Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7511 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26890-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CLELIA

n. 18, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

I.T., I.F.F. e I.G., in

qualità di eredi di I.M.P.G., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, alla via LAMARMORA n. 8, presso lo studio

dell’avvocato PONTICIELLO EMILIO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2273/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avvocato R., in proprio, ricorre avverso la sentenza, n. 2273 del 03/04/2019, della Corte di Appello di Roma di conferma di quella del Tribunale di Roma, che aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta dallo stesso avvocato R..

La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale non partecipata.

Il ricorso è affidato a due motivi di cui il primo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 474 c.p.c.; il secondo motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il primo mezzo è ampiamente infondato, in quanto dalla motivazione della sentenza di appello si comprende chiaramente che i giudici dell’impugnazione di merito hanno proceduto all’integrazione del dispositivo a mezzo della sentenza, richiamando in quella di appello la sentenza del Tribunale di Roma ed affermando la piena idoneità del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 11361 del 1995 dello stesso Tribunale di Roma (passata in giudicato a seguito di rigetto dell’impugnazione: Cass. n. 15725 del 13/12/2000) a fondare l’esecuzione, trattandosi di condanna al pagamento dei canoni per l’immobile (appartamento in (OMISSIS)), già destinato a studio legale dagli avvocati I. e R., per un determinato lasso temporale, esattamente individuato e comunque individuabile sulla base del titolo stesso ed a titolo di indennizzo per l’occupazione senza titolo dell’immobile stesso da parte del R..

In relazione alla censura d’omesso esame di fatto decisivo non è indicato il fatto diverso sul quale l’esame dei giudici non è caduto e la censura suddetta incorre, pertanto, nell’inammissibilità derivante da cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5. Qualora poi debba considerarsi quale mero fatto (processuale) l’ordinanza del giudice dell’esecuzione richiamata nell’esposizione del detto primo motivo deve rilevarsi che non risulta affatto dove e quando il tema dell’omessa considerazione del detto provvedimento del g.e. in data 05/12/2015 sia stato posto ai giudici dell’appello territoriale, anche perchè la causa in fase d’impugnazione di merito è stata iscritta a ruolo nel 2014 e, quindi, si tratterebbe di atto giudiziario che non poteva essere stato investito, in quanto non ancora emesso, dall’appello del R., come lo stesso riconosce e pertanto, logicamente, non poteva formare oggetto di cognizione giudiziale, stante i noti limiti alla devoluzione in appello, di cui all’art. 345 c.p.c., dei fatti sopravvenuti (il difensore si limita ad affetniare, infatti, di averla depositata in corso di causa d’appello).

Il primo mezzo è, pertanto, infondato ove non inammissibile.

Il secondo motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 ma è del tutto aspecifico in quanto il mezzo non riproduce la parte dell’atto di appello con la quale si censurava la sentenza di primo grado in tema di mancata ammissione delle prove testimoniali e si fa generico riferimento soltanto alla memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 1, n. 6, senza riprodurne il contenuto.

La censura mossa in relazione all’art. 115 c.p.c. è, poi, infondata radicalmente: perchè si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 – 01).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna, chiesta dalla parte controricorrente, del R., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non trattandosi di motivi del tutto avulsi dalle ragioni di diritto fatte valere (a contrario si veda, da ultimo: Cass. n. 18512 del 04/09/2020 Rv. 658997 – 01).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile – 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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