Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7510 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18481-2019 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza COLA

di RIENZO n. 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE BELLIS ALDO;

– ricorrente –

contro

S.E., P.C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante in carica, S.M.,

B.E.L., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via FILIPPO

CORRIDONI n. 23, presso lo studio dell’avvocato PERINI FRANCESCO,

rappresentati e difesi dagli avvocati SANTANIELLO ROSANNA, ROCCISANO

DOMENICO e ANGHELONE MARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5483/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.R. impugna, con atto affidato a due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5483 del 06/12/2018.

Resistono con controricorso S.E., la P.C. S.r.l. in liquidazione, S.M. ed B.E.L..

La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ribadito le proprie censure ed ha illustrato motivato dissenso rispetto alla proposta di definizione formulata dal relatore.

I motivi di legittimità censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e degli artt. 24 e 111 Cost..

Il mezzo chiede la cassazione della sentenza d’appello laddove essa ha ritenuto che il fatto illecito generatore di danno si fosse verificato nell’anno 2005 anzichè nel 2014 ed a tanto è pervenuta sulla sola base dei soli documenti, senza ulteriore attività istruttoria.

Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il primo mezzo è del tutto infondato, ove non inammissibile, per mancata esatta prospettazione della censura.

La Corte di Appello di Milano ha, con motivazione logica e esaustiva, affermato che l’illecito asseritamente produttivo di danno era conoscibile dal Paciotti sin dal 2005 e che, quindi, le pretese risarcitorie dovevano essere fatte valere nell’ambito del quinquennio decorrente da novembre 2005 (motivazione pag. 10).

Dette affermazioni non risultano utilmente censurate dal mezzo in esame, che si limita a riproporre una diversa valutazione dei fatti processuali, senza neppure individuare esattamente le norme che i giudici di merito avrebbero violato e comunque malamente applicato.

Il primo motivo è, pertanto, rigettato.

Il secondo mezzo, che si riduce a poco più di mezza facciata, nel dedurre vizio di omesso esame non individua, a fronte di sentenza cd. doppia conforme del Tribunale e della Corte di Appello di Milano quale sia il fatto, diverso da quelli considerati dai giudici di merito, sui quali l’esame non sarebbe stato condotto. Il motivo adduce, in realtà un non fatto: ossia che i cavi erano stati rimossi sin dal 2005 e che quindi i fatti erano diversi in quanto nel 2014 vi erano dei nuovi cavi. La prospettazione tuttavia non è condivisibile, in quanto le motivazioni di merito sono centrate sul fatto che la rimozione dei cavi nel 2005 avrebbe dovuto condurre il Paciotti a fondare le proprie domande risarcitoric(a decorrere da detto anno.

In conclusione: i due motivi di ricorso del Paciotti chiedono riesame di circostanze di fatto, ampiamente esaminate e valutate dai giudici di merito e, inoltre, il secondo si riduce a poche righe.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15A, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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