inoltre la Corte d’appello che la costruzione
del fabbricato degli appellati era precedente all’entrata in
vigore del nuovo piano regolatore del Comune di Partinico, e
che, in ogni caso, non avevano provato che l’area di sedime
del fabbricato coincidesse con quella su cui insisteva la costruzione preesistente.
2.3. – L’appello era respinto nella parte in cui censurava
raccoglimento della domanda riconvenzionale.
Secondo la Corte d’appello, l’istruttoria svolta in primo
grado aveva dimostrato che i magazzini di proprietà dei
sigg.ri Caputo si erano allagati in conseguenza della fuoriuscita dei reflui dallo stabilimento industriale, e la quantificazione del danno era stata effettuata dal CTU secondo criteri prudenziali.
3. – Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso i sigg.ri Caputo, sulla base di due motivi.

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finante. In applicazione del richiamato principio, gli appel-

Resiste con controricorso la Distilleria Bertolino s.p.a.
La Unipol Assicurazioni s.p.a. è rimasta intimata.
I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità
dell’udienza.

l. – Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 872 e 873 cod. civ. in relazione agli
artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché vizio di
motivazione su un fatto controverso, decisivo.
I ricorrenti assumono di aver ricostruito un fabbricato
preesistente, con regolare concessione edilizia, e di aver dimostrato la coincidenza del sedime, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che sul punto avrebbe omesso di
esaminare e valutare i documenti prodotti. Gravava dunque sulla controparte l’onere di provare che la ricostruzione non era
conforme all’edificio demolito, per struttura, posizionamento
e cubatura.
In ossequio all’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile
ratione temporis,

a corredo del motivo è formulato il quesito

di diritto nei seguenti termini: «[se] nel caso di demolizione
e ricostruzione di un edificio preesistente, assentito da concessione edilizia, è onere di chi propone domanda di arretramento dimostrare e provare, in assenza di specifica norma urbanistica locale regolativa delle distanze in tale specifico

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Considerato in diritto

caso, se l’edificio è stato ricostruito in eccedenza e in
quanta parte si ponga a distanza inferiore di quella che la
norma urbanistica locale prevede per le nuove costruzioni».
1.2. – La doglianza è infondata.

sentenza impugnata che non costituisce la ratio decídendi della stessa. La Corte d’appello ha infatti ritenuto, in via
principale ed assorbente, che, al momento della ricostruzione
dell’edificio da parte dei sigg.ri Caputo, non era stato ancora approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Partinico che avrebbe dispensato le ricostruzioni di edifici demoliti dall’obbligo di osservare le distanze previste per gli
edifici nuovi, e sul punto non v’è contestazione.
2. – Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, è
dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873
cod. civ.
I ricorrenti assumono che, in assenza di una disciplina
regolamentare locale delle distanze tra costruzioni a confine,
ricadenti in zone non omogenee, trovi applicazione l’art. 873
cod. civ., come correttamente affermato dal giudice di primo
grado. La Corte d’appello, invece, aveva applicato il principio affermato dalla Corte di cessazione, secondo cui ciascun
proprietario può pretendere dal confinante il rispetto delle
distanze previste dagli strumenti urbanistici per la zona omogenea in cui sorge la costruzione del confinante stesso.

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I ricorrenti censurano un’affermazione contenuta nella

Ad avviso dei ricorrenti, il richiamato principio non sarebbe convincente: negando la funzione integratrice dell’art.
873 cod. civ., si negherebbe in realtà la lacuna della disciplina locale, con il risultato di alterare il regime urbani-

stanze tra edifici prospicenti costruiti in zone diversamente
disciplinate.
A corredo del motivo, i ricorrenti formulano il seguente

quesito di diritto: «[se] il confinante, in difetto di specifica disciplina regolamentare, può esigere dall’altro confinante il rispetto delle distanze previste per la zona territoriale omogenea in cui sorge la costruzione di quest’ultimo o,
invece, la disciplina del codice civile».
2.1. – La doglianza è infondata.
La Corte d’appello ha fatto applicazione del principio affermato da Cassazione, sentenza 17 novembre 2003, n. 17339,
che deve qui essere confermato, giacché in grado di assicurare
le esigenze di cui gli stessi ricorrenti invocano la tutela.
Il principio è stato enucleato, infatti, per evitare
l’ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe se i terreni edificabili posti al limite di una zona ed immediatamente al confine con altra zona, avente regole diverse,
potessero perciò solo sottrarsi alla disciplina cui sono sottoposti i suoli omogenei interni. Con specifico alle costruzioni, si è quindi precisato che le costruzioni sorgenti in

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stico e creare un tertium genus di regole, riguardanti le di-

una zona omogenea del territorio comunale, per la quale siano
previste determinate distanze dai confini o dalle costruzioni
sorgenti sui lotti vicini, saranno tenute a rispettare dette
distanze, a prescindere dalla circostanza che il lotta finiti-

zona per cui vigano standard diversi.
3. – Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio
2014.

mo (o la costruzione posta su di esso) sia ubicato in altra

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