Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7512 del 17/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28167-2019 proposto da:
G.C.L., elettivamente domiciliato presso la
cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, piazza CAVOUR, ROMA,
rappresentato e difeso dall’Avvocato CONSORTINI MASSIMO IGOR;
– ricorrente –
contro
O.D.A.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1693/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle
Cristiano, osserva quanto segue.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.C.L. censura con tre motivi di ricorso la sentenza n. 163 del 10/07/2019 della Corte di Appello di Catania che ha rigettato l’appello avverso la sentenza resa nella causa tra lo stesso G. e O.D., qualificando la domanda proposta dal G. anche quale opposizione all’esecuzione, oltre che quale opposizione agli atti esecutivi.
La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti processuali, come riportati in ricorso deve, viceversa, ritenersi il G. intese proporre soltanto un’opposizione agli atti esecutivi e non anche un’opposizione di merito, non risultando dedotto un intervenuto pagamento con efficacia satisfattiva, in quanto il G. aveva richiamato il suo comportamento precedente a dimostrazione della sua volontà di adempiere qualora la procedura esecutiva fosse stata correttamente incardinata e proseguita nei suoi confronti.
Deve, altresì, rilevarsi che la prospettazione del G. è avvalorata da precedente di questa Corte (Cass. n. 04274 del 13/02/2019), reso in causa vertente tra le stesse parti di questa controversia (ossia il G. e la O.D.A.C.), avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, di cui alla sentenza del Tribunale di Catania n. 4344 del 19/10/2017, che è la stessa sulla quale si è pronunciata la Corte di Appello di Catania, senza che emergesse alcuna prospettazione nel senso che fosse stata proposta anche un’opposizione di merito, cosicchè deve ritenersi che l’opposizione proposta dal G. fosse di solo rito (o agli atti esecutivi).
Ne consegue che la domanda di opposizione all’esecuzione è stata ritenuta erroneamente proposta sia dal Tribunale di Catania che dalla Corte di Appello della stessa sede.
La Corte di Appello di Catania ha erroneamente, seguendo l’impostazione del Tribunale, qualificato l’opposizione anche come opposizione di merito e ha rigettato l’impugnazione, confermando sul punto la sentenza di primo grado.
Il ricorrente ha, pertanto, correttamente impugnato la sentenza di primo grado sia con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 3, e dell’art. 111 Cost., comma 7, sia con l’appello.
La prima controversia, di opposizione agli atti esecutivi, è stata decisa in via definitiva dalla già richiamata pronuncia di questa Corte, con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c. e la seconda controversia, che erroneamente è stata trattata come se fosse stata proposta in primo grado un’opposizione di merito, è stata decisa con la sentenza impugnata in questa sede.
La condotta processuale del G. è, peraltro, coerente con l’oramai risalente, orientamento di questa Corte (Cass. n. 18312 del 27/08/2014 Rv. 632102 – 01): “Qualora una opposkione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riftribile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte tiferibile ad una opposkione all’esecnione, l’impugna7ione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposkione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che ha dichiarato inammissibile l’appello, per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi, mentre si è pronunciata nel merito della opposkione” nella parte in cui si contestava il diritto a procedere all’esecnione)”, in correlazione con il principio secondo il quale l’impugnazione del provvedimento deve essere effettuato sulla base della qualificazione data dal giudice: (Cass. n. 8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 – 01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 – 01): “Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnckione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificaione” espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la consegueika che è esperibile l’appello ove l’aRione sia stata qualificata come opposizione all’esecrkione, indipendentemente dalla esattezza dell’inquadramento e ettuato”.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e deve dichiararsi non proposta in primo grado la domanda avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione
Le spese di lite di primo grado, dell’appello e della presente fase di legittimità seguono la soccombenza di O.D., in quanto sebbene non costituita in questa fase ha comunque resistito alla domanda nelle fasi di merito, e sono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato D.P. per le fasi di merito e dell’avvocato Consortini per quella di cassazione.
Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “H giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione,), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater, solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara non proposta in primo grado la domanda di opposizione all’esecuzione;
condanna O.D. al pagamento delle spese di primo grado che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori, di quelle di appello che liquida in Euro 1.830,00, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge e di questo giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione delle spese di primo grado e d’appello in favore dell’avvocato D.P.M. e di quelle di cassazione in favore dell’avvocato Consortini Massimo Igor.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021