Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7511 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7511 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 1848-2009 proposto da:
REGA

MICHELA

RGEMHL71H58H931X,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER, 7, presso
lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA,
rappresentata e difeso dagli avvocati REGA MICHELA,
CANDELA ANTONIO;
– ricorrente –

2014
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contro

FALLIMENTO DETER NAPOLI DI NAPOLITANO GIOVANNI SAS
NONCHE’ NAPOLITANO GIOVANNI IN PROPRIO;
4.

– intimati –

Data pubblicazione: 31/03/2014

avverso il decreto rg.6968/08 del TRIBUNALE di NOLA,
depositata il 06/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
difensore della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione del
10 motivo, accoglimento 3 ° motivo di ricorso; rigetto
dei restanti motivi.

\

udito l’Avvocato Michela REGA,

Ritenuto in fatto
l. – È impugnato il provvedimento del Tribunale di Noia,
depositato il 6 novembre 2008, che ha deciso sul reclamo proposto dall’avv. Michela Rega avverso il decreto in data 26

stazioni svolte nell’interesse del Fallimento della Deter Napoli s.a.s. di Napolitano Giovanni, nonché di costui in proprio.
1.1. – Il giudice delegato del Tribunale di Noia aveva liquidato l’importo di euro 20.800,00, comprensivo anche delle
spese vive.
L’avv.to Rega aveva proposto reclamo, ritenendo che la liquidazione non rispettava i minimi tariffari.
2. – Il Tribunale, dopo aver precisato che l’attività
svolta dall’avv. Rega era consistita nella proposizione di un
giudizio di revocatoria fallimentare nei confronti della Banca
di Campania per l’importo di euro 823.958,14, nella notifica
di un precetto, in un accesso per il pignoramento e nella redazione di un parere, procedeva alla liquidazione assumendo a
base della stessa lo scaglione tariffario relativo alle cause
di valore compreso tra 516.500,00 e 1.459.400,00 euro, diversamente da quanto aveva fatto il giudice delegato.
Nondimeno, il reclamo era rigettato.
2.1. – Il Tribunale osservava che la causa promossa
dall’avv. Rega nell’interesse della curatela fallimentare era

giugno 2008, di liquidazione del compenso dovutole per le pre-

semplice, poiché nella materia gli argomenti utilizzati a sostegno dei diversi orientamenti giurisprudenziali erano standardizzati e non richiedevano studio né presentavano difficoltà di calcolo. Quanto al parere, successivamente richiesto dal

della procedura, si trattava di «atto in parte riepilogativo
di tutta l’attività già espletata».
Lo stesso Ttibútiale dava atto uhe, stante la mancata pro-

duzione dei verbali di causa, la decisione sì basava su ertíàfit
rappresentato dalla reclamante nell’atto introduttivo e non
contestato dalla curatela; che si doveva presumere che la consultazione con il cliente e la ricerca di documenti fossero
avvenute una sola volta; che, infine, poiché la reclamante aveva chiesto di acquisire gli atti del Fallimento, erano stati
esaminati, ai fini della decisione, la richiesta di liquidazione dell’avv. Rega, il parere del curatore e i decreti del
giudice delegato.
2.2. – All’esito della rideterminazione attuata secondo i
criteri indicati, il compenso spettante alla professionista
risultava pari ad euro 15.931,58, importo che doveva essere
ridotto per la detrazione della ritenuta d’acconto, ed aumentato con l’aggiunta delle spese vive, quantificate in euro
1.107,10.

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giudice delegato ai fini della valutazione sulla prosecuzione

Si trattava di importo inferiore a quello liquidato dal
giudice delegato, con la conseguenza che il reclamo era respinto.
3. – L’avv.to Rega ha proposto ricorso straordinario ex

Il Fallimento della Deter Napoli s.a.s. di Napolitano Giovanni, nonché di costui in proprio, è rimasto intimato.

Considerato in diritto
1. – Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. – Con il primo, complesso motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 127 del
2004, assumendo che il Tribunale avrebbe liquidato i diritti e
gli onorari in misura inferiore ai minimi tariffari ed avrebbe
omesso del tutto di liquidare alcune voci.
Ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile
ratione temporls, è formulato il seguente quesito di diritto:
«[._] se vi è stata violazione e falsa applicazione del d.m. 8
aprile 2004, n. 127 Tabella A-II e Tabella B-I e II, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per
avere il GD prima ed il Collegio poi liquidato un compenso inferiore ai minimi previsti dalla normativa vigente, posto che
tali minimi sono inderogabili».
1.2. – La doglianza è fondata nei termini di seguito esposti.

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art. 111, settimo comma, Cost., sulla base di quattro motivi.

Risulta liquidata in misura inferiore al minimo la voce 19
della Tabella A, riguardante gli onorari per la redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche): il Tribunale ha
indicato l’importo di euro 1.290,00 anziché di euro 2.445,00,

Analogamente, risultano liquidate sotto i minimi tariffari
le voci 23 e 31 della Tabella B del medesimo d.m. n. 127 del
2004, che riguardano rispettivamente i diritti per notifica di
atto e per deposito di atto. Il Tribunale ha riconosciuto per
entrambe le predette voci l’importo di euro 25 anziché di euro
42.
1.3. – Quanto alle denunciate omissioni, la ricorrente
censura innanzitutto il mancato riconoscimento degli onorari
per l’attività di ricerca documenti (voce 14), che invece sarebbe stata liquidata in riferimento ai diritti.
Si osserva in proposito che la voce 12 dei diritti, liquidata nel minimo (euro 84), diversamente da quanto affermato
dalla ricorrente, non riguarda la ricerca di documenti bensì
l’esame della documentazione prodotta dalla controparte, e
pertanto non è simmetrica alla voce 14 degli onorari, che ha
ad oggetto appunto la ricerca di documenti.
La censura è dunque infondata.
1.3.1. – Risulta invece fondata la censura riguardante
l’omessa liquidazione della voce corrispondente ai diritti di

che costituisce il minimo dello scaglione di riferimento.

partecipazione alle udienze, simmetrica alla voce 16 degli onorari, che è stata riconosciuta dal Tribunale.
Sono del pari fondate le censure di omessa liquidazione
dei diritti per la partecipazione alle udienze, di cui alla

riconosciuta -, e di omessa liquidazione dei diritti per la
precisazione delle conclusioni (voce 38), trattandosi di attività liquidata con la già indicata voce 16 degli onorari, ove
è fatto esplicito riferimento all’udienza del 5 giugno 2007.
1.4. – Le ulteriori censure prospettate all’interno del
primo motivo sono inammissibili, per violazione del principio
di autosufficienza del ricorso.
La ricorrente lamenta l’erronea quantificazione delle attività corrispondenti alle voci 15 e 80 della Tabella B, e alle voci 16 e 18 della Tabella A, nonché l’omessa liquidazione
dei diritti e delle spese riguardanti la notifica del titolo
giudiziale e l’omessa liquidazione di voci di onorari e diritti della fase esecutiva.
Si tratta di censure che violano il principio di autosufficienza del ricorso in quanto la mancata allegazione dei verbali e della documentazione delle indicate attività non consente di verificare gli assunti della ricorrente.
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 127 del 2004, Tabella

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voce 19 – simmetrica alla voce 16 degli onorari, che è stata

D, lamentando che il compenso liquidato per la redazione del
parere sarebbe al di sotto dei minimi tariffari.
Il corrispondente quesito di diritto è formulato nei seguenti termini:

d.m. 8 aprile 2004, n. 127 Tabella D [A per avere il GD prima
ed il Collegio poi liquidato un compenso inferiore ai minimi
previsti dalla normativa vigente, posto che tali minimi sono
inderogabili».
2.1. – La doglianza è infondata.
La liquidazione effettuata dal Tribunale (euro 500,00) rispetta i minimi tariffari previsti per i pareri nell’ambito
dello scaglione di riferimento (euro 425 per il parere orale,
euro 385 per il parere scritto).
Va poi osservato che la censura, prospettata come violazione di legge, si risolve in realtà in una diversa valutazione dell’attività professionale rispetto a quella espressa dal
Tribunale in esito all’esame degli atti e con motivazione adeguata.
3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 14 del d.m. n. 127 del 2004,
per omessa liquidazione delle spese generali nella misura del
12,50, sull’assunto che tali spese sono previste per legge e
sono sempre dovute al professionista. Il quesito di diritto è
formulato nei seguenti termini: «se vi è stata violazione e

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«LA se vi è stata violazione e falsa applicazione del

falsa applicazione dell’art. 14 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
per avere il GD prima e il Collegio poi omesso di liquidare le
spese generali nella misura del 12,50%, atteso che il rimborso

professionista».
3.1. – La doglianza è inammissibile in quanto la ricorrente non precisa se aveva svolto domanda sul punto.
Il principio della spettanza automatica del rimborso forfetario delle spese generali, senza bisogno di apposita richiesta, opera nei casi in cui il giudice, con la sentenza che
chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso
delle spese processuali a favore dell’altra parte. Al di fuori
dei casi di condanna alle spese, non v’è spazio per una liquidazione ex officio del compenso forfetario, essendo necessaria
la domanda del professionista (Cass., sez. 2, sentenza n.
24081 del 2010).
4. – Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità
del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che la motivazione espressa dal Tribunale sarebbe frutto di presunzioni legate al
convincimento personale del giudice, non seguirebbe l’esame
degli atti.
Il quesito di diritto è formulato nei seguenti termini:
«EA se vi è nullità della sentenza U.] per avere il Collegio

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di tali spese è previsto per legge ed esse spettano sempre al

omesso una logica e conferente motivazione in ordine alla riduzione degli onorari richiesti».
4.1. – La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha esaminato la documentazione che aveva a

mente le scelte compiute in ordine alla liquidazione del compenso contenuto nei minimi tariffari.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di
ragione, e rigetta gli altri. Rinvia, anche per le spese, al
Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 gennaio
2014.

disposizione e che poteva consultare, ed ha motivato adeguata-

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