Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7511 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. I, 31/03/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., elett.te dom.to in Roma, Piazza Cola di Rienzo
92, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Nardone, rappresentato e
difeso dall’avvocato LA SPINA Giuseppe, per mandato a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
T.L., elett.te dom.ta in Roma, Via Marianna Dionigi 29,
presso l’avvocato SALARI Maurizio (studio dell’avv.to Tina Gregori),
che la rappresenta e difende per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 517/06 della Corte di appello di Perugia,
emessa il 4 ottobre 2006, depositata il 29 novembre 2006, R.G.
708/04;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26 gennaio 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che i difensori delle parti hanno sottoscritto congiuntamente memoria di discussione nella quale fanno presente di aver raggiunto, in data 2 settembre 2010, un accordo transattivo attraverso il quale hanno regolato tutte le loro questioni sia di natura patrimoniale che di status, sottoscrivendo anche ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario(e hanno dichiarato di abbandonare il presente giudizio con richiesta alla Corte di pronunciare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011