Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7511 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 11/11/2019, dep. 25/03/2020), n.7511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.M., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avv. Michele Picciani, ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA depositato il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2019 dal Consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto n. 3313/2018 del 27 settembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna.

2. Avverso il decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, del D.Lgs. n. 251 del 2007 e della Convenzione di Ginevra, nonchè vizi della motivazione, in relazione alla valutazione delle sue dichiarazioni; 2) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata considerazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendosi il Tribunale limitato a ritenere non credibile la versione dei fatti fornita dall’interessato, senza adeguatamente motivare circa la sua difficile situazione economica, che lo aveva portato a rivolgersi a usurai, e circa l’instabile condizione del paese di provenienza.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze del ricorrente consistono nella generica riproposizione di rilievi già sottoposti al Tribunale in relazione a difficoltà economiche che il richiedente avrebbe nel suo paese di origine e che lo avrebbero determinato a emigrare. Sul punto, il decreto impugnato reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia che dalla stessa prospettazione dell’interessato – anche qualora ritenuta credibile – non emergono i presupposti per il riconoscimento dell’asilo, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria e sottolinea l’assoluta inverosimiglianza della versione dei fatti da lui fornita. Si rilevano, in particolare: la sostanziale incertezza circa le effettive generalità del soggetto, che rende poco plausibile la versione da lui fornita circa il prestito ricevuto, che lo avrebbe sottoposto a potenziali ritorsioni da parte di usurai; la scarsa credibilità del suo narrato quanto alla permanenza in Libia per sei anni, che si scontra con la sua situazione familiare, avendo egli dichiarato di avere una figlia che sarebbe stata inverosimilmente concepita in un momento in cui si trovava in Libia, oltre che con decisive contraddizioni quanto all’attività lavorativa asseritamente svolte in tale paese.

Tali considerazioni rendono inammissibili i motivi di doglianza. Deve in ogni caso rilevarsi che, a fronte dei rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente evidenziato che non sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, perchè i fatti specificati, quanto al paese di origine e quanto, più in generale, alla situazione personale, non configurano una persecuzione o danno grave, nè un pericolo di persecuzione o di danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Quanto alla protezione umanitaria, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01). Tale valutazione è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che – come visto – ha ritenuto non credibile la versione fornita dall’interessato; cosicchè non può essere ritenuto sussistente alcun pericolo di trattamenti inumani. Il Tribunale ha anche verificato l’insussistenza di una situazione generalizzata di pericolo nel paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la generica prospettazione dell’interessato, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, presa in considerazione d’ufficio, giungendo ad accertare che egli non presenta profili di vulnerabilità nel suo paese di origine. Nè l’interessato ha compiutamente dedotto di avere subito violenze nel paese di transito (Libia), che fossero potenzialmente idonee, quali eventi in grado di generare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla sua vulnerabilità, essendosi limitato ad asserzioni contraddittorie. Dunque non può farsi applicazione, nel caso di specie, del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018) deve valutarsi la specifica situazione di vulnerabilità del richiedente, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (ex multis, Sez. 1, Ord. n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885).

2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte nel presente grado di giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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