Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7510 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2017, (ud. 23/11/2016, dep.23/03/2017),  n. 7510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19478-2014 proposto da:

C.M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO

RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERLUIGI RIZZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DI.SA.R. S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALERMO 43,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA FIMIANI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNA PISANO, FORTUNATO CACCIATORE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/01/2014 R.G.N. 1545/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato RIZZO AMALIA per delega orale degli Avvocati RIZZO

NUNZIO e RIZZO PIERLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza resa pubblica il 21/1/2014, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava l’illegittimità del licenziamento ad nutum intimato in data (OMISSIS) dalla s.n.c. Di Giuda e c. nei confronti di C.M.R. e condannava la società DI.SA.R s.r.l. quale società subentrata alla Di Giuda s.n.c. alla riassunzione della lavoratrice entro il termine di tre giorni ovvero in difetto, al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

A fondamento del decisum la Corte distrettuale osservava, in estrema sintesi, che nella specie, era stato vulnerato il disposto di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, essendo stato il provvedimento espulsivo intimato per asserita insubordinazione senza essere preceduto da alcuna previa contestazione dell’addebito.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione C.M.R. affidato a tre motivi poi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si critica la pronuncia della Corte distrettuale per omesso esame dei motivi di appello con cui era stata censurata la sentenza di primo grado, sotto il profilo della inefficacia del licenziamento per violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, attesa la genericità della lettera di licenziamento.

2. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni, con la conseguenza che tale vizio deve essere escluso in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (vedi Cass. 26/1/2016, n. 1360, Cass. 18/4/2007 n. 9244, Cass. 25/2/2005 n. 4079).

Nella specie la Corte di merito, come riferito nello storico di lite, ha valutato il provvedimento espulsivo individuandone la natura disciplinare in ragione dell’asserito comportamento di insubordinazione assunto dalla lavoratrice ed affermando che dovesse soggiacere agli oneri di previa contestazione sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 7.

Deve, quindi ritenersi che il giudizio relativo alla ontologica natura disciplinare del recesso datoriale, recasse in sè l’implicita reiezione della doglianza relativa al difetto di specificità della lettera di licenziamento ed alla sua conseguente inefficacia ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2, essendo logicamente incompatibile con una negazione della specificità degli addebiti formulati; tanto sul presupposto che, in linea generale, il datore di lavoro ha l’onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l’onere di “provare” il motivo addotto solo nell’eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento (in questi sensi, vedi Cass. 5/3/2003, n. 3245).

3. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si formula, in caso di mancato accoglimento della prima censura sotto il profilo dell’error in procedendo, la medesima doglianza attinente al mancato esame della eccezione inerente alla inefficacia del licenziamento.

4. Il motivo, parimenti, merita di essere respinto, giacchè le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8053/14, hanno affermato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nella specie deve escludersi la sussistenza di tali elementi, avendo le Corte dato compiutamente conto delle ragioni della decisione, secondo quanto affermato in relazione al motivo che precede, onde il motivo in esame deve essere respinto.

5. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8, e L. n. 300 del 1970, art. 7. La critica concerne l’errata determinazione della indennità risarcitoria da parte della Corte di merito, che non avrebbe disposto applicazione dei criteri attinenti al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni aziendali, al comportamento ed alle condizioni delle parti, come sancito dalle disposizioni richiamate.

6. Il motivo va disatteso.

Invero nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio in base al quale in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, (sostituito dalla L. n. 108 del 1990, art. 2), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (vedi Cass. 8/6/2006, n. 13380).

Anche con riferimento alla misura dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, – solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria (cfr. Cass. 17/03/2014, n. 6122, Cass. 22/1/2014, n. 1320).

7. Nello specifico la Corte distrettuale ha definito l’entità della pretesa risarcitoria azionata dalla lavoratrice, sulla scorta dei parametri di legge, tenendo conto della durata del rapporto, delle dimensioni della società convenuta e delle modalità di svolgimento dei fatti, con motivazione che, in quanto congrua e completa, si sottrae alla censura all’esame.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della resistente in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA