Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7512 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 4^, n. 152, depositata il 4 dicembre

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca

Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale il Comune di L’Aquila le aveva contestato, per l’anno 2002, omessa dichiarazione ici ed omesso versamento della correlativa imposta in relazione ad area di sua proprieta’ ricomprese nel P.R.G.;

– che, a fondamento del ricorso, la contribuente svolgeva varie contestazioni e, in particolare, negava l’imponibilita’ dell’area, in ragione della sua sostanziale inedificabilita’;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso e annullo’ l’accertamento, rilevando che l’area in oggetto, pur ricompresa nello strumento urbanistico, non era “fabbricabile”;

che, in esito all’appello del Comune, la decisione fu confermata dalla commissione regionale;

– che il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata si basa sul rilievo che l’area, in quanto assoggetta a vincolo destinato all’espropriazione (zona p.c.c.p.) non era “fabbricabile”;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo “violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 in relazione al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2 convertito dalla L. 4 agosto n. 248, art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art 5 bis, nonche’ della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2″ e formulando i seguenti quesiti: – se, conformemente alle altre categorie di immobili, sussiste, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilita’ ICI anche delle aree edificabili aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG, e se la base imponibile debba essere determinata, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinati ad uso pubblico; – se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile, e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facolta’ di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 nonche’ della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area, avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione dei pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativi”. – che la contribuente non si e’ costituita;

osservato:

che le doglianze non ottemperano alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilita’, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che – in disparte la questione della legittimita’ di un unico motivo di ricorso articolato in una pluralita’ di quesiti – deve, invero, osservarsi che le SS.UU. di questa Corte sono, infatti, chiaramente orientate a ritenere che – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – il quesito relativo ad una censura in diritto non puo’ consistere in mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero, come nella specie, nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo o sull’interpretazione giuridica proposta, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; con la conseguenza che la Corte deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u. 3519/08);

– che, in tale ottica, si e’ puntualizzato che il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. a corredo del ricorso per Cassazione, non puo’ mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata, o non, violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendo una diversa soluzione della specifica controversia (v. Cass. 4044/09);

che, nella specie, i quesiti non appaiono, peraltro, nemmeno esaurire la ratio della decisione impugnata, fondata anche sul annullamento ab origine (e non sulla mera decadenza) del vincolo gravante sull’area in rassegna;

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, sicche’ va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui all’art. 375 e 380 bis c.p.c., nonostante il diverso tenore della relazione (cfr.

Cass. 7433/09, 5464/09);

che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’intimata, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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