Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7511 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.O.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 4^, n. 146, depositata il

2.10.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca

Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la decisione di appello indicata in epigrafe e in questa sede impugnata – pur riconoscendo che l’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di irpef indebitamente pagata in relazione all’anno 1995, per tardiva proposizione della correlativa istanza, e’ eccezione, che, in quanto rilevabile d’ufficio (poiche’ vertente su diritti indisponibili), non incorre nella preclusione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – ha affermato che, nella specie, l’eccezione doveva ritenersi, comunque, preclusa in appello, per effetto del giudicato formatosi sulla correlativa questione in conseguenza del fatto che il primo giudice, avendo risolto la controversia approfondendo nel merito la spettanza del diritto vantato, aveva evidentemente risolto in via preventiva, per implicito, in senso favorevole, la questione della tempestivita’ della domanda;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione in quattro connessi motivi, censurando la decisione impugnata, in particolare, per non aver considerato il fatto che il giudicato interno ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, non si forma sulle questioni che non siano espressamente esaminate dal primo giudice ed, altresi’, il fatto che, nella specie, il primo giudice aveva ritenuto infondata nel merito la pretesa al rimborso del contribuente e che, nel costituirsi, in qualita’ di appellata, nel giudizio di secondo grado, essa Agenzia aveva immediatamente eccepito la decadenza del contribuente D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38;

– che il contribuente non si e’ costituito;

osservato:

– che il ricorso appare manifestamente fondato;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, in tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria – quale quella statuita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per la proponibilita’, entro diciotto mesi, delle istanze del contribuente di rimborso dei versamenti diretti – attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c. ed e’, come tale, rilevabile d’ufficio non solo in primo grado, ma, anche, negli altri gradi del processo tributario, salvo che, sul punto, non si sia formato giudicato interno, cosa, tuttavia, non verificatasi nella specie (nemmeno sotto il profilo del giudicato implicito), posto che il rigetto nel merito della pretesa restitutoria, operato dal primo giudice, non configura indefettibile presupposto logico dell’affermazione della tempestivita’ dell’istanza restitutoria (v.

Cass. 908/06, 17613/04, 9952/03, 9940/00, 12481/97, 8572/93);

ritenuto:

– che, alla luce di tale assorbente rilievo, il ricorso per Cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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